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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 74 RD 12/1941 – Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale. Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale. Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può aver luogo. 110a Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d’assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio. Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d’assise. La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d’assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d’appello.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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