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Art. 946 Codice della Navigazione: Mancata partenza del passeggero

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Art. 946 Codice della Navigazione: Mancata partenza del passeggero

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

(Mancata partenza del passeggero).

Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.

Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

Fonte: Normattiva.it.