leggeinchiaro.it

Art. 12 D.Lgs. 174/2016 — Ufficio del pubblico ministero

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 D.Lgs. 174/2016 — Ufficio del pubblico ministero

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio. 1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.

2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.

3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.