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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 81 RD 12/1941 – Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare Il
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell’art. 96 del presente ordinamento. Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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