Testo dell'articoloVigente
Art. 149 D.Lgs. 174/2016 – Decisione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinchè prosegua l’istruttoria.
2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l’interessato ha facoltà di richiedere i provvedimenti del caso nell’ambito di separato giudizio ad istanza di parte.
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell’agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile.
4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio.
5. Quando l’alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.
In sintesi
L'articolo 149 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il contenuto della decisione collegiale nel giudizio sul conto giudiziale. Il collegio può adottare provvedimenti interlocutori o restituire gli atti al relatore per ulteriore istruttoria. Quando riconosce che i conti sono saldati o che il saldo è favorevole all'agente, pronuncia il discarico e la liberazione della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Se non pronuncia discarico, liquida il debito dell'agente e dispone la rettifica dei resti o dichiara l'irregolarità della gestione. In caso di ammanco o perdita accertata, condanna alla restituzione delle somme e all'alienazione della cauzione, purché i soggetti garanti siano stati citati o siano intervenuti. Se l'alienazione non è autorizzata con la decisione, il pubblico ministero può promuovere un separato giudizio a istanza di parte.Indice dei contenuti
I provvedimenti interlocutori e il ritorno all'istruzione
Il comma 1 descrive la situazione in cui il collegio, pur pronunciando sulla gestione, non adotta una decisione definitiva in senso stretto. Può emanare una sentenza parziale, che definisce alcune questioni lasciandone aperte altre, oppure un provvedimento interlocutorio, che non chiude il procedimento ma ne orienta lo sviluppo successivo. In questi casi il collegio ha due alternative: trattenere il giudizio, continuando a occuparsene direttamente, oppure restituire gli atti al giudice relatore affinché prosegua l'istruzione. La seconda opzione è preferibile quando siano emersi in udienza elementi nuovi che richiedano approfondimenti tecnici o documentali non ancora compiuti.
Il discarico collegiale: presupposti e contenuto
Il comma 2 regola il caso più favorevole per l'agente: quando il collegio riconosce che «i conti furono saldati» - cioè che tutte le obbligazioni risultanti dalla gestione sono state adempiute - o che il saldo si bilancia «in favore» dell'agente, pronuncia il discarico. Il discarico non è una mera presa d'atto contabile: ha effetti giuridici precisi. Il collegio deve disporre la liberazione della cauzione prestata dall'agente (ove ancora vincolata) e la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte a garanzia della gestione. Ove il collegio non abbia provveduto, l'interessato ha facoltà di richiedere tali provvedimenti in un separato giudizio ad istanza di parte, garantendo così la possibilità di recuperare la piena disponibilità del proprio patrimonio.
La condanna e la liquidazione del debito
Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il collegio non pronunci il discarico. In tal caso il collegio liquida il debito dell'agente, determinando in modo definitivo la somma di cui questi è debitore verso l'erario. La liquidazione avviene sulla base dell'istruzione compiuta, tenendo conto di tutte le partite attive e passive della gestione. Il collegio può contestualmente disporre la rettifica dei resti - cioè la correzione delle partite residue che dovranno essere portate in apertura del conto successivo - ovvero dichiarare l'irregolarità della gestione contabile, anche senza una condanna monetaria quando l'irregolarità non si traduca in un danno patrimoniale quantificabile.
La condanna per ammanco o perdita e l'alienazione della cauzione
Il comma 4 riguarda il caso più grave: la presenza accertata di un ammanco (mancanza fisica di denaro o valori) o di una perdita. In questa ipotesi il collegio condanna l'agente alla restituzione delle somme mancanti e dispone l'alienazione della cauzione prestata, sia che si tratti di cauzione propria dell'agente sia che provenga da terzi garanti. La condizione essenziale per disporre l'alienazione della cauzione di terzi è che questi ultimi siano stati citati o siano intervenuti nel giudizio: il principio del contraddittorio impone che chi subisce effetti patrimoniali diretti dalla decisione abbia avuto la possibilità di difendersi in giudizio. È quindi un presidio costituzionale di tutela del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione.
Il giudizio separato per l'alienazione della cauzione
Il comma 5 contempla l'ipotesi in cui la decisione sul conto non abbia espressamente autorizzato l'alienazione della cauzione, ad esempio perché i garanti non erano stati citati o perché la questione non era stata trattata. In questo caso il pubblico ministero deve promuovere un separato giudizio «mediante citazione notificata agli interessati», che segue «le forme dei giudizi ad istanza di parte». Si tratta di un giudizio autonomo, con le proprie forme di instaurazione del contraddittorio, nel quale i garanti possono difendersi prima che si autorizzi l'escussione della cauzione.
Coordinamento con l'articolo 144 e il regime di impugnazione
La decisione disciplinata dall'articolo 149 è la sentenza cui si riferisce l'articolo 144 - non appellabile e immediatamente esecutiva. Il coordinamento tra le due disposizioni definisce un quadro completo: l'articolo 149 ne stabilisce il contenuto possibile (discarico, condanna, rettifica, irregolarità, alienazione cauzione), mentre l'articolo 144 ne fissa il regime processuale (definitività accelerata, comunicazione della pronuncia). Insieme, i due articoli identificano il modello decisionale del giudizio di conto, bilanciando le esigenze di certezza giuridica con quelle di piena tutela del diritto di difesa dei soggetti coinvolti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali tipi di pronuncia può adottare il collegio nel giudizio di conto?
Il collegio può pronunciare il discarico, condannare al pagamento di somme, disporre la rettifica dei resti, dichiarare l'irregolarità della gestione, emettere provvedimenti interlocutori o restituire gli atti al relatore.
Cosa comporta il discarico disposto dal collegio?
Il discarico produce la liberazione dell'agente da ogni responsabilità per la gestione verificata, la liberazione della cauzione e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia (articolo 149, comma 2).
Per disporre l'alienazione della cauzione di terzi garanti occorre che siano stati citati?
Sì. Il comma 4 condiziona la disposizione dell'alienazione della cauzione di terzi al fatto che questi siano stati «citati o intervenuti in giudizio», a tutela del loro diritto di difesa.
Cosa succede se la decisione non autorizza l'alienazione della cauzione?
Il pubblico ministero promuove un separato giudizio ad istanza di parte, con citazione degli interessati, che segue le forme del giudizio ad istanza di parte (articolo 149, comma 5).
La sentenza del giudizio di conto ex art. 149 è appellabile?
No. L'articolo 144 stabilisce che la sentenza definitoria del giudizio per resa di conto è non appellabile e immediatamente esecutiva.