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Art. 209 RD 12/1941 – Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
(Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario). Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie. L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell’articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all’interessato. Contro il diniego dell’autorizzazione l’interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura. 110a
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