Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 113 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento di correzione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.

2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.

4. Se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

5. Sull’istanza il giudice, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza, che è annotata sull’originale del provvedimento.

In sintesi

L'articolo 113 del Codice di giustizia contabile disciplina le modalità procedurali attraverso cui si svolge il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'articolo 112. Il procedimento ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo. Se tutte le parti concordano, il giudice provvede con semplice decreto; se la correzione è chiesta da una sola parte, il giudice fissa l'udienza con decreto notificato al procuratore delle altre parti o, se costituite personalmente, alla residenza dichiarata o al domicilio eletto. Decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento, la notifica deve avvenire alle parti personalmente. All'esito dell'udienza il giudice provvede con ordinanza annotata sull'originale.
Indice dei contenuti

La natura amministrativa del procedimento di correzione

Il comma 1 dell'articolo 113 del Codice di giustizia contabile enuncia un principio qualificatorio di non poco conto: il procedimento di correzione «ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo». Questa affermazione non è meramente terminologica ma ha conseguenze pratiche rilevanti. Il procedimento di correzione non richiede le forme tipiche del giudizio di cognizione (atti introduttivi, udienza pubblica obbligatoria, contraddittorio pieno in ogni fase): è un procedimento di tipo gestionale-amministrativo, incidentale rispetto al processo in cui il provvedimento da correggere è stato emesso. Non produce un nuovo titolo esecutivo autonomo, non introduce nuovi temi di decisione, non altera la struttura del rapporto processuale già definito.

La procedura semplificata in caso di accordo tra le parti

Il comma 2 prevede la forma più snella del procedimento: quando tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con un semplice decreto. Non è necessaria la fissazione di un'udienza, né la convocazione formale delle parti. Questa previsione riflette un principio di economia processuale: se tutte le parti sono d'accordo sull'errore e sulla sua correzione, la presenza di un'udienza non aggiungerebbe alcun valore al procedimento e si tradurrebbe soltanto in un inutile dispendio di tempo e risorse. Il decreto è il provvedimento tipico degli atti non contenziosi o di natura ordinatoria.

La procedura in caso di richiesta unilaterale

Il comma 3 disciplina il caso più frequente nella pratica: la correzione è chiesta da una sola delle parti. In tale ipotesi il giudice emette un decreto che fissa l'udienza davanti a lui e contestualmente dispone che il decreto venga notificato, insieme al ricorso, a cura del richiedente. La notificazione va indirizzata al procuratore costituito delle altre parti - il che nella pratica contabile significa l'avvocato difensore del convenuto o il rappresentante della Procura - oppure, nel caso in cui la parte sia costituita personalmente, alla residenza dichiarata o al domicilio eletto. La scelta della modalità di notificazione riflette la posizione processuale della parte destinataria e mira ad assicurare che l'avviso di convocazione raggiunga effettivamente chi ha un interesse a partecipare all'udienza di correzione.

La notificazione personale dopo un anno dalla pubblicazione

Il comma 4 introduce una regola speciale per i ricorsi tardivi: se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla sua pubblicazione, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati alle altre parti personalmente, e non più soltanto al procuratore costituito. La ratio è facilmente comprensibile: se è trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, il processo è presumibilmente concluso e il rapporto tra la parte e il suo difensore potrebbe essersi interrotto, con la conseguenza che la notificazione al solo procuratore non garantirebbe il raggiungimento effettivo della persona dell'interessato. La notificazione personale assicura che la parte sia messa a conoscenza diretta del procedimento di correzione.

L'udienza e il provvedimento conclusivo

Il comma 5 disciplina la fase finale del procedimento: sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che è annotata sull'originale del provvedimento da correggere. L'annotazione sull'originale è una formalità di grande importanza pratica: assicura che chiunque consulti il fascicolo o esamini il provvedimento originale trovi immediatamente traccia della correzione. In questo modo il provvedimento corretto non esiste come documento separato - il che potrebbe generare confusione tra la versione originale e quella corretta - ma l'originale viene fisicamente integrato con l'indicazione della rettifica. L'udienza, anche quando non obbligatoria, offre alle parti la possibilità di esprimere le proprie osservazioni sulla richiesta di correzione, garantendo il contraddittorio anche in questo procedimento incidentale.

Il coordinamento con l'articolo 112 e le implicazioni sull'impugnabilità

Gli articoli 112 e 113 formano un sistema unitario: il primo individua i presupposti sostanziali della correzione (quali errori sono correggibili e con quale tipo di provvedimento il giudice provvede), il secondo ne regola le modalità procedurali. Il coordinamento tra i due articoli è essenziale per il professionista che intenda avvalersi dell'istituto: deve verificare la sussistenza dei presupposti di correggibilità (art. 112), scegliere se procedere con accordo di tutte le parti (art. 113, comma 2) o con ricorso unilaterale (art. 113, commi 3-5), e tenere presente che l'ordinanza di correzione, una volta notificata, riaprirà i termini di impugnazione per le parti corrette, come stabilisce l'articolo 112, comma 2.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il procedimento di correzione degli errori materiali richiede un giudizio autonomo?

No. Il comma 1 dell'articolo 113 stabilisce espressamente che il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo. Si tratta di un procedimento incidentale che si conclude con un'ordinanza annotata sull'originale del provvedimento.

Se tutte le parti concordano sulla correzione, è necessaria un'udienza?

No. Il comma 2 prevede che, quando tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provveda con un semplice decreto, senza necessità di fissare un'udienza.

Come viene notificato il ricorso per correzione quando la sentenza è stata pubblicata da meno di un anno?

Il comma 3 prevede la notificazione al procuratore costituito delle altre parti oppure, per le parti costituite personalmente, alla residenza dichiarata o al domicilio eletto. Non è richiesta la notificazione personale.

Cosa cambia se la richiesta di correzione è presentata dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza?

Il comma 4 impone in tal caso che il ricorso e il decreto siano notificati personalmente alle altre parti, e non più soltanto al procuratore costituito, per assicurare che la parte riceva effettivamente la comunicazione dopo che il rapporto con il difensore potrebbe essersi esaurito.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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