Testo dell'articoloVigente
Art. 96 D.Lgs. 174/2016 – Istruttoria collegiale e giudice delegato
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. All’udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l’immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.
2. Se non può assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali.
3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della regione, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, con facoltà di subdelega ad altro giudice della sezione medesima.
4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche ai sensi dell’ articolo 204 codice di procedura civile ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.
In sintesi
L'articolo 96 del Codice di giustizia contabile disciplina le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel giudizio di primo grado. All'udienza di discussione il collegio decide sulle richieste istruttorie e dispone l'immediata assunzione delle prove ammissibili e rilevanti, secondo le regole del c.p.c. Se i mezzi di prova non possono essere assunti nella stessa udienza, il collegio fissa un termine e delega uno dei propri componenti per l'esecuzione. In caso di prova da assumere fuori dalla regione, si delega il presidente della sezione regionale competente per territorio, con possibilità di subdelega. Per prove all'estero si seguono le forme diplomatiche o le convenzioni internazionali.Indice dei contenuti
La fase istruttoria nel giudizio collegiale: concentrazione e immediatezza
L'articolo 96 del D.Lgs. 174/2016 regola una fase processuale cruciale: l'assunzione dei mezzi di prova nel giudizio di responsabilità contabile di primo grado. La norma enuncia un principio di concentrazione istruttoria che si raccorda con il principio generale di speditezza del processo contabile: il collegio deve decidere sulle richieste istruttorie nell'udienza di discussione e disporre, quando possibile, l'immediata assunzione delle prove ritenute ammissibili e rilevanti.
L'ammissibilità e la rilevanza delle prove sono i due filtri che il collegio applica alle richieste istruttorie delle parti: un mezzo di prova è ammissibile se non è vietato dalla legge (come l'interrogatorio formale e il giuramento ex articolo 94, comma 4); è rilevante se ha attitudine a dimostrare fatti pertinenti al thema decidendum. Il doppio vaglio consente di concentrare l'istruttoria sui soli elementi utili alla decisione, evitando attività probatorie superflue che appesantirebbero il giudizio.
Le modalità di assunzione delle prove: rinvio al c.p.c.
Il comma 1 rinvia integralmente alle modalità di assunzione previste dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni di attuazione. Questo rinvio comporta che la prova testimoniale si assume con le forme degli articoli 244 e seguenti c.p.c., la consulenza tecnica d'ufficio con le forme degli articoli 61 e seguenti c.p.c. (integrate dall'articolo 97 del codice contabile), l'ispezione con le forme dell'articolo 258 c.p.c. La concreta procedura di assunzione della prova - convocazione del testimone, prestazione del giuramento, formulazione delle domande, verbalizzazione - segue le stesse regole del processo civile ordinario.
Il rinvio al c.p.c. garantisce uniformità procedurale e consente di avvalersi di un corpus di regole elaborato e collaudato, evitando la necessità di una disciplina autonoma per ciascun mezzo istruttorio. Le specificità del processo contabile emergono non nelle modalità di assunzione ma nei criteri di ammissibilità e nella valutazione delle prove.
La delega istruttoria a un componente del collegio
Il comma 2 regola l'ipotesi in cui le prove non possano essere assunte nell'udienza di discussione per ragioni pratiche: complessità dell'istruttoria, numero elevato di testimoni, necessità di sopralluoghi. In questo caso il collegio fissa un termine entro cui i mezzi di prova devono essere assunti e delega uno dei propri componenti per l'esecuzione. Il giudice delegato procede con l'assistenza del segretario, che redige i verbali delle operazioni istruttorie. I verbali confluiscono nel fascicolo processuale e vengono portati alla conoscenza del collegio in sede di decisione.
La delega istruttoria a un componente del collegio è un istituto di derivazione civilistica (articolo 202 c.p.c.) che consente di separare la fase istruttoria dalla discussione senza sacrificare il principio di collegialità: la decisione finale è sempre assunta dal collegio nella sua composizione ordinaria, pur se l'assunzione delle prove è avvenuta davanti a un solo giudice. Il vincolo della composizione integrale del collegio nella fase decisoria è presidio dell'imparzialità.
La delega al presidente della sezione regionale per prove fuori regione
Il comma 3 disciplina un'ipotesi particolare: quando la prova deve essere assunta fuori dal territorio della regione in cui ha sede la sezione giurisdizionale procedente, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente, con facoltà di subdelega ad altro giudice della stessa sezione. Questa previsione è dettata da ragioni pratiche ed economiche: imporre al collegio di spostarsi per assumere prove fuori regione comporterebbe costi e difficoltà organizzative eccessive; è più efficiente delegare il giudice naturale del luogo.
La subdelega - facoltà, non obbligo - consente al presidente della sezione ricevente di adattare l'organizzazione istruttoria alle proprie esigenze, designando il giudice della sezione più idoneo a procedere. I verbali dell'istruttoria delegata vengono poi trasmessi alla sezione procedente per essere inseriti nel fascicolo e valutati dal collegio.
Le prove all'estero: forme diplomatiche e convenzioni internazionali
Il comma 4 regola il caso più complesso: la prova da assumere fuori dal territorio della Repubblica. In questo caso si seguono le forme diplomatiche ai sensi dell'articolo 204 c.p.c., ovvero le forme previste dalle convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria. L'Italia è parte di numerosi strumenti convenzionali in materia - tra cui la Convenzione dell'Aja del 1970 sull'assunzione di prove all'estero in materia civile e commerciale - che stabiliscono procedure semplificate rispetto alle forme diplomatiche tradizionali.
Nel giudizio contabile, la necessità di assumere prove all'estero può presentarsi in casi di danno erariale connesso a operazioni finanziarie internazionali, appalti con imprese estere, gestioni di sedi diplomatiche o consolari all'estero. La norma garantisce che anche in questi casi il processo possa acquisire tutti gli elementi probatori necessari, nel rispetto del diritto internazionale.
Coordinamento con la consulenza tecnica d'ufficio e gli altri mezzi istruttori
L'articolo 96 si applica all'assunzione di tutti i mezzi di prova ammissibili ai sensi dell'articolo 94, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio che è però disciplinata in modo autonomo e dettagliato dall'articolo 97. In caso di CTU, le disposizioni dell'articolo 97 prevalgono su quelle generali dell'articolo 96, in quanto norma speciale. Per la prova testimoniale, invece, le modalità di assunzione sono quelle dell'articolo 98, lette in combinato con le regole del c.p.c. richiamate dal comma 1 dell'articolo 96. Il sistema è dunque articolato ma coerente: una norma generale sull'istruttoria (articolo 96) si combina con norme speciali sui singoli mezzi di prova (articoli 97 e 98).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il collegio può delegare un singolo giudice per l'istruttoria?
Sì, quando i mezzi di prova non possono essere assunti nell'udienza di discussione, il collegio fissa un termine e delega uno dei suoi componenti per l'esecuzione, con assistenza del segretario.
Cosa accade se la prova deve essere assunta in un'altra regione?
Il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, che può a sua volta subdelegare un altro giudice della medesima sezione.
Come si assumono le prove all'estero nel processo contabile?
Attraverso le forme diplomatiche previste dall'articolo 204 c.p.c. o mediante le procedure previste dalle convenzioni internazionali sull'assistenza giudiziaria.
Il collegio decide sulle richieste istruttorie prima o durante l'udienza di discussione?
Durante l'udienza di discussione: il collegio valuta ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie e, quando possibile, dispone l'immediata assunzione delle prove.
Quali regole si applicano alle modalità concrete di assunzione delle prove?
Le modalità del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate integralmente dal comma 1 dell'articolo 96.