Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 D.Lgs. 174/2016 – Interrogazione della persona sorda o muta

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

In sintesi

L'articolo 35 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina le modalità di sentire una persona sorda o muta nel procedimento contabile. Il comma 1 prevede che le interrogazioni e le risposte possano essere fatte per iscritto, garantendo così la piena partecipazione al processo anche a chi non può comunicare oralmente. Il comma 2 prevede che, quando occorra, il giudice possa nominare un interprete, il quale presta giuramento secondo le modalità stabilite dall'articolo 33, comma 2. La disposizione attua i principi costituzionali di uguaglianza e di diritto di difesa, assicurando che le condizioni fisiche della persona non impediscano la sua partecipazione al processo.
Indice dei contenuti

La tutela processuale delle persone con disabilità sensoriale

L'articolo 35 del D.Lgs. 174/2016 introduce una disciplina specifica per il caso in cui una persona sorda o muta debba essere sentita nel corso di un procedimento contabile. La norma realizza un principio di inclusione processuale coerente con l'articolo 3 della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e fisico che impediscono la piena partecipazione dei cittadini alla vita della collettività. Nel contesto del processo, la rimozione di questi ostacoli si traduce nell'adattamento delle modalità procedurali per garantire la piena partecipazione di chi non può comunicare attraverso i canali ordinari dell'oralità. La norma si applica a qualsiasi soggetto processuale che presenti questa condizione fisica: parti, testimoni, consulenti tecnici, periti.

La comunicazione scritta come modalità alternativa all'oralità

Il comma 1 prevede che le interrogazioni e le risposte possano essere fatte per iscritto. Il termine «possono» indica una facultativizzazione della modalità comunicativa: quando la comunicazione orale è impossibile o gravemente compromessa dalla condizione della persona sorda o muta, il processo si adatta consentendo la comunicazione scritta. La comunicazione scritta avviene attraverso strumenti cartacei tradizionali o, come sempre più spesso accade, attraverso dispositivi digitali che consentono di scrivere rapidamente in udienza. Le domande del giudice o delle parti sono poste per iscritto e le risposte sono anch'esse scritte: il contenuto di questo scambio viene verbalizzato e acquisisce piena efficacia probatoria nel processo, con il medesimo valore delle dichiarazioni rese oralmente dagli altri soggetti processuali.

L'interprete per la lingua dei segni e le sue funzioni

Il comma 2 prevede che, quando occorra, il giudice possa nominare un interprete. Questa previsione apre la porta all'impiego della lingua dei segni italiana (LIS), che è il sistema di comunicazione visuo-gestuale utilizzato dalla comunità sorda italiana. Quando la persona sorda o muta comunica prevalentemente attraverso la LIS, la scrittura potrebbe non essere lo strumento più efficace: l'interprete LIS traduce le domande del giudice in lingua dei segni e converte le risposte della persona sorda in italiano orale per consentirne la verbalizzazione. La norma non specifica la tipologia di interprete da nominare, ma è chiaro che, in presenza di una persona che comunica in LIS, occorre un professionista specializzato in questa lingua. L'interprete presta lo stesso giuramento di fedeltà previsto dall'articolo 33, comma 2, con le stesse implicazioni di responsabilità già descritte per l'interprete linguistico ordinario.

Il coordinamento con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

L'articolo 35 va letto in coordinamento con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall'Italia con la L. 18/2009. L'articolo 13 della CRPD garantisce l'accesso alla giustizia per le persone con disabilità, anche attraverso la fornitura di accomodamenti procedurali. La nomina dell'interprete LIS e la possibilità della comunicazione scritta sono forme di «accomodamento ragionevole» processuale che attuano direttamente questo impegno convenzionale. Il giudice contabile ha dunque l'obbligo, derivante dal diritto internazionale dei diritti umani oltre che dal diritto processuale interno, di garantire la piena partecipazione al processo delle persone con disabilità sensoriale.

Ambito di applicazione: persona sorda, muta e sordomuta

La norma menziona la «persona sorda o muta», formula che comprende sia chi ha una disabilità uditiva (sordità totale o grave ipoacusia) sia chi ha una disabilità della produzione vocale (mutismo). In entrambi i casi, la comunicazione orale ordinaria è impedita: il sordo non sente le domande, il muto non può rispondere verbalmente. La persona sordomuta - che cumula entrambe le condizioni - è implicitamente inclusa nella formula. Il grado della disabilità rileva nella scelta della modalità di adattamento: una persona con sordità parziale che sa leggere il labiale può non richiedere la comunicazione scritta integralmente; una persona sordomuta che non conosce la LIS richiederà la comunicazione esclusivamente scritta. Il giudice valuta in concreto quale modalità sia più idonea a garantire la piena comprensione e la partecipazione effettiva al processo.

Il confronto con la disciplina del processo penale e civile

Disposizioni analoghe sono presenti nel codice di procedura penale (articolo 119, che disciplina l'esame dei soggetti sordi, muti o sordomuti) e nel codice di procedura civile (articolo 120, per i testimoni sordi o muti). La norma contabile si avvicina a queste disposizioni nella sostanza, pur adottando una formulazione più sintetica. A differenza del codice di procedura penale, che distingue con maggiore dettaglio le ipotesi di sordità, mutismo e sordomutismo e prevede l'utilizzo di apposite schede scritte, il codice di giustizia contabile si limita a enunciare il principio della comunicazione scritta e la possibilità dell'interprete, rimettendo al giudice la definizione delle modalità operative concrete. Questo approccio flessibile è coerente con il principio di libertà di forme dell'articolo 32 e con le esigenze di un processo che privilegia l'effettività del contraddittorio rispetto al rispetto formale di procedure rigidamente predeterminate.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come viene sentita una persona sorda in un processo contabile?

Il comma 1 dell'articolo 35 prevede che le interrogazioni e le risposte possano essere fatte per iscritto. In alternativa, il giudice può nominare un interprete - tipicamente un interprete LIS - che traduce le domande in lingua dei segni e le risposte nella lingua orale.

Il giudice contabile può nominare un interprete della lingua dei segni?

Sì. Il comma 2 dell'articolo 35 consente al giudice di nominare un interprete quando occorra. L'interprete LIS rientra in questa previsione quando la persona da sentire comunica prevalentemente attraverso la lingua dei segni italiana.

Quale giuramento presta l'interprete nominato per una persona sorda o muta?

Lo stesso giuramento previsto dall'articolo 33, comma 2: giura davanti al giudice di adempiere fedelmente il proprio ufficio.

La comunicazione scritta con un soggetto muto ha la stessa efficacia probatoria delle dichiarazioni orali?

Sì. Le risposte scritte vengono verbalizzate e acquisiscono piena efficacia probatoria nel processo, con il medesimo valore delle dichiarazioni rese oralmente dagli altri soggetti processuali.

L'articolo 35 si applica solo ai testimoni o anche alle parti del giudizio?

La norma parla genericamente di «persona» da sentire nel procedimento, senza limitarsi ai testimoni. Si applica quindi a qualsiasi soggetto processuale che presenti la condizione di sordità o mutismo: parti, testimoni, consulenti tecnici, periti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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