Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 94 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di prova

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Fermo restando a carico delle parti l’onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d’ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione.

2. Il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilità dell’amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo.

3. Il giudice può procedere in qualunque stato e grado del processo all’interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito.

4. Il giudice può ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.

In sintesi

L'articolo 94 del Codice di giustizia contabile disciplina i mezzi di prova ammissibili nel giudizio di responsabilità. Ferma restando la regola generale che l'onere della prova grava sulle parti per i fatti che fondano le loro domande e eccezioni, il giudice dispone di ampi poteri istruttori officiosi: può ordinare consulenze tecniche, acquisire documenti dalle parti, richiedere informazioni alla pubblica amministrazione, procedere all'interrogatorio non formale del convenuto. Sono ammessi tutti i mezzi di prova del c.p.c., con esclusione dell'interrogatorio formale e del giuramento.
Indice dei contenuti

Il sistema probatorio nel giudizio contabile: tra onere di parte e poteri officiosi

L'articolo 94 del D.Lgs. 174/2016 costruisce un sistema probatorio ibrido che combina la regola dell'onere della prova a carico delle parti con penetranti poteri istruttori officiosi del giudice. Il comma 1 enuncia la regola generale: le parti hanno l'onere di fornire le prove dei fatti che fondano le proprie domande ed eccezioni, se tali prove sono nella loro disponibilità. La locuzione «nella loro disponibilità» è determinante: il legislatore ha voluto evitare che il convenuto sia penalizzato dall'impossibilità di accedere a documenti detenuti da terzi o dalla stessa amministrazione parte del giudizio.

Questa impostazione si giustifica con la natura pubblica del giudizio contabile: le prove del danno erariale sono spesso documenti amministrativi, relazioni di controllo, scritture contabili dell'ente, che il pubblico ministero può acquisire nell'indagine pre-processuale ma che il convenuto potrebbe avere difficoltà a reperire autonomamente. I poteri officiosi del giudice bilanciano questa asimmetria informativa.

I poteri istruttori officiosi del giudice

Il comma 1 attribuisce al giudice due poteri istruttori officiosi fondamentali. Il primo è la disposizione di consulenze tecniche d'ufficio, disciplinate nel dettaglio dall'articolo 97. Il secondo è l'ordine alle parti di produrre atti e documenti ritenuti necessari alla decisione. Quest'ultimo potere è di estrema importanza pratica: consente al giudice di colmare lacune probatorie che le parti non abbiano ritenuto opportuno colmare o che non fossero in grado di farlo per mancanza di accesso alle fonti documentali.

Il comma 2 estende ulteriormente i poteri officiosi del giudice verso le pubbliche amministrazioni: il giudice può richiedere d'ufficio alla PA informazioni scritte relative ad atti e documenti nella disponibilità dell'amministrazione stessa, quando li ritenga necessari. Questa disposizione è particolarmente rilevante nei giudizi in cui l'amministrazione non è parte processuale ma detiene documenti cruciali per la ricostruzione del fatto: il giudice può acquisirli direttamente, senza passare per l'istanza di parte.

L'interrogatorio non formale del convenuto

Il comma 3 prevede uno strumento probatorio peculiare del processo contabile: l'interrogatorio non formale del convenuto, che il giudice può disporre in qualunque stato e grado del processo. A differenza dell'interrogatorio formale - espressamente escluso dal comma 4 - l'interrogatorio non formale non è destinato a provocare la confessione del convenuto e non ha valore di prova legale. Serve piuttosto a chiarire circostanze di fatto, ad acquisire elementi utili per orientare l'istruttoria, a comprendere il contesto in cui si è verificato il danno.

La presenza facoltativa del difensore durante l'interrogatorio non formale - «assistito dal difensore se costituito» - garantisce che il convenuto possa avvalersi della consulenza del proprio legale anche in questa fase, evitando che dichiarazioni rese in sede informale vengano utilizzate in modo distorto. La natura non formale dell'atto comporta anche che le dichiarazioni rese non abbiano il valore confessorio che avrebbero nel diverso contesto dell'interrogatorio formale.

I mezzi di prova ammissibili: rinvio al c.p.c. con esclusioni

Il comma 4 opera un rinvio generale ai mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con due eccezioni tassative: sono esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'esclusione dell'interrogatorio formale è coerente con la natura pubblicistica del giudizio: il convenuto non può essere costretto a rendere dichiarazioni che potrebbero avere valore confessorio in un contesto in cui l'accusa è sostenuta dal pubblico ministero in rappresentanza degli interessi erariali. Il giuramento - sia decisorio che suppletorio - è escluso perché mal si concilia con la valutazione discrezionale delle prove che caratterizza il processo contabile.

Sono dunque ammissibili nel giudizio contabile: la prova documentale, la prova per testimoni (disciplinata dall'articolo 98), la consulenza tecnica d'ufficio (articolo 97), le presunzioni, l'ispezione, la ricognizione. La prova documentale ha un ruolo preponderante nel giudizio contabile, in cui la ricostruzione del danno erariale si fonda tipicamente su atti amministrativi, mandati di pagamento, contratti, relazioni di controllo.

Il rapporto con il principio di non contestazione e le nozioni di comune esperienza

Il sistema probatorio dell'articolo 94 si integra con le regole di valutazione della prova stabilite dall'articolo 95. In particolare, i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite si pongono a fondamento della decisione senza necessità di prova, ai sensi dell'articolo 95, comma 1. Questo principio di non contestazione, mutuato dall'articolo 115 c.p.c., opera come tecnica di semplificazione istruttoria: il giudice non deve acquisire prove su fatti che nessuno contesta, concentrando l'attività probatoria sui punti effettivamente controversi.

Analogamente, l'articolo 95, comma 2, consente al giudice di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto di comune esperienza senza bisogno di prove formali. Nel giudizio contabile, questa regola può essere rilevante, ad esempio, per valutare la prevedibilità di certe conseguenze dannose di atti amministrativi adottati in violazione delle norme di contabilità pubblica.

L'onere della prova e la sua distribuzione tra PM e convenuto

La distribuzione dell'onere della prova nel giudizio contabile presenta caratteristiche peculiari rispetto al processo civile ordinario. Il pubblico ministero, quale attore del giudizio di responsabilità, ha l'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità: il danno erariale, la condotta illecita del funzionario, il nesso causale e l'elemento soggettivo della colpa grave. Il convenuto ha invece l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della responsabilità: cause esimenti, rispetto di istruzioni superiori, situazioni di emergenza, assenza di colpa grave.

La locuzione «nella loro disponibilità» nel comma 1 introduce una modulazione dell'onere della prova in funzione della concreta possibilità di accesso alle fonti probatorie. Questo criterio di prossimità alla prova è particolarmente rilevante nel giudizio contabile: i documenti amministrativi sono nella disponibilità dell'ente e non sempre del funzionario convenuto, che potrebbe non aver conservato copia degli atti del procedimento. I poteri officiosi del giudice - di ordinare la produzione di documenti e di richiedere informazioni alla PA - servono precisamente a correggere queste asimmetrie.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Nel giudizio contabile chi ha l'onere di provare il danno erariale?

Le parti (incluso il PM) hanno l'onere di provare i fatti che fondano le proprie domande ed eccezioni; tuttavia il giudice dispone di ampi poteri officiosi per acquisire documenti e disporre consulenze tecniche.

Il giuramento è ammesso nel giudizio di responsabilità contabile?

No, il comma 4 esclude espressamente sia il giuramento che l'interrogatorio formale tra i mezzi di prova ammissibili davanti alla Corte dei conti.

Il giudice contabile può chiedere documenti direttamente alla pubblica amministrazione?

Sì, ai sensi del comma 2, può richiedere d'ufficio alla PA informazioni scritte su atti e documenti nella sua disponibilità, quando li ritiene necessari alla decisione.

L'interrogatorio non formale del convenuto equivale a una confessione?

No, l'interrogatorio non formale serve a chiarire circostanze di fatto e non ha valore di prova legale confessoria; il convenuto può essere assistito dal difensore.

Quali mezzi di prova sono ammissibili nel processo contabile?

Tutti i mezzi di prova del codice di procedura civile, tranne l'interrogatorio formale e il giuramento; in particolare sono ammissibili prove documentali, testimoniali, consulenze tecniche e presunzioni.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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