Testo dell'articoloVigente
Art. 71 D.Lgs. 174/2016 – Accesso al fascicolo istruttorio
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il destinatario dell’invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela della riservatezza di cui all’articolo 52, comma 1.
2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.
3. Il destinatario dell’invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L’ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell’invito a dedurre al fine del loro reperimento.
4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l’opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.
5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all’accesso o decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell’invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell’invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta è tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.
In sintesi
L'articolo 71 del D.Lgs. 174/2016 riconosce al destinatario dell'invito a dedurre e al suo difensore il diritto di accedere al fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura, visionando ed estraendo copia di tutti i documenti, previa istanza. Il soggetto ha anche il diritto di accedere ai documenti detenuti da pubbliche amministrazioni ed enti rilevanti per la propria difesa, con termini dei procedimenti di accesso ridotti della metà. In caso di diniego, può chiedere al pubblico ministero di acquisire d'ufficio quei documenti; se il PM non accoglie la richiesta, decide il presidente della sezione entro cinque giorni. Durante questa procedura i termini per le deduzioni sono sospesi.Indice dei contenuti
Il diritto di accesso al fascicolo come garanzia fondamentale di difesa
Il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione comprende, nella sua accezione più profonda, il diritto di conoscere gli elementi su cui si fonda l'accusa e di poterli contestare con piena consapevolezza. Nel processo contabile, questo diritto si traduce, nella fase pre-processuale, nel diritto di accedere al fascicolo istruttorio del pubblico ministero. L'articolo 71 del d.lgs. 174/2016 disciplina compiutamente questo accesso, garantendo al destinatario dell'invito a dedurre e al suo difensore la possibilità di esaminare e copiare tutti i documenti acquisiti nel corso delle indagini. Si tratta di una norma di garanzia fondamentale che ha razionalizzato una materia in precedenza disciplinata in modo frammentario, assicurando che il contraddittorio pre-processuale sia davvero effettivo.
I soggetti legittimati: destinatario dell'invito e difensore munito di procura
Il comma 1 individua due soggetti legittimati all'accesso. Il primo è il «destinatario dell'invito a dedurre»: la persona fisica o giuridica che ha ricevuto la notifica dell'atto di cui all'articolo 67, indipendentemente dal fatto che abbia nominato un difensore. Il secondo è il «difensore dotato di procura alle liti»: non qualunque avvocato che si dichiari di assistere il soggetto, ma specificamente chi sia munito di un mandato formale alle liti. L'accesso al fascicolo è subordinato alla «presentazione di apposita istanza», che deve essere indirizzata alla segreteria della procura regionale competente. La norma fa salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1, del codice, il che implica che taluni documenti possono essere oscurati o non consegnati integralmente quando contengano dati sensibili di terzi non strettamente necessari all'esercizio del diritto di difesa.
La visione immediata e la copia dei documenti
Il comma 2 prevede che «la visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda»: una previsione di celerità che valorizza la necessità pratica di difesa del destinatario, il quale spesso si trova a dover elaborare deduzioni entro termini precisi. Non sempre la consultazione immediata sarà tecnicamente possibile - si pensi a fascicoli di grandi dimensioni o all'assenza momentanea del personale addetto - ma l'«ove possibile» impone alla segreteria di fare quanto in suo potere per consentire l'accesso nel più breve tempo. Oltre alla visione, il comma 1 riconosce espressamente il diritto di «estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio», garantendo al destinatario la possibilità di elaborare le proprie deduzioni sulla base di una conoscenza completa del materiale a carico.
Il diritto di accesso ai documenti presso terzi e pubbliche amministrazioni
Il comma 3 introduce una garanzia di portata più ampia: il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere non solo al fascicolo del pubblico ministero ma anche ai «documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici». Si tratta di un diritto di accesso difensivo che si estende ben al di là del normale accesso documentale: consente al presunto responsabile di raccogliere, presso gli stessi soggetti che potrebbero avere interesse a non favorire la sua difesa, i documenti che potrebbero confutare la ricostruzione del pubblico ministero. L'ente che non detiene i documenti richiesti ha l'obbligo di indicare il soggetto che li detiene e di collaborare al loro reperimento.
La riduzione alla metà dei termini dei procedimenti di accesso
Il comma 4 prevede che, nelle ipotesi di accesso difensivo di cui al comma 3, «tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà». Questa previsione riflette l'urgenza che caratterizza l'esigenza difensiva: il destinatario dell'invito a dedurre ha un termine massimo di quarantacinque giorni per depositare le proprie deduzioni, e se i termini ordinari del diritto di accesso - normalmente di trenta giorni, con eventuale opposizione dei controinteressati per ulteriori dieci giorni - non fossero compressi, il soggetto rischierebbe di non ricevere i documenti richiesti in tempo utile per la propria difesa.
Il rimedio in caso di diniego: il ruolo del pubblico ministero e del presidente di sezione
Il comma 5 regola le conseguenze del diniego di accesso o del silenzio dell'amministrazione detentrice. In primo luogo, il destinatario può ricorrere ai «mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore» - ossia al Tribunale Amministrativo Regionale, al difensore civico o all'ANAC per l'accesso civico generalizzato. In secondo luogo, e in alternativa, può chiedere al pubblico ministero contabile di acquisire d'ufficio i documenti, «motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa». Se il pubblico ministero acquisisce i documenti, ne dà comunicazione al destinatario. Se invece non accoglie la richiesta, deve trasmetterla entro tre giorni al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. Per tutta la durata di questo procedimento, il termine per le deduzioni è sospeso, evitando che il meccanismo dell'accesso si traduca in un aggravio dei tempi a danno del difensore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi ha diritto di accedere al fascicolo istruttorio del pubblico ministero contabile?
Il destinatario dell'invito a dedurre e il difensore munito di procura alle liti, previa presentazione di apposita istanza alla segreteria della procura regionale. Il diritto comprende la visione e l'estrazione di copia di tutti i documenti del fascicolo, salva la riservatezza ex articolo 52.
Il destinatario dell'invito può anche accedere a documenti detenuti da altre amministrazioni?
Sì, il comma 3 riconosce il diritto di accedere ai documenti rilevanti per la difesa detenuti da pubbliche amministrazioni, enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e terzi contraenti o beneficiari di risorse pubbliche.
I termini del diritto di accesso vengono modificati nel contesto dell'invito a dedurre?
Sì, il comma 4 riduce della metà tutti i termini dei procedimenti di accesso documentale e di accesso civico, inclusi i termini per l'opposizione dei controinteressati, per permettere al destinatario di ottenere i documenti entro il termine per le deduzioni.
Cosa può fare il destinatario se gli viene negato l'accesso ai documenti?
Può ricorrere ai rimedi ordinari della disciplina di settore (TAR, ANAC) oppure chiedere al pubblico ministero di acquisire d'ufficio quei documenti specificandone la rilevanza per la difesa. Se il PM non accoglie la richiesta, la trasmette in tre giorni al presidente di sezione che decide entro cinque giorni.
Il termine per depositare le deduzioni si sospende durante la procedura di accesso?
Sì. Dal momento della richiesta al pubblico ministero, il termine per le deduzioni e i documenti è sospeso fino alla comunicazione della disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione, evitando che il meccanismo difensivo si risolva in un pregiudizio dei tempi di difesa.
Il difensore senza procura alle liti può accedere al fascicolo?
No. Il comma 1 richiede espressamente che il difensore sia «dotato di procura alle liti». Un avvocato che si presenti senza mandato formale non è legittimato all'accesso, anche se dichiara verbalmente di assistere il destinatario dell'invito.