Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 189 D.Lgs. 174/2016 – Legittimazione a proporre l’appello
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. L’appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all’impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 189 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) individua i soggetti legittimati a proporre appello avverso le sentenze del giudice contabile di primo grado. La legittimazione spetta, anzitutto, a tutte le parti che sono state presenti nel giudizio di primo grado - sia il convenuto condannato, sia la parte pubblica resistente, sia la stessa procura - e riguarda esclusivamente le parti «tra le quali» la sentenza è stata pronunciata. Per quanto concerne il pubblico ministero, la legittimazione a impugnare compete al procuratore regionale territorialmente competente oppure al procuratore generale, riflettendo la struttura organica gerarchico-funzionale della procura presso la Corte dei conti.Indice dei contenuti
La legittimazione delle parti private e pubbliche
L'articolo 189 del D.Lgs. 174/2016 stabilisce i criteri soggettivi per l'accesso al giudizio di appello contabile. Il principio cardine è quello della corrispondenza tra le parti del primo grado e quelle legittimate all'impugnazione: solo chi era parte nel giudizio che ha prodotto la sentenza può dolersi di essa mediante appello. Questa regola, comune alla teoria generale delle impugnazioni, si applica integralmente anche nel processo contabile, impedendo che soggetti estranei al contraddittorio di primo grado possano interferire con pronunce che non li riguardano direttamente. Il riferimento alle «parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza» richiama il principio per cui il giudicato forma i propri effetti solo nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio.
La legittimazione del pubblico ministero contabile
Una disciplina specifica riguarda la legittimazione del pubblico ministero all'impugnazione. Nel processo contabile, il pubblico ministero riveste un ruolo peculiare: è organo requirente nell'azione di responsabilità, parte necessaria nel giudizio e titolare del potere di impugnazione in via autonoma. L'articolo 189 attribuisce la legittimazione all'appello del pubblico ministero sia al procuratore regionale competente - cioè quello che aveva instaurato e condotto il giudizio di primo grado - sia al procuratore generale. La duplicità di legittimazione riflette la struttura dell'ufficio del pubblico ministero contabile, che si articola a livello regionale e in un ufficio centrale di coordinamento e vigilanza.
Il ruolo del procuratore regionale e del procuratore generale
Il procuratore regionale è il soggetto che tipicamente instaura il giudizio di primo grado, essendo competente per le fattispecie di danno erariale verificatesi nell'ambito territoriale di riferimento. La sua legittimazione all'appello è, pertanto, quella «ordinaria», conseguente alla posizione di parte nel giudizio. Il procuratore generale, invece, svolge funzioni di coordinamento e di legittimità nei confronti delle procure regionali: la sua legittimazione all'appello rappresenta uno strumento di controllo sulla correttezza e uniformità dell'azione erariale, consentendo all'ufficio centrale di intervenire anche quando la procura regionale non abbia ritenuto di proporre impugnazione o abbia adottato scelte difensive che il procuratore generale ritenga non conformi all'interesse erariale.
Legittimazione ed interesse ad appellare
La legittimazione formale a proporre appello, identificata dall'articolo 189 nell'essere stata parte nel giudizio di primo grado, non esaurisce i requisiti per la proponibilità dell'impugnazione. Accanto alla legittimazione soggettiva, è necessario che la parte appellante abbia anche interesse concreto e attuale all'impugnazione, nel senso che dalla riforma della sentenza impugnata essa debba ricavare un vantaggio giuridicamente rilevante. Una parte che abbia ottenuto tutto quanto richiesto in primo grado, o il convenuto che sia stato integralmente assolto, non ha interesse ad appellare la sentenza a sé favorevole, anche se tecnicamente «parte» del giudizio di primo grado. Il difetto di interesse rende l'appello inammissibile.
Confronto con il processo civile e penale
La previsione dell'articolo 189 ricalca i principi generali che governano la legittimazione alle impugnazioni nel processo civile, dove l'articolo 323 del codice di procedura civile identifica i mezzi di gravame esperibili dalle parti, e nel processo penale, dove la legittimazione dell'organo dell'accusa all'impugnazione è autonomamente disciplinata. Nel processo contabile, la duplicità della legittimazione del pubblico ministero - regionale e generale - è una peculiarità che riflette la struttura organizzativa della Procura generale della Corte dei conti, diversamente da quanto accade nel processo civile ordinario, dove non esiste una figura analoga al procuratore generale con poteri di impugnazione autonoma.
Implicazioni per la tutela del convenuto
Dalla prospettiva del convenuto - il soggetto accusato di aver cagionato un danno erariale - la previsione dell'articolo 189 implica che la sentenza di primo grado possa essere impugnata non soltanto dalla procura regionale che ha condotto il giudizio, ma anche dal procuratore generale, con la conseguenza che l'assoluzione in primo grado non è definitiva se il procuratore generale ritiene di doverla impugnare. Questa possibilità, pur essendo fisiologica nel sistema delle impugnazioni, deve essere esercitata nel rispetto dei termini processuali ordinari e con la specificazione dei motivi di appello prevista dall'articolo 190, a garanzia del diritto di difesa del convenuto, il quale ha diritto di conoscere le ragioni del gravame per potersi efficacemente difendere nel secondo grado di giudizio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può proporre appello nel processo contabile?
Possono proporre appello tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. Per il pubblico ministero, la legittimazione spetta sia al procuratore regionale competente sia al procuratore generale.
Il procuratore generale può appellare anche se la procura regionale non l'ha fatto?
Si. Il procuratore generale ha una legittimazione autonoma e può proporre appello indipendentemente dalle scelte della procura regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e controllo.
Un soggetto che non era parte nel giudizio di primo grado può proporre appello?
No. La legittimazione all'appello è riservata alle parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Il terzo estraneo non ha legittimazione a impugnare.
La legittimazione a proporre appello è sufficiente per rendere l'impugnazione ammissibile?
No. Oltre alla legittimazione soggettiva, è necessario che la parte appellante abbia interesse concreto e attuale alla riforma della sentenza. In mancanza di interesse, l'appello è inammissibile.