Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 D.Lgs. 174/2016 – Patrocinio

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.

3. L’avvocato può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. La procura può essere sempre revocata e l’avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, finchè non sia avvenuta la sostituzione dell’avvocato.

6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

In sintesi

L'articolo 28 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina l'obbligo del patrocinio legale nei giudizi innanzi alla Corte dei conti. Il comma 1 sancisce la regola generale: in tutti i giudizi contabili è obbligatorio farsi assistere da un avvocato, salvo diverse disposizioni di legge. Nei giudizi di appello e davanti alle Sezioni riunite è richiesta la qualifica specifica di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L'avvocato può compiere tutti gli atti processuali nell'interesse della parte, fatta eccezione per quelli che importano disposizione del diritto controverso, per cui occorre mandato speciale espresso. La procura è revocabile in ogni momento, ma la revoca o la rinuncia dell'avvocato non producono effetti verso la controparte finché la sostituzione non è avvenuta.
Indice dei contenuti

Il principio del patrocinio obbligatorio nella giurisdizione contabile

L'articolo 28 del D.Lgs. 174/2016 pone il patrocinio di un avvocato come condizione ordinaria di accesso alla Corte dei conti nella sua funzione giurisdizionale. La ratio della norma si colloca in linea con il principio del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) e con il diritto di difesa garantito dall'articolo 24: la complessità tecnica dei giudizi contabili, che intrecciano regole processuali amministrativistiche e principi di diritto pubblico, rende necessaria la mediazione di un professionista qualificato. L'obbligo non è assoluto: la clausola «ove non diversamente previsto dalla legge» preserva spazi per ipotesi speciali, come alcune fattispecie di giurisdizione volontaria o procedimenti particolari regolati da norme settoriali.

Il patrocinio nei gradi superiori di giudizio

Il comma 2 introduce un requisito qualificato per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle Sezioni riunite: l'avvocato deve essere iscritto nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, vale a dire deve possedere lo stesso abilitazione richiesta per la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e le altre giurisdizioni di vertice. Questo requisito risponde all'esigenza di garantire una difesa tecnica adeguata in sede di gravame, dove le questioni affrontate assumono spesso carattere di principio e possono dar luogo a orientamenti giurisprudenziali destinati a stabilizzarsi nel tempo. Lo stesso comma impone l'elezione di domicilio nel comune sede del giudice adito oppure l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata: in mancanza di tale indicazione, la parte si intende domiciliata, a ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito, con le ovvie conseguenze in termini di ritardi nelle comunicazioni e nelle notificazioni.

I poteri dell'avvocato e il mandato speciale

Il comma 3 attribuisce all'avvocato una legittimazione ampia: egli può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che la legge non riserva espressamente alla parte stessa. Si tratta di una previsione coerente con il ruolo del difensore quale rappresentante tecnico-processuale del cliente. Il comma 4 introduce tuttavia un limite fondamentale: gli atti che importano disposizione del diritto controverso - rinunce, transazioni, riconoscimenti - richiedono un potere espresso, conferito dalla parte attraverso la procura o con separato atto. Questa distinzione tra atti meramente processuali, rientranti nel mandato generale alle liti, e atti dispositivi, che invece richiedono autorizzazione specifica, riflette un principio trasversale a tutto il diritto processuale italiano, presente anche nell'articolo 84 del codice di procedura civile.

Revoca e rinuncia: tutela della controparte e continuità del processo

Il comma 5 regola la dinamica della revoca del mandato da parte del cliente e della rinuncia da parte dell'avvocato. Entrambi gli atti sono sempre possibili, in ossequio alla natura fiduciaria del rapporto tra parte e difensore. Tuttavia, la revoca e la rinuncia non producono effetti nei confronti della controparte finché non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato. La norma tutela così il contraddittorio e la certezza processuale: la controparte non può trovarsi di fronte a un vuoto difensivo che paralizzerebbe le notificazioni, i termini e lo svolgimento del procedimento. Questa regola è analoga a quella prevista dall'articolo 85 del codice di procedura civile e ne condivide la medesima finalità di protezione dell'ordinato svolgimento del processo.

Pluralità di difensori e assistenza tecnica specialistica

Il comma 6 consente alla parte di farsi assistere da uno o più avvocati, nonché da un consulente tecnico nei casi e con le modalità stabilite dal codice. La possibilità di nominare più difensori è particolarmente rilevante nei procedimenti di responsabilità amministrativa di grande complessità, in cui la difesa richiede competenze multidisciplinari: contabilità pubblica, diritto amministrativo, appalti, bilancio degli enti territoriali. Il consulente tecnico, figura distinta dal difensore, svolge un ruolo di supporto tecnico-scientifico su questioni specialistiche che il giudice non potrebbe autonomamente valutare senza il contributo di un esperto.

Autodifesa: il caso dell'avvocato-parte

Il comma 7 prevede una deroga all'obbligo del patrocinio altrui: la parte o il suo rappresentante che possieda la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. Si tratta dell'istituto dell'autodifesa, che consente a chi sia avvocato abilitato davanti al giudice competente di rappresentare sé stesso (o l'ente che rappresenta). Questa eccezione va letta in coordinamento con il comma 2: davanti alle sezioni di appello e alle Sezioni riunite, l'autodifesa è ammessa solo se la parte o il suo rappresentante è iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. L'istituto, già conosciuto nel processo civile, trova nell'ambito contabile un'applicazione peculiare quando, per esempio, un avvocato dello Stato o un funzionario con abilitazione forense sia chiamato a rispondere in prima persona di un danno erariale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

È possibile stare in giudizio davanti alla Corte dei conti senza avvocato?

In linea di principio no: l'articolo 28 rende obbligatorio il patrocinio di un avvocato in tutti i giudizi contabili. L'unica eccezione è l'autodifesa, ammessa quando la parte o il suo rappresentante ha la qualità di avvocato abilitato davanti al giudice adito.

Quale avvocato si può nominare per un giudizio di appello alla Corte dei conti?

Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle Sezioni riunite è obbligatorio nominare un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, lo stesso richiesto per la Corte di cassazione.

Cosa succede se la parte revoca il mandato al proprio avvocato durante il processo?

La revoca è sempre possibile, ma non ha effetto verso la controparte finché non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato. Fino alla sostituzione, tutte le notificazioni e le comunicazioni continuano ad essere validamente eseguite all'avvocato revocato.

L'avvocato può fare una transazione o rinunciare al diritto senza un mandato speciale?

No. Il comma 4 dell'articolo 28 stabilisce che l'avvocato non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso - come transazioni o rinunce - senza aver ricevuto espressamente tale potere dalla parte.

È possibile nominare più di un avvocato nello stesso giudizio contabile?

Sì. Il comma 6 consente alla parte di farsi assistere da uno o più avvocati. Nei giudizi di particolare complessità è peraltro possibile nominare anche un consulente tecnico, nei casi e con le modalità previsti dal codice.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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