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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 212 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina la formazione del titolo esecutivo nelle controversie contabili. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti dell'articolo 134, comma 4, in copia attestata conforme all'originale, costituiscono titolo per l'esecuzione forzata a favore del soggetto vincitore o dei suoi successori. Il rilascio della copia conforme alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, senza necessita' di specifica richiesta, rendendo automatico e celere il passaggio alla fase esecutiva.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 212 D.Lgs. 174/2016 — Titolo esecutivo

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Le decisioni definitive di condanna, l’ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell’articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all’originale, valgono come titolo per l’esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori.

2. Il rilascio della copia attestata conforme all’originale alle amministrazioni interessate avviene d’ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale.

Commento

Il titolo esecutivo come presupposto dell'esecuzione forzata

Il titolo esecutivo e' il documento che legittima il creditore ad avviare l'esecuzione forzata nei confronti del debitore, senza dover passare attraverso un nuovo giudizio di accertamento. L'articolo 212 del Codice di giustizia contabile stabilisce quali provvedimenti della Corte dei conti assumono questo valore, in modo analogo a quanto prevede l'articolo 474 del codice di procedura civile per il processo ordinario. La specificita' del contesto contabile richiede pero' che il sistema del titolo esecutivo sia calibrato sulle particolarita' del giudizio di responsabilita' erariale e del giudizio pensionistico, dove i creditori sono tipicamente le pubbliche amministrazioni e i debitori sono funzionari o agenti pubblici.

I provvedimenti che costituiscono titolo esecutivo

Il comma 1 dell'articolo 212 individua tre categorie di provvedimenti che valgono come titolo per l'esecuzione forzata. In primo luogo, le decisioni definitive di condanna, cioe' le sentenze che hanno acquistato carattere definitivo perché non più soggette a impugnazione ordinaria o perché le impugnazioni proposte non ne hanno sospeso l'esecutivita'. In secondo luogo, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, che e' il provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo pronunciabile in corso di causa. In terzo luogo, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, anch'essi connotati da esecutivita' in virtu' di disposizione specifica.

La copia attestata conforme: requisito formale del titolo

Il comma 1 specifica che i provvedimenti sopra indicati valgono come titolo esecutivo quando sono «formati in copia attestata conforme all'originale». Tale requisito formale non e' una mera formalita': la copia attestata conforme e' lo strumento attraverso cui il documento processuale acquista valenza esecutiva nel mondo esterno al processo. Essa e' rilasciata dalla segreteria della sezione giurisdizionale e reca l'attestazione di conformita' all'originale conservato negli atti del fascicolo. Il titolo esecutivo così formato abilita il creditore a procedere con tutti gli strumenti dell'esecuzione forzata disciplinati dal Libro III del codice di procedura civile.

Il rilascio d'ufficio alle amministrazioni interessate

Il comma 2 introduce una previsione di grande rilievo pratico: il rilascio della copia attestata conforme avviene d'ufficio da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, senza che l'amministrazione interessata debba farne apposita richiesta. Questa regola differisce dal regime ordinario del processo civile, dove il creditore deve solitamente richiedere la spedizione in forma esecutiva. La scelta del legislatore contabile di rendere automatico il rilascio alle amministrazioni risponde alla necessita' di accelerare i tempi di avvio dell'esecuzione del credito erariale, eliminando un passaggio formale che potrebbe ritardare inutilmente il recupero delle somme.

I successori del creditore e la trasmissibilita' del titolo

Il comma 1 precisa che il titolo vale per l'esecuzione forzata a favore della parte vincitrice «o per i suoi successori». Tale previsione ha rilevanza nei giudizi pensionistici, dove il creditore-pensionato potrebbe decedere in pendenza della fase esecutiva, e nei giudizi di responsabilita' erariale, dove il credito dell'amministrazione può passare ad altra amministrazione per effetto di fusione, incorporazione o trasferimento di funzioni. La norma garantisce che la successione nel credito non imponga di procurarsi un nuovo titolo esecutivo, ma consenta di procedere con quello già formato, salvo l'eventuale necessita' di comprovare la successione stessa davanti all'ufficiale giudiziario.

Il coordinamento con le regole generali dell'esecuzione forzata

Ottenuto il titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 212, l'esecuzione si svolge secondo le norme del Libro III del codice di procedura civile richiamate dall'articolo 214 del Codice di giustizia contabile. ciò significa che l'amministrazione creditrice può avvalersi di tutti gli strumenti esecutivi ordinari: pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi. può inoltre avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, come previsto dall'articolo 214, comma 7, per le amministrazioni statali. Il titolo esecutivo contabile si inserisce dunque in un sistema esecutivo completo che combina la specialita' della fase cognitiva contabile con la generalita' delle regole esecutive ordinarie.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali provvedimenti della Corte dei conti costituiscono titolo esecutivo?

Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva ex articolo 132, comma 3, e i provvedimenti ex articolo 134, comma 4, tutti in copia attestata conforme all'originale.

L'amministrazione deve chiedere alla segreteria il rilascio della copia esecutiva?

No. Il comma 2 prevede il rilascio d'ufficio da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, senza necessita' di apposita istanza dell'amministrazione interessata.

Il titolo esecutivo contabile puo' essere usato per procedere all'esecuzione forzata ordinaria?

Si. Il titolo esecutivo formato ai sensi dell'articolo 212 abilita l'esecuzione forzata secondo le norme del Libro III del codice di procedura civile, con tutti gli strumenti ordinari (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi).

Se il creditore originario muore, il titolo esecutivo perde efficacia?

No. Il comma 1 prevede espressamente che il titolo vale anche per i successori della parte vincitrice, garantendo la continuita' dell'esecuzione indipendentemente dalla successione nel credito.

L'ordinanza provvisoriamente esecutiva e' un titolo esecutivo anche prima che la sentenza sia definitiva?

Si. L'articolo 212 include tra i titoli esecutivi l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, che e' un provvedimento con esecutivita' propria, distinta dalla definitività della sentenza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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