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Art. 108 RD 12/1941 — Supplenza dei magistrati della corte di appello
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Supplenza dei magistrati della corte di appello. Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari. Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione. Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell’art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.
Stesso numero, altri codici
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