Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 154 D.Lgs. 174/2016 – Deposito del ricorso

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

2. Il ricorso in materia di pensioni… può essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell’ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

In sintesi

L'articolo 154 del D.Lgs. 174/2016 disciplina le modalità di deposito del ricorso pensionistico. Il ricorso deve essere depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme ai documenti indicati nell'atto. In materia di pensioni, è consentito anche il deposito mediante spedizione di plico raccomandato, nel qual caso la data di spedizione (risultante dal bollo postale o dalla ricevuta di raccomandata) fa fede ai fini del rispetto dei termini. Il presidente procede all'assegnazione del ricorso a uno dei giudici unici delle pensioni secondo criteri oggettivi e predeterminati. Il terzo comma è stato abrogato dal D.Lgs. 114/2019, a seguito dell'evoluzione normativa in materia di processo telematico.
Indice dei contenuti

Il deposito come atto introduttivo del giudizio pensionistico

L'articolo 154 del D.Lgs. 174/2016 regola il deposito del ricorso, atto processuale che segna formalmente l'inizio del giudizio pensionistico dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente. Il deposito è l'atto mediante il quale il ricorrente porta il ricorso a conoscenza della segreteria e lo inserisce nel registro dei procedimenti pendenti, avviando la macchina processuale. A differenza di quanto avviene in altri riti dove la notifica alla controparte precede o è contestuale al deposito, nel processo pensionistico il deposito in segreteria è il primo atto formale del ricorrente, e la notifica all'amministrazione avviene successivamente su decreto del giudice.

Luogo del deposito e competenza territoriale

Il comma 1 indica che il ricorso va depositato «nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati». La competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti è determinata secondo i criteri generali del codice (articoli 25 e seguenti), e in materia pensionistica essa è ancorata principalmente alla residenza del ricorrente o alla sede dell'ente che ha emesso il provvedimento impugnato. Il contestuale deposito dei documenti indicati nel ricorso è un requisito di completezza formale: la segreteria verifica la corrispondenza tra quanto elencato nel ricorso e quanto effettivamente allegato.

Il deposito a mezzo raccomandata in materia pensionistica

Il comma 2 introduce una facoltà derogatoria rispetto alla regola generale del deposito diretto in segreteria: in materia di pensioni il ricorso «può essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione». Questa possibilità risponde a ragioni di accessibilità per i pensionati, spesso anziani o residenti in luoghi distanti dalla sede giudiziaria, che incontrano difficoltà a recarsi personalmente alla segreteria. Per garantire la certezza della data - rilevante ai fini dei termini di decadenza - la norma stabilisce che «della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata». La distinzione tra data di spedizione e data di ricezione è fondamentale: per il rispetto dei termini conta la data in cui il plico è stato consegnato all'ufficio postale, non quella in cui è pervenuto alla segreteria.

Abrogazione del comma 3 e transizione al processo telematico

Il comma 3 è stato abrogato dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, che ha introdotto significative innovazioni in materia di processo telematico dinanzi alla Corte dei conti. L'abrogazione riflette la progressiva dematerializzazione degli atti processuali: con l'introduzione del deposito telematico, alcune disposizioni del testo originario del codice del 2016 relative ai depositi in forma cartacea hanno perso rilevanza o sono state integrate nel nuovo sistema informatico. Il D.Lgs. 114/2019 ha operato una revisione sistematica del codice, aggiornandolo alle esigenze del processo digitale e semplificando alcune procedure formali.

Assegnazione del ricorso al giudice unico delle pensioni

Il comma 4 prevede che «il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione». Il giudice unico delle pensioni è la figura giudicante tipica del processo pensionistico di primo grado: decide in composizione monocratica (non collegiale), il che rappresenta una significativa semplificazione rispetto al giudizio di responsabilità. I criteri di assegnazione devono essere oggettivi e predeterminati, in attuazione del principio di precostituizione del giudice naturale sancito dall'articolo 25 della Costituzione: non è ammessa l'assegnazione discrezionale o ad personam. Tali criteri sono fissati dai presidenti di sezione con apposite tabelle o regolamenti interni.

Conseguenze pratiche del deposito irregolare

Il deposito irregolare - ad esempio per mancato allegato di documenti essenziali, deposito presso una sezione incompetente o mancata prova della spedizione raccomandata - non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso, ma può dar luogo a provvedimenti del giudice per la regolarizzazione. In linea con il principio di strumentalità delle forme che permea il codice di giustizia contabile, il giudice valuta se il vizio sia rilevante ai fini della tutela del contraddittorio e, in caso negativo, invita alla sanatoria piuttosto che pronunciare l'inammissibilità. Diverso è il caso del deposito tardivo rispetto ai termini di decadenza, che produce effetti preclusivi insanabili.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo dalla spedizione raccomandata deve pervenire il ricorso in segreteria?

La norma non fissa un termine per la ricezione: ai fini del rispetto dei termini di decadenza conta la data di spedizione attestata dal bollo postale, non quella di arrivo in segreteria.

Se il bollo postale è illeggibile, come si prova la data di spedizione?

Attraverso la ricevuta di raccomandata rilasciata dall'ufficio postale mittente, che indica la data di consegna del plico all'operatore postale.

Chi assegna il ricorso pensionistico al giudice?

Il presidente della sezione giurisdizionale, al momento del deposito del ricorso, secondo criteri oggettivi e predeterminati che garantiscono la precostituizione del giudice naturale.

Il deposito telematico è ammesso nel processo pensionistico?

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 114/2019 e dello sviluppo del processo telematico della Corte dei conti, il deposito degli atti in formato digitale è progressivamente previsto, con le modalità stabilite dalle disposizioni attuative in vigore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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