Testo dell'articoloVigente
Art. 15-bis D.Lgs. 502/1992 — Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. L’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, disciplina l’attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei, compiti comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l’azienda, verso l’esterno, l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti, secondo i criteri e le modalità stabiliti nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all’articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall’articolo 15-sexies.
3. A far data dal 31 dicembre 2002 Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilità di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 15-bis Codice di Procedura Civile: Esecuzione forzata
- Art. 15 bis TUF - Persone che agiscono di concerto
- Art. 15-bis DPR 445/2000 — Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi
- Art. 15-bis D.Lgs. 28/2010 — Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
- Art. 15-bis L. 354/1975 — Giustizia riparativa
- Art. 15-bis DPR 602/1973 — Iscrizioni nei ruoli straordinari
Commento
Il ruolo dell'atto aziendale nell'attribuzione delle funzioni dirigenziali
L'articolo 15-bis del D.Lgs. 502/1992 definisce la cornice normativa entro la quale le aziende sanitarie — sia le ASL sia le aziende ospedaliere — attribuiscono le funzioni ai dirigenti responsabili di struttura. Lo strumento operativo è l'atto aziendale previsto dall'articolo 3, comma 1-bis: un atto di autonomia organizzativa adottato dal direttore generale, con cui l'azienda definisce la propria struttura organizzativa, individua le strutture semplici e complesse, e assegna a ciascuna figura dirigenziale i compiti e le responsabilità concrete.
L'articolo 15-bis chiarisce che tale atto deve disciplinare non solo i compiti ordinari, ma anche — per i responsabili di strutture complesse — le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno. Si tratta di un aspetto di rilievo: la responsabilità esterna non è automaticamente collegata al livello gerarchico, ma richiede una specifica attribuzione nell'atto aziendale, che funge da titolo giuridico dell'agire del dirigente nei confronti dei terzi.
Il riparto di funzioni tra le figure apicali
Il comma 1 elenca le figure dirigenziali destinatarie delle funzioni definite dall'atto aziendale: il direttore amministrativo, il direttore sanitario, i direttori di presidio ospedaliero, di distretto sanitario, di dipartimento e i dirigenti responsabili di struttura. Questo elenco riflette la struttura organizzativa tipica di un'azienda sanitaria, che prevede livelli intermedi di coordinamento — il distretto per le cure primarie e la medicina del territorio, il presidio per l'organizzazione ospedaliera, il dipartimento come unità aggregante più strutture omogenee o complementari — ciascuno con un proprio responsabile dotato di poteri di direzione e controllo sulle risorse assegnate.
La norma configura quindi un modello di delega progressiva: le funzioni scendono dal vertice strategico (direttore generale) ai livelli intermedi (direttori di dipartimento, di presidio, di distretto) fino ai responsabili di struttura semplice e complessa, ciascuno titolare di una sfera di responsabilità delimitata dall'atto aziendale e dalle disposizioni contrattuali.
L'esclusività del rapporto di lavoro come regola generale
Il comma 2 enuncia il principio di esclusività del rapporto di lavoro per tutti i dirigenti responsabili di struttura, con l'unica eccezione transitoria prevista dall'articolo 15-sexies per i dirigenti sanitari che, alla data del 31 dicembre 1998, avevano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria. Tale esclusività non è una mera incompatibilità lavorativa, ma una scelta di sistema: il responsabile di struttura — che ha funzioni di direzione, organizzazione e responsabilità gestionale — deve garantire piena disponibilità e non può frammentare il proprio impegno con attività professionali esterne incompatibili con le esigenze del servizio.
Il collegamento tra esclusività e direzione di struttura è ribadito anche dall'articolo 15-quinquies, comma 5, che stabilisce che gli incarichi di direzione di struttura — semplice o complessa — implicano necessariamente il rapporto di lavoro esclusivo. Si tratta di una regola coerente con la logica meritocratica dell'intero sistema: chi assume responsabilità gestionali verso l'azienda deve essere pienamente disponibile per il conseguimento degli obiettivi assegnati.
La soppressione del rapporto a tempo definito
Il comma 3 dispone la soppressione, a decorrere dal 31 dicembre 2002, dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. L'istituto del «tempo definito» consentiva al dirigente di ridurre il proprio impegno orario settimanale a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria. Con la scelta del tempo definito il dirigente percepiva un trattamento economico inferiore rispetto al collega a tempo pieno, ma poteva esercitare la libera professione senza vincoli intramoenia.
La soppressione di questo istituto si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dell'esclusività del rapporto di lavoro avviato dal D.Lgs. 229/1999. La norma prevede che, in conseguenza della maggiore disponibilità oraria derivante dalla soppressione, venga contestualmente reso indisponibile in organico un numero di posti di dirigenza per il corrispondente monte ore. In questo modo si evita che la soppressione del tempo definito si traduca in un aumento della spesa per il personale, in coerenza con il principio dell'invarianza della spesa enunciato dall'articolo 15. La disciplina delle modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi è demandata ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il raccordo con l'articolo 15-ter e il sistema degli incarichi
Il comma 2, nel prevedere che la direzione delle strutture è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità dell'atto aziendale, rinvia espressamente — per la dirigenza sanitaria — alle disposizioni dell'articolo 15-ter sull'attribuzione degli incarichi. Questo rinvio è fondamentale: l'atto aziendale non opera in modo autonomo, ma deve rispettare le regole procedurali e sostanziali dettate dall'articolo 15-ter in materia di durata degli incarichi, procedure di attribuzione, condizioni di revoca e trattamento economico. L'atto aziendale può articolare e specificare, ma non derogare ai principi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
Profili applicativi e rapporto con l'autonomia aziendale
L'articolo 15-bis rappresenta uno dei punti di equilibrio più delicati del sistema del SSN: da un lato riconosce ampia autonomia organizzativa alle aziende attraverso lo strumento dell'atto aziendale; dall'altro vincola tale autonomia al rispetto dei principi di esclusività del rapporto, di trasparenza nell'attribuzione delle funzioni e di invarianza della spesa. In sede di contenzioso amministrativo, le controversie concernenti l'attribuzione o la revoca di funzioni dirigenziali ai sensi di questo articolo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di atti adottati nell'esercizio del potere privato del datore di lavoro pubblico, non di provvedimenti amministrativi in senso tecnico.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'atto aziendale in relazione ai dirigenti di struttura?
L'atto aziendale, previsto dall'articolo 3 comma 1-bis del D.Lgs. 502/1992, disciplina l'attribuzione dei compiti ai direttori amministrativo, sanitario, di presidio, distretto, dipartimento e ai responsabili di struttura, comprese le decisioni verso l'esterno per le strutture complesse.
I dirigenti responsabili di struttura possono avere un rapporto di lavoro non esclusivo?
No, come regola generale il rapporto è esclusivo. L'unica eccezione riguarda i dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 che avevano optato per la libera professione extramuraria, disciplinati in via transitoria dall'articolo 15-sexies.
Cosa è successo ai rapporti a tempo definito della dirigenza sanitaria?
Sono stati soppressi a partire dal 31 dicembre 2002 per legge. I posti corrispondenti al monte ore liberato sono stati resi indisponibili in organico. I contratti collettivi nazionali hanno disciplinato le modalità di regolarizzazione.
L'atto aziendale può derogare alle regole sugli incarichi previste dall'articolo 15-ter?
No. L'atto aziendale deve rispettare i principi stabiliti dall'articolo 15-ter sulla durata, la procedura e le condizioni di revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le previsioni della contrattazione collettiva nazionale.
Vedi anche