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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 142 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'opposizione ai decreti emessi dal giudice monocratico nel giudizio per resa del conto ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7. L'opponente — l'agente contabile o il responsabile del procedimento destinatario del decreto — può proporre opposizione davanti al collegio depositando il ricorso in segreteria entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il deposito sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento. Il presidente fissa l'udienza di discussione entro dieci giorni dal deposito del ricorso, e tra il deposito e l'udienza non devono decorrere più di quaranta giorni. Le parti hanno il diritto di depositare memorie e documenti nei termini assegnati dal presidente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 142 D.Lgs. 174/2016 — Opposizione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell’articolo 141, commi 4, 6 e 7, si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.

2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.

3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell’udienza all’opponente e, unitamente al ricorso, alle parti.

Commento

L'opposizione nel giudizio per resa del conto: paralleli e differenze rispetto all'art. 135

L'articolo 142 del D.Lgs. 174/2016 replica, con alcune varianti, la struttura dell'opposizione già disciplinata dall'articolo 135 in tema di giudizio monitorio di responsabilità. La differenza principale riguarda l'oggetto: l'articolo 142 si applica ai decreti emessi nel giudizio per resa del conto (art. 141, commi 4, 6 e 7), che comprendono il decreto che assegna il termine perentorio per la presentazione del conto, il decreto di compilazione d'ufficio con sanzione pecuniaria per inadempimento, e il decreto che commina la sanzione al responsabile del procedimento dell'amministrazione. In tutti e tre i casi il destinatario del decreto ha il diritto di opporsi davanti al collegio, attraverso il rimedio previsto dall'articolo 142.

Termini e modalità di proposizione dell'opposizione

Il termine per proporre opposizione è di trenta giorni, ma il dies a quo è diverso rispetto all'art. 135: qui decorre dalla «comunicazione» del decreto alle parti, non dalla notificazione. La scelta del termine «comunicazione» suggerisce che il legislatore ha inteso fare riferimento alla comunicazione in via amministrativa da parte della segreteria, che è la modalità tipica di portata a conoscenza dei decreti in questo tipo di procedimento. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella segreteria della sezione, nella medesima sezione giurisdizionale regionale che ha emesso il decreto opposto.

Effetto sospensivo automatico del deposito del ricorso

Il comma 2 replica la previsione dell'art. 135: il deposito del ricorso sospende automaticamente l'esecuzione del decreto. Questo effetto ha rilievo pratico immediato: se il decreto opponibile è quello di compilazione d'ufficio e sanzione pecuniaria (art. 141, comma 6), la sospensione blocca sia la procedura di compilazione d'ufficio sia la riscossione della sanzione. Se invece l'opposizione riguarda il decreto che assegna il termine perentorio (art. 141, comma 4), la sospensione impedisce che il decorso di tale termine produca le conseguenze previste dal comma 6. L'effetto sospensivo ope legis è quindi un potente strumento di tutela cautelare automatica per il destinatario del decreto.

Fissazione dell'udienza e termine per memorie

Il comma 3 introduce, rispetto all'art. 135, un elemento aggiuntivo: oltre a fissare l'udienza di discussione entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti. Questa previsione garantisce un contraddittorio scritto prima dell'udienza, dando alle parti la possibilità di illustrare le proprie ragioni in modo più articolato rispetto alla sola discussione orale. Il comma 4 conferma il limite massimo di quaranta giorni tra il deposito del ricorso e l'udienza. Il comma 5, infine, prevede che la segreteria comunichi il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, alle altre parti.

Parti del giudizio di opposizione

Nel giudizio di opposizione ex art. 142, le parti sono l'opponente (agente contabile o responsabile del procedimento destinatario del decreto) e il resistente (tipicamente il pubblico ministero contabile che ha promosso il giudizio per resa del conto, oppure l'amministrazione nel caso del comma 7 dell'art. 141). A differenza del giudizio monitorio di responsabilità, qui il contraddittorio si instaura tra soggetti che hanno già avuto un'interazione nel procedimento di prima fase, il che in genere rende l'opposizione più mirata e circoscritta alle questioni controverse emerse nelle fasi precedenti del procedimento.

Esito del giudizio di opposizione e rimedi ulteriori

Il giudizio di opposizione si conclude con la decisione del collegio, disciplinata dall'articolo 143 del codice. La sentenza del collegio può confermare, modificare o revocare il decreto opposto. Se l'opposizione è rigettata, il decreto diventa definitivo ed esecutivo e l'agente deve adempiere agli obblighi in esso contenuti nel rispetto dei termini residui. Se invece l'opposizione è accolta, il decreto è revocato e l'eventuale compilazione d'ufficio già avviata deve arrestarsi. Contro la sentenza del collegio è ammesso l'appello davanti alle sezioni giurisdizionali centrali di appello della Corte dei conti, nei termini ordinari.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Contro quali decreti si può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 142?

Contro i decreti dell'art. 141, commi 4, 6 e 7: il decreto con termine perentorio per il conto, quello di compilazione d'ufficio con sanzione, e quello con sanzione al responsabile del procedimento dell'amministrazione.

Entro quando si deve proporre l'opposizione?

Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, depositando il ricorso nella segreteria della sezione.

L'opposizione ex art. 142 sospende l'esecuzione del decreto?

Sì, automaticamente dal momento del deposito del ricorso, senza necessità di istanza cautelare separata.

Le parti possono depositare memorie prima dell'udienza?

Sì. Il presidente, nel fissare l'udienza, assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti, a differenza di quanto previsto dall'art. 135.

Chi comunica il decreto di fissazione dell'udienza alle parti?

La segreteria della sezione, che lo comunica all'opponente e alle altre parti unitamente al ricorso in opposizione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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