Testo dell'articoloVigente
Art. 150 D.Lgs. 174/2016 — Estinzione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d’udienza.
2. L’estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d’ufficio.
3. La segreteria della sezione dà comunicazione dell’estinzione all’amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.
4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.
5. L’estinzione del giudizio non estingue l’azione di responsabilità.
Stesso numero, altri codici
- Art. 150 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 150 D.Lgs. 209/2005 — Disciplina del sistema di risarcimento diretto
- Art. 150 D.Lgs. 42/2004 — Inibizione o sospensione dei lavori
- Art. 150 Codice Civile: Separazione personale
- Articolo 150 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 150 C.d.S.: Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o
Commento
Il termine quinquennale e la sua decorrenza
L'articolo 150 introduce un meccanismo di estinzione automatica del giudizio sul conto, fondato sul decorso di un termine quinquennale. Il termine decorre dal deposito del conto presso la segreteria della sezione giurisdizionale: è dunque un termine che ha come dies a quo un atto procedurale ben identificabile, evitando incertezze sulla sua decorrenza. L'estinzione si verifica quando, decorso questo quinquennio, non sia stata depositata la relazione del giudice relatore ex articolo 145, comma 4, né siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione dell'udienza. La doppia condizione alternativa (relazione o contestazioni+istanza) significa che il procedimento rimane aperto se si verifica l'una o l'altra: è sufficiente che il giudice relatore depositi la propria relazione entro i cinque anni per impedire l'estinzione.
L'estinzione di diritto e la dichiarazione d'ufficio
Il comma 2 stabilisce che l'estinzione «opera di diritto»: non è necessaria una pronuncia costitutiva del giudice per produrre l'effetto estintivo, poiché l'effetto si verifica automaticamente al perfezionarsi delle condizioni previste dalla norma. La dichiarazione del giudice, ove necessaria, ha carattere meramente ricognitivo: prende atto di un'estinzione già verificatasi, non la determina. La possibilità di dichiarare l'estinzione «d'ufficio» evita che le parti debbano proporre un'apposita istanza per ottenere la chiusura formale del procedimento: la sezione può rilevare autonomamente l'intervenuta estinzione quando esamini il fascicolo, eventualmente nell'ambito di attività di ricognizione dei pendenti.
La comunicazione dell'estinzione
Il comma 3 pone a carico della segreteria della sezione l'obbligo di dare comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero. La norma ammette la comunicazione «cumulativa» in caso di estinzione di una pluralità di giudizi: ciò risponde a esigenze pratiche, poiché l'estinzione per decorso del tempo può verificarsi simultaneamente per molti conti depositati nello stesso anno. La comunicazione è essenziale perché l'amministrazione possa avere contezza dello stato delle proprie gestioni contabili pendenti e il pubblico ministero possa valutare l'opportunità di esercitare l'autonoma azione di responsabilità che l'estinzione del giudizio di conto lascia impregiudicata.
La restituzione della documentazione
Il comma 4 prevede che il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico (ovvero in formato cartaceo), siano restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta. Il presupposto della richiesta espressa è significativo: segnala che la restituzione non è automatica ma richiede un atto di iniziativa dell'amministrazione. La distinzione tra «originale analogico» e documentazione digitale è coerente con il quadro normativo del processo telematico: gli atti depositati in formato digitale rimangono nel fascicolo informatico e la loro «restituzione» fisica non si pone.
La sopravvivenza dell'azione di responsabilità
Il comma 5 è forse la disposizione più importante dell'articolo sul piano sistematico: «l'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità». Questa previsione chiarisce che l'estinzione del giudizio di conto è un fenomeno meramente processuale, limitato alla procedura di verifica contabile: non produce effetti sul diritto sostanziale di agire per il risarcimento del danno erariale. Il pubblico ministero contabile conserva quindi intatta la propria legittimazione a promuovere un autonomo giudizio di responsabilità nei confronti dell'agente contabile, anche dopo che il giudizio di conto si sia estinto, nei limiti dei termini di prescrizione dell'azione erariale.
L'estinzione come incentivo alla celerità del procedimento
La ratio complessiva dell'articolo 150 è di incentivare la trattazione celere dei conti giudiziali: se la sezione giurisdizionale, il giudice relatore o il pubblico ministero non compiono atti procedurali entro il quinquennio, il giudizio si chiude automaticamente. Questo meccanismo ha una funzione analoga alla prescrizione sostanziale nel diritto civile: impone agli organi giurisdizionali e requirenti di non lasciare indefinitamente pendenti i procedimenti, garantendo agli agenti contabili una ragionevole certezza sul termine entro cui potranno essere esposti al rischio di un giudizio sfavorevole sul proprio conto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Dopo quanti anni si estingue il giudizio di conto per inattività?
Il giudizio si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria, senza che sia stata depositata la relazione del relatore o elevate contestazioni con istanza di udienza (articolo 150, comma 1).
L'estinzione del giudizio di conto richiede un'apposita pronuncia?
No. L'estinzione opera di diritto al verificarsi delle condizioni previste dalla norma. La dichiarazione del giudice ha carattere ricognitivo e può essere resa anche d'ufficio (articolo 150, comma 2).
L'estinzione del giudizio di conto preclude l'azione di responsabilità erariale?
No. Il comma 5 stabilisce espressamente che «l'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità». Il pubblico ministero può promuovere un'autonoma azione nei limiti dei termini di prescrizione.
La documentazione cartacea del conto viene automaticamente restituita all'amministrazione dopo l'estinzione?
No. La restituzione avviene solo su espressa richiesta dell'amministrazione competente (articolo 150, comma 4).
Il deposito della relazione del giudice relatore impedisce l'estinzione?
Sì. Il deposito della relazione ex articolo 145, comma 4, entro i cinque anni dal deposito del conto è uno degli atti che impediscono il verificarsi dell'estinzione.
Vedi anche