Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 RD 12/1941 – Giuramento
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Giuramento. I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ». Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell’ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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