Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 68 D.Lgs. 174/2016 – Istanza di proroga

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all’articolo 67, comma 5; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.

2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all’uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.

3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.

4. Quando accoglie l’istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell’ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.

5. Avverso l’ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria della stessa.

6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l’ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell’atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l’atto di citazione ovvero disporre l’archiviazione.

In sintesi

L'articolo 68 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il procedimento con cui il pubblico ministero contabile può chiedere la proroga del termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 67, comma 5, per il deposito dell'atto di citazione. L'istanza, motivata, può essere presentata al più per due volte ed è decisa da un giudice designato dal presidente della sezione in camera di consiglio. Se la proroga è negata, il pubblico ministero deve citare in giudizio o disporre l'archiviazione entro quarantacinque giorni. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo alla sezione nel termine perentorio di dieci giorni, con decisione non impugnabile. La norma bilancia l'esigenza di completare le indagini con la certezza dei tempi processuali.
Indice dei contenuti

La funzione dell'istanza di proroga nel sistema dei termini processuali

Il termine di centoventi giorni fissato dall'articolo 67, comma 5, per il deposito dell'atto di citazione dopo la scadenza del termine per le deduzioni è un termine perentorio: la sua inosservanza determina l'inammissibilità della citazione. Questa disciplina rigorosa mira a evitare che il presunto responsabile resti in uno stato di incertezza indefinita dopo aver risposto all'invito a dedurre, ma può rivelarsi eccessivamente stringente in procedimenti di particolare complessità - si pensi a inchieste su grandi opere pubbliche, operazioni finanziarie articolate o danni erariali che coinvolgono pluralità di soggetti e filiere decisionali ramificate. L'articolo 68 introduce uno strumento di flessibilità controllata: il pubblico ministero può chiedere la proroga di quel termine, ma deve farlo con istanza motivata, soggetta a vaglio giurisdizionale e non reiterabile più di due volte.

Il limite massimo di due proroghe: la ratio della norma

Il comma 1 stabilisce che l'istanza «non può essere presentata per più di due volte». Il legislatore ha inteso evitare che il meccanismo della proroga si trasformi in uno strumento di elusione del termine perentorio: consentire un numero illimitato di proroghe avrebbe neutralizzato la garanzia sottostante alla previsione del termine di centoventi giorni. Con il limite massimo di due proroghe, si assicura che anche nei procedimenti più complessi il presunto responsabile abbia la certezza che, entro un orizzonte temporale ragionevole, il pubblico ministero o depositi la citazione o archivi il fascicolo. Nella prassi, ciascuna proroga copre di regola un periodo di sessanta giorni, così che il pubblico ministero può disporre, in totale, di un termine complessivo di circa ottomesi (120+60+60) prima di dover decidere.

Il procedimento di autorizzazione: giudice designato e camera di consiglio

Il comma 2 stabilisce che le proroghe sono autorizzate dal «giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata». Si tratta di un provvedimento giurisdizionale monocratico, assunto in sede camerale, che richiede una valutazione discrezionale delle ragioni addotte dal pubblico ministero. Il coinvolgimento di un giudice nel procedimento di proroga - e non la rimessione della decisione alla sola procura - è una garanzia di controllo esterno sull'azione del pubblico ministero: impedisce che la proroga sia concessa in modo automatico o burocratico e assicura che vi sia una verifica effettiva dei motivi che giustificano il prolungamento dell'istruttoria.

Le conseguenze del diniego: citare o archiviare entro quarantacinque giorni

Il comma 3 regola le conseguenze del mancato accoglimento dell'istanza: il pubblico ministero è obbligato a emettere la citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni. Questa previsione è significativa: il rigetto della proroga non produce l'immediata decadenza dell'azione, ma attiva un ulteriore periodo di quarantacinque giorni nel quale il pubblico ministero deve compiere la scelta finale tra esercitare l'azione o rinunciarvi. Si tratta di un termine di grazia che evita di sanzionare il pubblico ministero con la perdita immediata dell'azione per il solo fatto del diniego della proroga, riconoscendo che una valutazione finale in tempi brevi è comunque possibile.

Il reclamo avverso l'ordinanza sulla proroga

I commi 5 e 6 introducono un mezzo di impugnazione specifico: avverso l'ordinanza che concede o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria. Il reclamo è proponibile sia dal pubblico ministero - se la proroga è stata negata - sia dal presunto responsabile - se la proroga è stata concessa e lui intende contestarla. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile: in caso di accoglimento del reclamo del pubblico ministero viene fissato un nuovo termine per il deposito della citazione; in caso di accoglimento del reclamo del presunto responsabile, viene fissato un termine non superiore a quarantacinque giorni per la citazione o l'archiviazione.

Il coordinamento con l'articolo 67 e l'impatto sull'invito a dedurre

Il comma 4 disciplina il contenuto del provvedimento di accoglimento dell'istanza di proroga: il giudice fissa il termine finale della proroga e il termine per la comunicazione dell'ordinanza ai destinatari dell'invito a dedurre. Quest'ultimo obbligo di comunicazione garantisce che il presunto responsabile sia informato dell'avvenuta proroga e conosca il nuovo termine entro cui il pubblico ministero potrà depositare la citazione. In assenza di questa comunicazione, il destinatario dell'invito a dedurre potrebbe ritenere scaduto il termine di centoventi giorni e maturare un legittimo affidamento sulla mancata prosecuzione dell'azione erariale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quante volte il pubblico ministero può chiedere la proroga del termine per la citazione?

Al massimo due volte, ai sensi del comma 1. Una terza istanza di proroga sarebbe inammissibile, e la citazione depositata oltre il termine diventerebbe inammissibile.

Chi decide sull'istanza di proroga?

Un giudice designato dal presidente della sezione, che si pronuncia in camera di consiglio con ordinanza motivata, previa valutazione delle ragioni addotte dal pubblico ministero.

Cosa succede se la proroga è negata?

Il pubblico ministero deve emettere la citazione oppure disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni (comma 3). Non è la decadenza immediata ma un termine finale di grazia.

Il presunto responsabile può impugnare l'ordinanza che concede la proroga?

Sì. Può proporre reclamo alla sezione nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La sezione decide con ordinanza non impugnabile.

Il destinatario dell'invito a dedurre viene informato della proroga?

Sì. Il comma 4 prevede che il giudice fissi, nel provvedimento di accoglimento, il termine per la comunicazione dell'ordinanza ai destinatari dell'invito a dedurre, garantendo loro conoscenza del nuovo termine per la citazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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