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Art. 73 D.Lgs. 174/2016 — Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

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Art. 73 D.Lgs. 174/2016 — Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.