Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 210 D.Lgs. 174/2016 – Riassunzione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell’ articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione.

3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l’intero processo si estingue; la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

In sintesi

L'articolo 210 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina la riassunzione del processo contabile dopo che la Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. La parte interessata deve riassumere entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Cassazione, a pena di estinzione dell'intero processo. Il giudice contabile e' vincolato alla decisione della Cassazione sulla giurisdizione. Se la riassunzione non avviene o sopravviene una causa di estinzione, il processo si estingue ma la sentenza della Cassazione conserva il suo effetto vincolante per eventuali nuovi giudizi instaurati con la riproposizione della domanda.
Indice dei contenuti

La riassunzione come atto indispensabile dopo la sentenza della Cassazione

Quando la Corte di cassazione, pronunciandosi su un conflitto di giurisdizione, dichiara che la causa spetta alla Corte dei conti, il processo deve essere riassunto davanti al giudice contabile. La riassunzione e' l'atto con cui la parte riattiva il procedimento che era stato interrotto o sospeso in attesa della decisione della Cassazione. L'articolo 210 stabilisce le regole fondamentali di questo passaggio, assicurando che la dichiarazione di giurisdizione da parte della Cassazione si traduca in un effettivo ripristino del giudizio senza soluzioni di continuita' eccessive.

Il termine di tre mesi e la sua decorrenza

Il comma 1 dell'articolo 210 stabilisce che ciascuna delle parti può riassumere la causa entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile. Per il pubblico ministero contabile, il dies a quo e' il momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il termine di tre mesi e' perentorio: il suo rispetto condiziona la sopravvivenza del processo. Il rinvio all'articolo 133 c.p.c. indica che la comunicazione avviene a cura della cancelleria della Cassazione, ma e' onere della parte attivarsi tempestivamente per riassumere il giudizio davanti alla sezione contabile competente.

Il vincolo della decisione sulla giurisdizione

Il comma 2 stabilisce che il giudice contabile si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione. E' il principio del giudicato esterno sulla giurisdizione: una volta che le sezioni unite della Cassazione hanno dichiarato la competenza della Corte dei conti, il giudice contabile non può rimettere in discussione tale affermazione. Deve giudicare nel merito senza poter declinare nuovamente la propria giurisdizione sulla base dello stesso motivo già risolto. ciò garantisce la certezza del diritto processuale e impedisce un rimbalzo infinito tra giudici diversi.

L'estinzione del processo per mancata riassunzione

Il comma 3 prevede la conseguenza più grave: se la riassunzione non avviene entro tre mesi o se successivamente a essa sopravviene una causa di estinzione del giudizio (come la rinuncia, l'inattivita' o il decesso della parte senza riassunzione dagli eredi), l'intero processo si estingue. L'estinzione ha effetti retroattivi sugli atti processuali, ma non travolge la sentenza della Cassazione sulla giurisdizione: questa conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che dovesse essere instaurato con la riproposizione della domanda. In altre parole, il giudicato sulla giurisdizione sopravvive all'estinzione del processo.

La conservazione del vincolo giurisdizionale per il nuovo processo

Il secondo periodo del comma 3 introduce una garanzia fondamentale: se, a seguito dell'estinzione, la domanda viene riproposta con un nuovo processo, il giudice adito non può tornare a contestare la giurisdizione della Corte dei conti sulla materia, perché la sentenza della Cassazione mantiene il suo effetto vincolante. ciò significa che l'estinzione del processo non e' una perdita definitiva del diritto di agire, ma comporta la necessita' di ricominciare dall'inizio il giudizio nel merito, tenendo pero' ferma la questione di giurisdizione già risolta.

La posizione del pubblico ministero e la specificita' della decorrenza

Il comma 1 riconosce una disciplina speciale per il termine del pubblico ministero contabile: il dies a quo non e' la comunicazione formale della sentenza della Cassazione ex articolo 133 c.p.c., ma il momento in cui il pubblico ministero «ne ha avuto conoscenza». Tale differenziazione tiene conto del ruolo istituzionale del pubblico ministero, che può venire a conoscenza della sentenza attraverso canali diversi dalla comunicazione della cancelleria. Si tratta di una previsione di favore che assicura al pubblico ministero piena effettivita' nel controllo sui tempi di riassunzione, evitando che decadenze formali ne limitino l'azione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere riassunto il processo dopo la sentenza della Cassazione che dichiara la giurisdizione della Corte dei conti?

Entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Cassazione effettuata ai sensi dell'articolo 133 c.p.c., o dal momento in cui il pubblico ministero ne ha avuto conoscenza.

Cosa succede se nessuna delle parti riassume entro tre mesi?

Il processo si estingue. Tuttavia, la sentenza della Cassazione sulla giurisdizione conserva il suo effetto vincolante anche in un eventuale nuovo processo instaurato riproponendo la domanda.

Il giudice contabile puo' rimettere in discussione la giurisdizione dichiarata dalla Cassazione?

No. Il comma 2 stabilisce che il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Cassazione sulla giurisdizione. Il vincolo e' assoluto e impedisce di riaprire la questione di giurisdizione gia' risolta.

Se il processo si estingue per mancata riassunzione, e' possibile riproporre la domanda?

Si. L'estinzione non preclude la riproposizione della domanda con un nuovo processo. Il nuovo giudice contabile sara' pero' vincolato alla sentenza della Cassazione sulla giurisdizione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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