← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 65 TUA consente il recepimento in via amministrativa — mediante DPCM su proposta del MEF, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri — delle direttive UE in materia di accise che dispongono modificazioni o integrazioni alle norme già recepite con il D.L. 331/1993.
  • La procedura semplificata si applica anche agli adeguamenti di aliquote stabiliti dagli organi comunitari, sia per la fissazione del livello delle aliquote minime sia per mantenere il valore reale delle aliquote, sia per tenere conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale (ora in euro).
  • La norma rappresenta un'autorizzazione legislativa permanente al recepimento in deroga alla riserva di legge ordinaria, in quanto limitata agli aggiornamenti tecnici disposti a livello UE.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 D.Lgs. 504/1995 — Adeguamenti alla normativa comunitaria

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Le disposizioni delle direttive della Comunità… europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell’ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Commento

La necessità di un meccanismo di recepimento flessibile

Il diritto delle accise è un settore fortemente armonizzato a livello europeo: le direttive UE — dalla storica 92/12/CEE (struttura generale) alle più recenti 2020/262/UE (movimenti in sospensiva) e 2003/96/CE (tassazione dei prodotti energetici) — fissano le basi imponibili, le aliquote minime e i regimi speciali che gli Stati membri devono rispettare. Il legislatore italiano del 1995, consapevole che l'evoluzione del diritto UE avrebbe richiesto aggiornamenti frequenti e tecnici, ha introdotto l'art. 65 come valvola di adeguamento semplificata: invece di dover ricorrere ogni volta al procedimento legislativo ordinario (legge di delega, decreto legislativo di recepimento), il governo può recepire in via amministrativa — con DPCM — le modifiche e integrazioni disposte dalle direttive europee.

L'ambito di applicazione della norma

L'art. 65 non autorizza il recepimento di qualunque direttiva UE in materia fiscale, ma solo delle disposizioni che «dispongono modificazioni e integrazioni» di quelle già recepite con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla L. 429/1993), che aveva introdotto il regime armonizzato delle accise nel diritto italiano in occasione della costruzione del mercato unico europeo. Il campo applicativo include espressamente: (a) le modificazioni delle norme di struttura già recepite; (b) gli adeguamenti di aliquote stabiliti dagli organi comunitari, sia per fissare il livello delle aliquote minime sia per mantenerne il valore reale, sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale. Il riferimento all'ECU è evidentemente storico — l'Italia ha adottato l'euro nel 1999 — e oggi riguarda le variazioni del rapporto tra euro e altre valute nei casi in cui le aliquote minime UE fossero ancora espresse in unità di conto diverse dall'euro.

Il procedimento: DPCM su proposta del MEF

Il recepimento avviene mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il procedimento è quindi di tipo governativo, senza passaggio parlamentare ordinario: ciò è conforme alla dottrina costituzionale italiana che ammette il recepimento in via regolamentare o amministrativa di direttive di natura prevalentemente tecnica, prive di contenuto discrezionale significativo per lo Stato membro. Gli adeguamenti di aliquote decisi a livello UE — in cui lo Stato membro ha un margine di manovra limitato (deve rispettare le aliquote minime ma può fissare aliquote più elevate) — rientrano tipicamente in questo schema.

Il rapporto con la riserva di legge in materia tributaria

L'art. 23 della Costituzione italiana prevede che nessuna prestazione patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge. L'art. 65 supera potenzialmente questa riserva di legge, ma in modo coerente con la giurisprudenza costituzionale: la Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con l'art. 23 Cost. il recepimento in via secondaria di obblighi derivanti da vincoli UE specifici e precisi, purché la delega sia sufficientemente determinata quanto all'oggetto e ai limiti. L'art. 65 soddisfa questi requisiti: è limitato alle modifiche e integrazioni delle norme già recepite e agli adeguamenti di aliquote imposti dall'UE, non consente al governo di introdurre nuove imposte o di modificare liberamente le aliquote al di là dei vincoli europei.

Implicazioni pratiche per gli operatori del settore

Per le imprese che operano nel settore accise (raffinerie, distillerie, depositi fiscali, fornitori di energia elettrica), l'art. 65 ha un'implicazione pratica importante: le aliquote di accisa e le norme di struttura possono essere modificate con DPCM senza passaggio parlamentare, con tempi potenzialmente più rapidi rispetto alla legge ordinaria. Ciò significa che gli operatori devono monitorare non solo la Gazzetta Ufficiale dell'UE (per le direttive che obbligano all'adeguamento) ma anche la Gazzetta Ufficiale italiana per i DPCM di recepimento, che possono modificare le aliquote in vigore con effetto immediato o a decorrere da una data ravvicinata. La pianificazione fiscale delle imprese del settore deve tenere conto di questa possibilità di aggiornamento rapido, evitando di fare affidamento su aliquote storiche senza verificare i provvedimenti più recenti. L'ADM pubblica i testi aggiornati delle tariffe e delle aliquote sul proprio sito istituzionale, costituendo il riferimento ufficiale per la compliance.

L'evoluzione del quadro normativo UE

Dal 1995 ad oggi, la normativa europea in materia di accise ha subito profonde trasformazioni: la direttiva 2003/96/CE ha riorganizzato la tassazione dei prodotti energetici; la direttiva 2008/118/CE (ora sostituita dalla 2020/262/UE) ha riformato il regime generale delle accise; le direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE (bevande alcoliche e alcole) sono state integrate dalla 2020/1151/UE. Ciascuna di queste modifiche ha potuto essere recepita, per la parte tecnica e per gli adeguamenti di aliquote, attraverso il meccanismo semplificato dell'art. 65, contribuendo all'allineamento continuo del TUA al diritto europeo vigente senza necessità di interventi legislativi ordinari per ogni aggiornamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Con quale atto normativo vengono recepite in Italia le modifiche alle direttive UE sulle accise ai sensi dell'art. 65 TUA?

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il DPCM è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore secondo le indicazioni ivi contenute.

L'art. 65 consente al governo di modificare liberamente qualsiasi aliquota di accisa con DPCM?

No: la procedura semplificata è limitata alle modificazioni e integrazioni delle disposizioni già recepite con il D.L. 331/1993 e agli adeguamenti di aliquote disposti dagli organi comunitari (sia per le aliquote minime sia per le variazioni di valore reale). Il governo non può usare l'art. 65 per introdurre nuove imposte o per modificare le aliquote al di là dei vincoli europei in modo autonomo e discrezionale.

Come possono gli operatori del settore monitorare le modifiche alle aliquote di accisa?

L'ADM (Agenzia delle dogane e dei monopoli) pubblica sul proprio sito istituzionale le tariffe e le aliquote vigenti, incluse le modifiche apportate da DPCM o dalla legge di bilancio. È consigliabile iscriversi alle newsletter ufficiali dell'ADM, monitorare la Gazzetta Ufficiale dell'UE per le direttive di modifica e tenersi aggiornati tramite associazioni di categoria.

Il riferimento all'ECU nell'art. 65 è ancora attuale?

No: il riferimento è storico, risalente all'epoca pre-euro. L'ECU era l'unità monetaria europea precedente all'introduzione dell'euro (1999). Da quando l'Italia ha adottato l'euro, le aliquote minime UE sono espresse in euro e i meccanismi di adeguamento valutario non trovano più applicazione pratica per l'Italia, anche se la norma non è stata formalmente aggiornata su questo punto.

Perché l'art. 65 è compatibile con la riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.)?

Perché la Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con l'art. 23 Cost. il recepimento in via secondaria di obblighi UE specifici e precisi, purché la delega sia sufficientemente determinata. L'art. 65 soddisfa questi requisiti: è limitato alle modifiche già predeterminate dalle direttive UE e non lascia al governo un margine discrezionale ampio nell'introduzione di nuove forme impositive.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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