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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 63 RD 12/1941 – Costituzione della magistratura del lavoro

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Costituzione della magistratura del lavoro. Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta. La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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