Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’azienda, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali; c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L’azienda disciplina i casi in cui l’assistito può chiedere all’azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall’assistito ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l’assistito con riferimento all’attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell’ambito dell’azienda, fuori dell’orario di lavoro.

3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l’attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l’attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.

4. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 2 non è consentito l’uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa per la quale è prevista, dall’atto aziendale dì cui all’articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 8- quater, comma 3. Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.

7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l’incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato nell’incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell’incarico con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.

8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all’ articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n.382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all’ articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.

10. Fermo restando, per l’attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall’ articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007, l’utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l’azienda sanitaria la possibilità di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.

In sintesi

L'articolo 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 definisce le caratteristiche operative del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari. Con il regime esclusivo il dirigente è pienamente disponibile per le funzioni aziendali e può esercitare l'attività libero-professionale intramuraria nelle quattro tipologie contemplate (individuale, in equipe intraaziendale, in equipe presso altra azienda SSN o struttura non accreditata, a pagamento per riduzione liste di attesa). Il volume dell'attività libero-professionale non può superare quello dell'attività istituzionale; l'istituzionale è sempre prevalente. Gli incarichi di struttura - semplice o complessa - implicano necessariamente il rapporto esclusivo. I dirigenti delle posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, non confermati dopo la verifica, ricevono un incarico professionale non direttivo. Il rapporto esclusivo costituisce titolo di preferenza per incarichi didattici, di ricerca e corsi di aggiornamento.
Indice dei contenuti

La portata operativa del rapporto esclusivo

L'articolo 15-quinquies è la norma più articolata del microsistema dedicato all'esclusività dei dirigenti sanitari del SSN. Se l'articolo 15-quater definisce il perimetro soggettivo e le modalità di opzione per l'esclusività, l'articolo 15-quinquies ne disciplina le concrete implicazioni operative: cosa può e non può fare il dirigente con rapporto esclusivo, quali forme di attività libero-professionale sono consentite, come si calibra il rapporto tra attività istituzionale e libero-professionale.

Il comma 1 stabilisce che il rapporto esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. «Totale disponibilità» non significa illimitatezza dell'orario di lavoro - che rimane definito contrattualmente - ma assenza di vincoli di indisponibilità legati ad attività professionali esterne incompatibili.

Le quattro tipologie di attività libero-professionale intramuraria consentite

Il comma 2 elenca le quattro tipologie di attività libero-professionale che il dirigente con rapporto esclusivo può esercitare, tutte collocate al di fuori dell'impegno di servizio istituzionale. La lettera a) prevede il diritto all'esercizio di attività individuale nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale. La lettera b) consente la partecipazione ai proventi di attività in equipe all'interno delle strutture aziendali. La lettera c) prevede la possibilità di svolgere attività in equipe presso un'altra azienda del SSN o una struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione. La lettera d) consente la partecipazione a attività a pagamento richieste da terzi all'azienda, quando consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda.

In tutti e quattro i casi l'attività è svolta al di fuori dell'impegno di servizio istituzionale e i criteri per l'attribuzione dei proventi - sia al dirigente interessato sia al personale di collaborazione - sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi. L'azienda disciplina anche i casi in cui l'assistito può richiedere che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente scelto e sia erogata al domicilio dell'assistito, in relazione alla natura della prestazione o al rapporto fiduciario preesistente.

Il principio di equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale

Il comma 3 introduce una regola fondamentale di sistema: il volume delle prestazioni libero-professionali non può essere superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Si tratta del cosiddetto «tetto» della libera professione intramuraria, che mira a evitare che l'attività libero-professionale prevalga sull'attività istituzionale, creando incentivi distorti nella gestione delle liste di attesa.

La disciplina contrattuale nazionale deve garantire che l'attività istituzionale sia prevalente rispetto a quella libero-professionale, che siano rispettati i piani di attività regionali e aziendali e che siano assicurati i volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le equipe. L'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi aziendali; in caso di violazione possono essere applicate penalizzazioni, compresa la sospensione del diritto all'attività stessa.

Il divieto di uso del ricettario SSN e l'obbligo di esclusività per le strutture

Il comma 4 stabilisce un divieto assoluto: nello svolgimento delle attività libero-professionali di cui al comma 2 non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. La norma mira a evitare il rischio di indistinzione tra l'attività istituzionale - per la quale il ricettario SSN è il mezzo ordinario di prescrizione - e quella libero-professionale, che deve essere finanziariamente e documentalmente autonoma rispetto all'attività pubblica.

Il comma 5 sancisce il nesso indissolubile tra direzione di struttura ed esclusività: gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto esclusivo. La norma chiarisce anche cosa si intende per «struttura» ai fini del decreto: un'articolazione organizzativa per la quale l'atto aziendale prevede responsabilità di gestione di risorse umane, tecnologiche o finanziarie. Non ogni unità organizzativa è quindi una struttura: lo è solo quella dotata di autonomia gestionale effettiva sulle risorse.

La definizione di strutture complesse e il regime transitorio per gli apicali

Il comma 6 definisce le strutture complesse come i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-quater, comma 3. In via transitoria, fino all'emanazione di tale atto, si considerano strutture complesse tutte quelle già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.

Il comma 7 disciplina il regime transitorio per i dirigenti sanitari in posizioni funzionali apicali al 31 dicembre 1998 che non avevano optato per il rapporto quinquennale: conservano l'incarico di struttura complessa, sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, e in caso di verifica positiva sono confermati per ulteriori sette anni con rapporto esclusivo. In caso di verifica non positiva o di non accettazione del regime esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non direttivo e il posto di organico è reso indisponibile.

Esclusività come titolo di preferenza e applicazione al personale universitario

Il comma 8 attribuisce al rapporto esclusivo la valenza di titolo di preferenza negli incarichi didattici e di ricerca e nei comandi e corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale. Si tratta di un incentivo aggiuntivo all'adozione del regime esclusivo, che riconosce la maggiore integrazione del dirigente esclusivo nelle attività formative e di ricerca dell'azienda. Il comma 9 estende le disposizioni dell'articolo al personale medico universitario convenzionato con il SSN ai sensi dell'articolo 102 del D.P.R. 382/1980, con le specificazioni che saranno definite in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 419/1998.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quante forme di attività libero-professionale può svolgere un dirigente sanitario con rapporto esclusivo?

Quattro, tutte fuori dall'orario di servizio: attività individuale nelle strutture aziendali, attività in equipe all'interno dell'azienda, attività in equipe presso altra azienda SSN o struttura non accreditata (previa convenzione), e attività a pagamento per ridurre le liste di attesa.

Il volume dell'attività libero-professionale può superare quello dell'attività istituzionale?

No. Il comma 3 dell'articolo 15-quinquies stabilisce che l'attività libero-professionale non può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Un dirigente sanitario con rapporto non esclusivo può essere nominato responsabile di struttura?

Il comma 5 stabilisce che gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto esclusivo. Il dirigente non esclusivo non può dunque assumere questi incarichi senza transitare al regime esclusivo.

È possibile usare il ricettario SSN durante l'attività libero-professionale intramuraria?

No. Il comma 4 vieta categoricamente l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale nello svolgimento delle attività libero-professionali consentite dal comma 2.

Il rapporto esclusivo offre vantaggi nella carriera oltre all'indennità economica?

Sì. Il comma 8 stabilisce che il rapporto esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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