Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 216 D.Lgs. 174/2016 – Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Nel caso in cui l’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l’esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell’esecuzione, nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 214, comma 7, a richiesta dell’amministrazione o ente esecutante può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell’esecuzione.

2. L’amministrazione o ente che esercita l’azione tiene informato il pubblico ministero dell’andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.

3. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell’ articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell’ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.

In sintesi

L'articolo 216 del D.Lgs. 174/2016 regola il ricorso all'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario da parte dell'amministrazione o dell'ente titolare del credito erariale derivante da una sentenza di condanna della Corte dei conti. In questa ipotesi, il pubblico ministero contabile svolge un ruolo di vigilanza: può effettuare accertamenti patrimoniali sul debitore per valutare la proficuità dell'esecuzione e, su richiesta dell'ente esecutante, fornire istruzioni per il regolare svolgimento delle attività davanti al giudice dell'esecuzione. L'ente esecutante è tenuto a informare periodicamente il P.M. sull'andamento della procedura. Il credito erariale gode di privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile, e nella graduazione dei privilegi mobiliari e immobiliari segue nell'ordine quelli indicati dagli articoli 2778 e 2780 del codice civile.
Indice dei contenuti

Il rapporto tra via amministrativa e via giudiziaria ordinaria

L'articolo 216 del D.Lgs. 174/2016 si pone come alternativa o complemento rispetto al recupero amministrativo disciplinato dall'articolo 215. Mentre quest'ultimo opera sulla fonte del reddito dell'agente pubblico mediante ritenuta diretta, l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile si rivela necessaria quando il debitore non percepisce più retribuzioni pubbliche - perché ha cessato il rapporto di impiego, è lavoratore autonomo o opera in settori privati - o quando il patrimonio immobiliare o mobiliare è più agevole da aggredire rispetto al reddito. Il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione è la sentenza di condanna della Corte dei conti, che, una volta passata in giudicato, assume efficacia esecutiva piena anche davanti al giudice ordinario dell'esecuzione.

Il ruolo di vigilanza del pubblico ministero contabile

Il comma 1 attribuisce al pubblico ministero contabile un peculiare ruolo di vigilanza sull'esecuzione forzata. Prima di fornire istruzioni, il P.M. può svolgere accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione: si tratta di una valutazione preventiva che consente di evitare procedure esecutive destinate a essere infruttuose, con conseguente dispendio di risorse pubbliche. Gli accertamenti patrimoniali del P.M. contabile si avvalgono dei poteri previsti dall'articolo 214, comma 6, che richiama le facoltà investigative riconosciute alla procura contabile. Ferme le disposizioni dell'articolo 214, comma 7, il P.M. può su richiesta dell'ente esecutante fornire istruzioni per il tempestivo e regolare svolgimento delle attività davanti al giudice dell'esecuzione.

Obblighi informativi dell'ente esecutante

Il comma 2 pone in capo all'amministrazione o all'ente che esercita l'azione esecutiva un obbligo di informazione continuativa nei confronti del pubblico ministero. L'ente deve tenere informato il P.M. dell'andamento della procedura esecutiva e sottoporgli le problematiche eventualmente insorgenti. Questa disposizione rafforza la funzione di vigilanza del P.M. contabile anche nella fase esecutiva, assicurando che l'interesse erariale sia monitorato da un organo terzo rispetto all'ente esecutante. Le «problematiche eventualmente insorgenti» ricomprendono, ad esempio, le opposizioni all'esecuzione proposte dal debitore, i conflitti di precedenza con altri creditori, le questioni attinenti alla capienza del patrimonio pignorato e le difficoltà di stima dei beni immobili o mobili registrati assoggettati a esecuzione.

Il privilegio del credito erariale da condanna contabile

Il comma 3 riconosce espressamente al credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti il beneficio del privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile, che costituisce la norma generale sui privilegi generali sui mobili. Nella graduazione dei privilegi mobiliari, il credito erariale segue nell'ordine quelli indicati dall'articolo 2778; sui beni immobili, segue quelli elencati dall'articolo 2780. Il privilegio non opera come privilegio speciale su singoli beni, ma come privilegio generale che si manifesta nella distribuzione del ricavato in sede di esecuzione concorsuale o collettiva. La posizione graduatoria del credito erariale da condanna contabile è dunque espressamente collocata dopo i privilegi di rango superiore previsti dal codice civile, il che impone all'ufficio titolare del credito di valutare attentamente la capienza residua del patrimonio del debitore già gravato da altri crediti privilegiati.

Il coordinamento con il codice di procedura civile

Il richiamo al Libro III del codice di procedura civile comporta che l'esecuzione forzata si svolga interamente secondo le regole ordinarie: espropriazione presso terzi (articoli 543 e seguenti c.p.c.), espropriazione di beni mobili (articoli 513 e seguenti) ed espropriazione immobiliare (articoli 555 e seguenti). Il titolo esecutivo è la sentenza della Corte dei conti, che il legislatore assimila in tutto agli altri titoli esecutivi di cui all'articolo 474 c.p.c. L'ente procedente deve pertanto notificare il precetto al debitore prima di procedere con i singoli atti esecutivi, salvo che il titolo non contenga una clausola di esecutività immediata. Il giudice dell'esecuzione competente è determinato secondo i criteri ordinari del codice di rito, senza deroghe a favore della giurisdizione contabile.

Profili pratici della scelta tra via amministrativa e via giudiziaria

Nella pratica, l'ufficio titolare del credito deve compiere una valutazione strategica circa la via da privilegiare. La via amministrativa dell'articolo 215 è preferibile quando il debitore è ancora nel rapporto di lavoro pubblico, perché la trattenuta sullo stipendio è automatica e non richiede intervento giudiziario. L'esecuzione forzata ordinaria è invece più appropriata quando il debitore ha cessato il servizio, è un ex dipendente pubblico non più percettore di redditi da lavoro pubblico, oppure detiene un patrimonio immobiliare o mobiliare consistente che renderebbe più conveniente la via dell'espropriazione forzata. Le due vie non si escludono reciprocamente: è possibile avviare entrambe in parallelo, purché non si superi il totale del credito liquidato in sentenza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando si ricorre all'esecuzione forzata ordinaria per i crediti erariali da condanna contabile?

Quando la via amministrativa della ritenuta sullo stipendio non è praticabile - ad esempio perché il debitore ha cessato il rapporto di lavoro pubblico - o quando il patrimonio immobiliare o mobiliare del debitore è più facilmente aggredibile.

Qual è il ruolo del pubblico ministero contabile nell'esecuzione forzata ordinaria?

Il P.M. contabile esercita poteri di vigilanza: può svolgere accertamenti patrimoniali sul debitore e, su richiesta dell'ente esecutante, fornire istruzioni per il regolare svolgimento delle attività davanti al giudice dell'esecuzione.

Il credito erariale da condanna della Corte dei conti è assistito da privilegio?

Sì. Ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile, il credito erariale da condanna contabile è privilegiato; nella graduazione esso segue, nell'ordine, i crediti privilegiati di cui agli articoli 2778 e 2780 del codice civile sui mobili e sugli immobili.

L'ente esecutante deve informare il P.M. dell'andamento dell'esecuzione?

Sì. Il comma 2 dell'articolo 216 impone all'amministrazione o ente esecutante di tenere informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura e di sottoporgli le problematiche eventualmente insorgenti.

Le due vie di recupero - amministrativa e giudiziaria ordinaria - si escludono a vicenda?

No. È possibile avviare entrambe in parallelo, purché il totale delle somme recuperate non superi l'importo del credito liquidato nella sentenza di condanna.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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