Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 16 D.Lgs. 174/2016 – Regolamento preventivo

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’ articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.

2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

In sintesi

L'articolo 16 del Codice di giustizia contabile consente alle parti di un giudizio contabile di primo grado di proporre, davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Il rimedio permette di risolvere a monte, prima della decisione di merito, i dubbi sull'appartenenza della causa alla Corte dei conti o a un'altra giurisdizione, evitando che un eventuale successivo difetto di giurisdizione vanifichi l'attività processuale svolta. Il comma 1 precisa che si applica il primo comma dell'articolo 367 c.p.c., che prevede la sospensione facoltativa del giudizio di merito in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Il comma 2 chiarisce che, durante la sospensione, il PM contabile può comunque richiedere misure cautelari urgenti.
Indice dei contenuti

Il regolamento preventivo di giurisdizione: finalità e funzione

Il regolamento preventivo di giurisdizione è un rimedio processuale che consente alle parti di investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione della questione sulla giurisdizione, prima che il giudice del merito si pronunci. La sua funzione è preventiva: evita che si celebri un intero processo davanti alla Corte dei conti, con dispendio di risorse processuali, per poi scoprire che quella giurisdizione era carente fin dall'origine. Attraverso il regolamento preventivo, il giudice naturale del riparto delle giurisdizioni - le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione - dirime anticipatamente la questione con effetto vincolante su tutti i giudici.

Il presupposto dell'applicazione: il giudizio di primo grado

L'articolo 16, comma 1, limita l'ammissibilità del regolamento preventivo ai giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali regionali, cioè ai giudizi di primo grado. La disposizione non è applicabile nei giudizi di impugnazione o davanti alle sezioni riunite, coerentemente con la ratio dello strumento: nei gradi successivi, la questione di giurisdizione è già stata (almeno implicitamente) affrontata, e il rimedio appropriato è il motivo di impugnazione ex articolo 15, comma 2, non il ricorso preventivo. Questa limitazione evita anche un uso dilatorio dello strumento da parte dei convenuti.

Il meccanismo della sospensione facoltativa

L'articolo 16, comma 1, richiama espressamente il «primo comma dell'articolo 367» del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, a seguito del ricorso per regolamento preventivo, la Corte di cassazione può disporre la sospensione del processo di merito, ma non è obbligata a farlo. La sospensione è facoltativa: le Sezioni Unite valutano se la questione di giurisdizione sia seria e non manifestamente infondata, e solo in caso positivo sospendono il procedimento di merito. In caso contrario, il giudice contabile può proseguire nella trattazione del giudizio anche in pendenza del regolamento preventivo.

Le misure cautelari nel giudizio sospeso

Il comma 2 introduce una disposizione di particolare rilievo pratico: anche durante la sospensione del giudizio di merito a seguito del regolamento preventivo, il pubblico ministero contabile può richiedere le misure cautelari previste dal Titolo II della Parte II del codice. Questo presidio cautelare è essenziale nel giudizio di responsabilità per danno all'erario: se il convenuto è un soggetto a rischio di dispersione del proprio patrimonio, la sospensione del processo principale non deve paralizzare anche la tutela urgente del credito erariale. La salvaguardia della funzione cautelare in pendenza del regolamento preventivo è una scelta di bilanciamento tra i diritti del convenuto e l'interesse pubblico alla riscossione del danno erariale.

Il rapporto con l'articolo 41 del codice di procedura civile

Il richiamo all'articolo 41 c.p.c. inserisce il regolamento preventivo nel processo contabile con le stesse caratteristiche proprie del processo civile: il ricorso è proposto con le forme e nei termini previsti per il ricorso per cassazione; esso è ammissibile in qualunque stato e grado del processo di primo grado; la proposizione del regolamento preventivo non sospende automaticamente il giudizio di merito. L'adattamento al processo contabile opera attraverso il rinvio del solo primo comma dell'articolo 367, escludendo quindi l'applicazione delle norme del c.p.c. sull'istanza di sospensione del processo di merito che il codice contabile intende gestire con le proprie disposizioni specifiche.

Strategia processuale: quando conviene il regolamento preventivo

Dal punto di vista della strategia processuale, il regolamento preventivo conviene quando la questione di giurisdizione è seria, la controversia è complessa e costosa, e il convenuto ha interesse a definire il tema giurisdizionale prima di affrontare il merito. Non conviene quando la questione di giurisdizione è manifestamente priva di fondamento, perché in tal caso le Sezioni Unite rifiutano la sospensione del giudizio e il regolamento si rivela solo uno strumento dilatorio suscettibile di condanna alle spese. Nel processo contabile, dove le parti spesso hanno limitata esperienza della giurisdizione speciale, questo rimedio è particolarmente utile per fare chiarezza prima di investire risorse nel giudizio di merito.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è il regolamento preventivo di giurisdizione nel processo contabile?

È un ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per risolvere preventivamente, prima della decisione di merito, la questione sull'appartenenza della causa alla Corte dei conti piuttosto che ad altra giurisdizione.

In quale fase del processo contabile è ammissibile il regolamento preventivo?

Solo nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali regionali, cioè in primo grado. Non è ammissibile nei giudizi di appello o davanti alle sezioni riunite.

La proposizione del regolamento preventivo sospende automaticamente il giudizio contabile?

No. La sospensione è facoltativa: le Sezioni Unite la dispongono solo se ritengono la questione di giurisdizione seria e non manifestamente infondata.

Il PM contabile può chiedere misure cautelari durante la sospensione del giudizio?

Sì. Anche durante la sospensione disposta a seguito del regolamento preventivo, il PM contabile può richiedere le misure cautelari previste dal Titolo II della Parte II del codice.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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