Art. 216 D.Lgs. 174/2016 — Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Nel caso in cui l’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l’esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell’esecuzione, nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 214, comma 7, a richiesta dell’amministrazione o ente esecutante può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell’esecuzione.
2. L’amministrazione o ente che esercita l’azione tiene informato il pubblico ministero dell’andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.
3. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell’ articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell’ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 216 Cod. Amb. — operazioni di recupero
- Art. 216 D.Lgs. 209/2005 — (Comunicazione delle operazioni infragruppo)
- Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione
- Articolo 216 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 216 C.d.S.: Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di
- Articolo 216 Codice di Procedura Civile: Istanza di verificazione