Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 39 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto della sentenza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” e recano l’intestazione “Repubblica italiana”.

2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato; b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti; d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare; e) il dispositivo; f) la data della pronuncia; g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell’estensore o del giudice monocratico.

3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l’indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.

4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

In sintesi

L'articolo 39 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) detta le prescrizioni formali e sostanziali che devono rispettare le sentenze della Corte dei conti. Le sentenze sono pronunciate «In nome del popolo italiano» con intestazione «Repubblica italiana» e devono contenere: l'indicazione del giudice, il nome delle parti e dei difensori, le conclusioni del pubblico ministero e delle parti, le ragioni di fatto e di diritto, il dispositivo, la data e le sottoscrizioni. La mancanza del dispositivo o delle sottoscrizioni causa nullità; gli altri elementi mancanti possono essere ricavati dal verbale d'udienza. Sono previste anche le regole per la sottoscrizione in caso di impedimento del presidente o dell'estensore.
Indice dei contenuti

La formula di pronuncia e l'intestazione: sovranità popolare e identità istituzionale

Il comma 1 stabilisce che le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate «In nome del popolo italiano» e recano l'intestazione «Repubblica italiana». Questa formula non è un semplice cerimoniale: esprime il fondamento democratico della giurisdizione, ricavabile dall'articolo 101, comma 1, della Costituzione, secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo. La sua omissione non è espressamente comminata a pena di nullità dall'articolo 39, ma configura comunque un vizio di forma rilevante, poiché la formula è elemento identificativo della sentenza come atto del potere giurisdizionale dello Stato.

Gli elementi necessari della sentenza: elenco del comma 2

Il comma 2 elenca i sette elementi che le sentenze - definitive o non definitive - devono obbligatoriamente contenere. Il primo è l'indicazione del giudice che ha pronunciato, necessaria per verificare la regolare composizione del collegio o l'identità del giudice monocratico. Il secondo è il nome e cognome delle parti e dei difensori nominati, con funzione identificativa del rapporto processuale. Il terzo è la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti, che riassume le domande e le eccezioni sulle quali il giudice si pronuncerà. Il quarto elemento - le ragioni di fatto e di diritto - costituisce la motivazione della sentenza, tutelata dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione come garanzia imprescindibile. La motivazione può anche essere per relationem, con rinvio a precedenti cui la Corte intende conformarsi. Seguono il dispositivo, la data della pronuncia e le sottoscrizioni del presidente e dell'estensore (o del giudice monocratico).

Il regime delle nullità: dispositivo e sottoscrizioni

Il comma 3 differenzia il trattamento degli elementi mancanti. La nullità è comminata in modo assoluto soltanto per due ipotesi: la mancanza del dispositivo (lettera e) e la mancanza delle sottoscrizioni (lettera g). Questi due elementi sono considerati così essenziali che la loro assenza non è sanabile nemmeno se l'atto ha raggiunto il proprio scopo. Per tutti gli altri elementi - indicazione del giudice, nomi delle parti, motivazione, data - il vizio è sanabile qualora essi risultino dal verbale d'udienza. Questa modulazione riflette un equilibrio tra la tutela delle garanzie processuali fondamentali e l'esigenza di non sacrificare la certezza del giudicato a irregolarità documentali rimediabili.

La motivazione per relationem e il rinvio a precedenti

La lettera d) del comma 2 ammette espressamente la motivazione per relationem, ossia il rinvio a precedenti «cui si intende conformare». Questa tecnica motivazionale, comune anche nel processo amministrativo, risponde a esigenze di economia processuale e di coerenza giurisprudenziale: quando la fattispecie è analoga a un caso già deciso con argomenti esaustivi, richiedere una motivazione interamente autonoma sarebbe un aggravio privo di utilità. Perché la motivazione per relationem sia legittima occorre che il precedente richiamato sia identificabile con precisione e che le ragioni in esso contenute siano trasponibili alla fattispecie concreta senza necessità di adattamenti sostanziali.

La sottoscrizione in caso di impedimento: prescrizioni speciali

Il comma 4 regola una situazione frequente nella prassi giudiziaria: l'impossibilità del presidente o dell'estensore di sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento sopravvenuto dopo la pronuncia. Se il presidente è impedito, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché sia menzionato l'impedimento prima della firma. Se invece è impedito l'estensore, è sufficiente la sola sottoscrizione del presidente, con la medesima menzione dell'impedimento. Questa norma garantisce la stabilità del giudicato contabile: la sentenza già deliberata non può restare priva di efficacia per un accidente esterno alla volontà del collegio.

Differenza tra sentenza definitiva e non definitiva

Il Codice fa espresso riferimento alle sentenze sia definitive che non definitive, richiedendo per entrambe il rispetto degli stessi requisiti formali. La sentenza non definitiva è quella che, pur risolvendo alcune questioni del processo, ne lascia altre aperte al proseguimento del giudizio: ad esempio, una sentenza che afferma la responsabilità del convenuto ma rimanda a un successivo accertamento la determinazione del quantum del danno. Anche in questo caso la sentenza deve essere munita di tutti gli elementi elencati dal comma 2, poiché produce un effetto parzialmente irreversibile sul rapporto processuale e può essere impugnata in via immediata nei casi previsti dalla legge.

Profili costituzionali: obbligo di motivazione e diritto di difesa

Il contenuto obbligatorio della sentenza previsto dall'articolo 39 è strettamente correlato a fondamentali garanzie costituzionali. L'obbligo di motivazione discende dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione; il diritto delle parti a ricevere l'esposizione delle conclusioni avversarie riflette il principio del contraddittorio sancito dallo stesso articolo 111, comma 2. Il dispositivo, infine, è la parte della sentenza da cui emergono in modo univoco le conseguenze giuridiche per le parti: la sua nullità assoluta in caso di assenza si giustifica poiché senza dispositivo non è possibile individuare né l'obbligazione risarcitoria né le condanne accessorie.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa succede se manca il dispositivo nella sentenza della Corte dei conti?

La mancanza del dispositivo causa la nullità assoluta della sentenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 39. Si tratta di una nullità che non è sanabile nemmeno se altri elementi del provvedimento permettessero di ricostruire la decisione.

La motivazione della sentenza contabile può rinviare a precedenti della Corte?

Sì: il comma 2, lettera d) ammette espressamente la motivazione per relationem con rinvio a precedenti cui la Corte intende conformarsi. Il precedente deve essere identificabile con precisione e le sue ragioni devono essere trasponibili alla fattispecie concreta.

Se il presidente del collegio non può firmare la sentenza, il provvedimento è nullo?

No. Il comma 4 prevede che, in caso di impedimento del presidente per morte o altro motivo, la sentenza sia sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché sia menzionato l'impedimento. Se invece è impedito l'estensore, è sufficiente la firma del solo presidente con la medesima menzione.

Le sentenze non definitive della Corte dei conti devono rispettare gli stessi requisiti formali di quelle definitive?

Sì. Il comma 2 riguarda espressamente sia le sentenze definitive che quelle non definitive: tutte devono contenere gli stessi sette elementi elencati, compresa la motivazione, il dispositivo e le sottoscrizioni.

Qual è la differenza tra nullità assoluta e nullità sanabile nella sentenza contabile?

La nullità assoluta colpisce la mancanza di dispositivo e sottoscrizioni (lettere e e g del comma 2). Per gli altri elementi mancanti - giudice, parti, motivazione, data - la nullità è sanabile se quegli elementi risultano dal verbale d'udienza, come previsto dal comma 3.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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