Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni giurisdizionali regionali

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio….

3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In sintesi

L'articolo 9 del Codice di giustizia contabile disciplina nel dettaglio le sezioni giurisdizionali regionali, organi di primo grado della giurisdizione contabile. Il comma 1 ne fissa la sede (capoluogo di regione) e la competenza territoriale (territorio regionale), con la regola speciale per Trento e Bolzano. Il comma 2 stabilisce la composizione collegiale di regola (tre magistrati) e la competenza monocratica per i giudizi pensionistici. Il comma 3 riserva alle sezioni di Trento e Bolzano la disciplina speciale degli statuti di autonomia, compresa la tutela delle minoranze linguistiche.
Indice dei contenuti

Le sezioni regionali come giudice naturale del primo grado

L'articolo 9 dettaglia la struttura delle sezioni giurisdizionali regionali, che sono i tribunali contabili di primo grado distribuiti sul territorio nazionale. Ciascuna sezione regionale è insediata nel capoluogo di regione e ha competenza estesa all'intero territorio regionale: la competenza per territorio segue quindi la stessa logica delle corti d'appello del processo civile e dei tribunali amministrativi regionali nel processo amministrativo. Questo assetto garantisce che le controversie contabili relative alle amministrazioni regionali e locali siano trattate da un giudice con sede nello stesso territorio, agevolando l'accesso alla giustizia e la conoscenza delle specificità amministrative locali.

La regola speciale per il Trentino-Alto Adige

Il comma 1 introduce una deroga geografica significativa per la regione Trentino-Alto Adige: anziché un'unica sezione regionale con sede a Trento (capoluogo di regione), sono previste due sezioni distinte - una a Trento con competenza sul territorio della Provincia autonoma di Trento, e una a Bolzano con competenza sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Questa struttura riflette l'assetto istituzionale del Trentino-Alto Adige, regione a statuto speciale in cui le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano poteri molto ampi in materia amministrativa e finanziaria, con conseguente necessità di un presidio giurisdizionale contabile separato per ciascuna delle due province.

La composizione collegiale: il collegio di tre magistrati

Il comma 2 stabilisce che le sezioni regionali e le sezioni di Trento e Bolzano decidono «con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente». La composizione collegiale è la regola per i giudizi di responsabilità e di conto, ove la complessità delle questioni giuridiche ed economiche in gioco - e la gravità delle conseguenze per il convenuto - giustifica una decisione assunta da un organo plurale. Il numero di tre magistrati è coerente con la tradizione processuale contabile e con quella del processo amministrativo (che prevede il collegio di cinque consiglieri per le adunanze plenarie, ma tre per le sezioni). La presidenza del collegio spetta al presidente della sezione o, in sua assenza, al presidente aggiunto o al magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

Il giudice monocratico nei giudizi pensionistici

In deroga alla regola collegiale, il comma 2 prevede che nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti dal Codice, la Corte dei conti giudichi in primo grado in composizione monocratica, «attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio». La scelta di prevedere il giudice monocratico per i giudizi pensionistici risponde a esigenze di efficienza: si tratta di controversie spesso seriali, che richiedono tempi rapidi di definizione e che non hanno la complessità tipica dei giudizi di responsabilità; la composizione monocratica consente di smaltire il carico con maggiore celerità. Il modello è simile a quello del tribunale in composizione monocratica nel processo civile per le controversie di valore contenuto.

La disciplina speciale delle sezioni di Trento e Bolzano

Il comma 3 riconosce espressamente che le sezioni di Trento e Bolzano «restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche». Questa previsione ha un rilievo pratico significativo: nelle Province autonome di Trento e Bolzano i cittadini di lingua tedesca (e, in misura minore, ladina) hanno il diritto di usare la propria lingua nei procedimenti giudiziari, e il giudice è tenuto a rispondere nella stessa lingua. Il processo contabile dinanzi alle sezioni di Trento e Bolzano è quindi soggetto anche alle norme speciali sulla tutela delle minoranze linguistiche, che impongono la disponibilità di magistrati e personale di cancelleria in grado di operare in lingua tedesca.

Competenza per materia e per territorio: i criteri di radicamento

La competenza delle sezioni regionali è definita su base territoriale: è competente la sezione della regione in cui ha sede l'amministrazione o l'ente che ha subito il danno, o in cui il contabile pubblico ha gestito il denaro pubblico oggetto del giudizio di conto. Nel giudizio pensionistico, la competenza è determinata dalla residenza del ricorrente o dalla sede dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dalle norme specifiche del Codice (articoli 185 e seguenti per il giudizio pensionistico). Le questioni di competenza tra sezioni regionali diverse sono risolte mediante il meccanismo del regolamento di competenza o delle decisioni delle sezioni riunite, in analogia con quanto previsto per il processo amministrativo. L'errato radicamento della controversia dinanzi a una sezione regionale incompetente non è una questione di giurisdizione ma di competenza, risolvibile all'interno del sistema degli organi contabili.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le sezioni giurisdizionali regionali hanno sede in tutte le regioni italiane?

Sì, con la sola particolarità che per il Trentino-Alto Adige esistono due sezioni distinte: una a Trento (per la Provincia autonoma di Trento) e una a Bolzano (per la Provincia autonoma di Bolzano), invece dell'unica sezione prevista per le altre regioni.

Quando si giudica in composizione monocratica nel processo contabile di primo grado?

Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti dal Codice. La composizione collegiale (tre magistrati) è la regola per i giudizi di responsabilità e di conto.

Come si determina la competenza territoriale della sezione regionale?

In linea generale, è competente la sezione della regione in cui ha sede l'ente che ha subito il danno o in cui il contabile ha operato; per i giudizi pensionistici si seguono i criteri specifici previsti dalle norme sul rito pensionistico (articoli 185 e seguenti del Codice).

Il cittadino di lingua tedesca di Bolzano può usare la sua lingua nel processo contabile?

Sì. Il comma 3 dell'articolo 9 riconosce espressamente che le sezioni di Trento e Bolzano sono soggette allo statuto speciale e alle norme di attuazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche, che garantiscono il diritto all'uso della lingua tedesca.

Una questione di competenza tra due sezioni regionali diverse è una questione di giurisdizione?

No. La competenza tra sezioni regionali è una questione interna al sistema della giurisdizione contabile, risolvibile mediante il regolamento di competenza o le decisioni degli organi di vertice della Corte dei conti, non mediante il ricorso alla Cassazione per motivi di giurisdizione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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