Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.Lgs. 174/2016 – Reclamo contro i provvedimenti cautelari
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. L’ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice designato ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l’ordinanza del giudice designato.
4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
In sintesi
L'articolo 76 disciplina il reclamo avverso le ordinanze cautelari emesse dal giudice designato ai sensi degli articoli 74 e 75. Il reclamo va proposto davanti al collegio entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; il giudice che ha emesso il provvedimento non può far parte del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio entro venti giorni con ordinanza non impugnabile. Il reclamo non sospende il provvedimento, ma il collegio può disporne la sospensione se la prosecuzione arrecherebbe grave danno per motivi sopravvenuti.Indice dei contenuti
Il reclamo cautelare nel processo contabile: funzione e collocazione
L'articolo 76 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) introduce il reclamo come rimedio tipico avverso le ordinanze cautelari emesse nell'ambito del sequestro conservativo. Si tratta di un mezzo di impugnazione interno al sistema della Corte dei conti, che ricalca la struttura del reclamo cautelare previsto dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, adattato alle specificità del processo contabile. La norma garantisce il diritto delle parti - e del terzo pregiudicato - a un controllo collegiale sull'ordinanza emessa dal giudice designato, prima che essa produca effetti definitivi o difficilmente reversibili.
Legittimazione al reclamo e termine perentorio
Il comma 1 individua i soggetti legittimati a proporre reclamo: le parti del procedimento e il terzo che assuma di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare. Il termine perentorio è di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla notificazione se precedente. La perentorietà del termine comporta la decadenza in caso di inosservanza, senza possibilità di rimessione in termini salvo le ipotesi eccezionali previste dalla legge. La legittimazione del terzo è coerente con la previsione dell'articolo 74 comma 4-bis, che già riconosce al terzo il diritto di intervenire all'udienza cautelare.
Incompatibilità del giudice designato
Una garanzia fondamentale di terzietà è prevista dalla seconda parte del comma 1: il giudice designato che ha emesso il provvedimento reclamato non può far parte del collegio chiamato a decidere il reclamo. Questa regola di incompatibilità attua il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, assicurando che la revisione dell'ordinanza avvenga da parte di un organo effettivamente terzo rispetto a chi ha già espresso una valutazione.
Il procedimento di reclamo
Il comma 2 precisa che le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo devono essere dedotti nel relativo procedimento nel rispetto del contraddittorio, e che il collegio può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Ciò consente un riesame non solo in diritto ma anche in fatto, ampliando la portata del controllo collegiale rispetto a una mera verifica di legittimità formale. Il comma 3 descrive la procedura: il collegio convoca le parti, omesse le formalità non necessarie al contraddittorio, svolge gli atti istruttori indispensabili e decide in camera di consiglio entro venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con cui conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato.
Effetto non sospensivo del reclamo e sospensione cautelare
Il comma 4 stabilisce che il reclamo non sospende automaticamente il provvedimento cautelare: il sequestro conservativo rimane quindi efficace fino alla decisione del collegio, salva la facoltà di quest'ultimo di disporre la sospensione dell'esecuzione quando, per motivi sopravvenuti, il provvedimento arrechi grave danno. Il collegio può anche subordinare la sospensione alla prestazione di congrua cauzione da parte della parte reclamante. Questa doppia previsione bilancia l'esigenza di continuità cautelare a tutela del credito erariale con la necessità di evitare danni irreparabili alla parte ingiustamente colpita dal sequestro.
L'ordinanza di reclamo e la sua non impugnabilità
L'ordinanza con cui il collegio decide il reclamo è espressamente dichiarata non impugnabile. Ciò significa che, una volta pronunciata, non è esperibile alcun mezzo di impugnazione ordinario (appello o ricorso per cassazione) avverso di essa. La definitività del reclamo collegiale consente di chiudere rapidamente la fase cautelare, evitando che essa diventi terreno di prolungate controversie processuali. Non è da escludere il ricorso straordinario per i vizi più gravi, ma su questo profilo la norma tace.
Coordinamento con la disciplina del merito e con le misure successive
L'articolo 76 si coordina con l'articolo 75 comma 3, che prevede la possibilità per il collegio di merito di modificare o revocare il provvedimento cautelare su istanza di parte in caso di mutamento delle circostanze. I due rimedi sono concettualmente distinti: il reclamo ex articolo 76 è un controllo sull'ordinanza originaria del giudice designato, mentre la revoca ex articolo 75 comma 3 presuppone un cambiamento delle circostanze sopravvenuto dopo la stabilizzazione del provvedimento cautelare. La distinzione ha conseguenze pratiche significative in termini di termini e di presupposti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanto tempo si propone il reclamo avverso l'ordinanza cautelare?
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla notificazione se precedente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 76.
Il reclamo sospende automaticamente il sequestro conservativo?
No. Il comma 4 dell'articolo 76 stabilisce espressamente che il reclamo non sospende il provvedimento cautelare. La sospensione può essere disposta dal collegio solo se il provvedimento arreca grave danno per motivi sopravvenuti, eventualmente previa cauzione.
Chi può proporre reclamo avverso l'ordinanza cautelare?
Le parti del procedimento e il terzo che assuma di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 76.
Il giudice che ha emesso l'ordinanza può far parte del collegio che decide il reclamo?
No. Il comma 1 dell'articolo 76 prevede espressamente l'incompatibilità del giudice designato che ha emesso il provvedimento reclamato rispetto al collegio che decide il reclamo, a garanzia della terzietà del controllo.
L'ordinanza del collegio sul reclamo è impugnabile?
No. Il comma 3 dell'articolo 76 qualifica l'ordinanza del collegio come non impugnabile, ponendo termine alla fase cautelare in modo definitivo e rapido.