← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ove prescritta, la cauzione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza e per l'esercizio dell'impianto: senza cauzione adeguata non si può operare.
  • Il soggetto obbligato deve adeguare la cauzione entro 30 giorni dal momento in cui risulta non idonea, ovvero entro il termine specifico previsto per il singolo prodotto.
  • Se l'adeguamento non avviene nei termini, l'ADM ridetermina d'ufficio l'importo e lo comunica al soggetto, che dispone di ulteriori 30 giorni per provvedere.
  • Il mancato adeguamento entro il secondo termine comporta la revoca dell'autorizzazione o della licenza.
  • L'adeguamento non è necessario se l'aumento richiesto è inferiore al 10% della cauzione già prestata (franchigia di adeguamento).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 D.Lgs. 504/1995 — Prestazione della cauzione

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell’autorizzazione o il rilascio della licenza e l’esercizio dell’impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.

2. Se il soggetto obbligato non provvede all’adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l’importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all’adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l’autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l’adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.

3. Non occorre adeguamento se l’aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.

Commento

La cauzione come presidio fondamentale del sistema accise

Nel sistema delle accise disciplinato dal D.Lgs. 504/1995, la cauzione svolge una funzione centrale e imprescindibile: garantisce il pagamento dell'imposta nel caso in cui il soggetto obbligato si riveli insolvente o vengano rilevate irregolarità nella gestione dei prodotti in regime sospensivo. A differenza di altre garanzie fiscali — come quelle previste in materia di IVA per le compensazioni o i rimborsi — la cauzione nel settore accise è una condizione di esistenza dell'autorizzazione o della licenza: non è un'opzione o un modo per ottenere benefici, ma un requisito senza il quale l'attività non può legittimamente essere esercitata. L'art. 64 disciplina la procedura generale di prestazione e adeguamento della cauzione, applicabile trasversalmente a tutti i soggetti tenuti a fornire garanzie nell'ambito del TUA (depositari autorizzati, destinatari registrati, speditori registrati, fornitori di energia elettrica, ecc.), con l'integrazione delle disposizioni specifiche previste per i singoli settori produttivi.

La cauzione come condizione per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza (comma 1)

Il comma 1 stabilisce il principio fondante: nei casi in cui è prescritta la cauzione, il rilascio dell'autorizzazione o della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati all'adempimento di questo obbligo. Non si tratta quindi di una formalità successiva all'avvio dell'attività, ma di un presupposto costitutivo della legittimazione a operare. L'autorizzazione non può essere rilasciata prima che la cauzione sia stata effettivamente prestata nelle forme richieste (fideiussione bancaria o assicurativa, deposito in contanti presso la Tesoreria dello Stato, titoli di Stato, ecc.). La seconda parte del comma 1 disciplina l'adeguamento: qualora la cauzione prestata non sia più idonea — perché il volume di attività è aumentato, i prezzi dei prodotti sono saliti o l'esposizione fiscale del soggetto è cresciuta — il soggetto obbligato deve provvedere all'adeguamento nel termine di 30 giorni dal momento in cui la non idoneità si è verificata. Se però la normativa specifica applicabile al singolo prodotto (ad esempio, l'art. 28 per i depositi di alcole o l'art. 55 per l'energia elettrica) prevede un termine diverso, questo termine speciale prevale su quello generale dei 30 giorni.

Il procedimento di rideterminazione d'ufficio (comma 2)

Il comma 2 disciplina il caso in cui il soggetto obbligato non provveda autonomamente all'adeguamento entro il termine del comma 1. In questa ipotesi, l'ADM interviene d'ufficio: ridetermina l'importo della cauzione e lo comunica formalmente al soggetto. Da questa comunicazione decorre un nuovo termine di 30 giorni per provvedere all'adeguamento. La comunicazione dell'ADM non è una semplice raccomandata o una PEC informale: produce effetti giuridici rilevanti poiché fa decorrere il termine che, se non rispettato, comporta la revoca dell'autorizzazione o della licenza. La revoca è la sanzione estrema per il mancato adeguamento: l'operatore perde il diritto a operare in regime sospensivo e deve interrompere immediatamente l'attività soggetta ad accisa. La revoca non è una sanzione automatica — presuppone che il secondo termine di 30 giorni sia trascorso infruttuosamente — ma una volta decorso quel termine, l'ADM procede alla revoca senza necessità di ulteriori atti propedeutici.

La franchigia del 10% (comma 3)

Il comma 3 introduce una significativa semplificazione operativa: non è necessario procedere all'adeguamento se l'aumento della cauzione richiesta è inferiore al 10% dell'importo della cauzione già prestata. Questa franchigia ha una ratio pratica evidente: imporre al soggetto di rinegoziare la fideiussione o di aumentare il deposito in contanti ogni volta che si verifica una piccola variazione dell'esposizione fiscale genererebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al beneficio in termini di tutela dell'Erario. La soglia del 10% è una misura di tolleranza che consente alle aziende di gestire le fisiologiche oscillazioni del volume di produzione o dei prezzi dei prodotti senza dover continuamente aggiornare le garanzie prestate. La franchigia non si applica, tuttavia, quando l'ADM ha già formalmente rideterminato l'importo della cauzione ai sensi del comma 2: in quel caso l'adeguamento è obbligatorio anche se l'incremento è inferiore al 10%.

Forme di cauzione ammesse e interazione con le norme di settore

L'art. 64 non specifica le forme in cui la cauzione può essere prestata: rinvia implicitamente alle disposizioni di settore e ai provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplinano le forme ammesse per le garanzie fiscali. In generale, le forme più comuni di cauzione nel settore accise sono:

  • Fideiussione bancaria o assicurativa: rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni autorizzati, a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni;
  • Deposito cauzionale in contanti presso la Tesoreria dello Stato;
  • Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, con scarto di garanzia determinato dall'ADM.

Le disposizioni di settore (artt. 5, 6, 28, 55 ecc. del TUA) determinano l'importo della cauzione richiesta, spesso espresso come percentuale dell'accisa potenzialmente dovuta (1%, 10%, o il 100% nei casi più rischiosi). L'art. 64 si occupa invece della procedura di adeguamento e delle conseguenze del mancato adeguamento.

Profili operativi: monitoraggio e pianificazione della cauzione

Per gli operatori del settore — distillerie, raffinerie, fornitori di energia, produttori di birra — la gestione della cauzione richiede un monitoraggio costante dell'esposizione fiscale. Un incremento significativo della produzione o dei prezzi dei prodotti energetici può generare in tempi brevi la necessità di adeguare la garanzia. Il mancato adeguamento, anche se involontario, espone alla procedura del comma 2 e, nei casi peggiori, alla revoca della licenza con conseguente interruzione dell'attività. È buona prassi operativa mantenere la cauzione prestata a un livello prudenzialmente superiore al minimo richiesto, così da assorbire le oscillazioni fisiologiche senza incorrere nell'obbligo di adeguamento. Le fideiussioni bancarie, in particolare, richiedono tempi tecnici non trascurabili per l'incremento del massimale: programmare per tempo l'adeguamento evita di ritrovarsi in mora nei confronti dell'ADM.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il deposito fiscale può iniziare l'attività prima che la cauzione sia prestata?

No. Ai sensi dell'art. 64, comma 1, il rilascio dell'autorizzazione o della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati alla prestazione della cauzione. Non è possibile operare in regime di deposito fiscale senza che la garanzia sia stata formalmente prestata e accettata dall'ADM.

Entro quanto tempo il soggetto obbligato deve adeguare la cauzione quando non è più idonea?

Il termine ordinario è di 30 giorni dal momento in cui la cauzione risulta non idonea, ai sensi dell'art. 64, comma 1. Se la normativa specifica applicabile al singolo prodotto (ad es. art. 55, comma 11, per l'energia elettrica) prevede un termine diverso, si applica questo termine speciale. In caso di intervento d'ufficio dell'ADM, decorre un ulteriore termine di 30 giorni dalla comunicazione della rideterminazione.

Cosa succede se il soggetto non adegua la cauzione neanche dopo la comunicazione dell'ADM?

Se l'adeguamento non viene effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui l'ADM ridetermina l'importo della cauzione, l'autorizzazione o la licenza viene revocata. La revoca comporta l'obbligo di cessare le operazioni in regime sospensivo e, nei casi in cui vi siano prodotti giacenti, di provvedere all'immissione in consumo con contestuale pagamento dell'accisa.

La franchigia del 10% si applica sempre o ci sono eccezioni?

La franchigia del 10% (art. 64, comma 3) si applica in via generale, rendendo non necessario l'adeguamento se l'aumento richiesto è inferiore al 10% della cauzione già prestata. Non si applica, tuttavia, quando l'ADM ha già formalmente rideterminato l'importo ai sensi del comma 2: in quel caso l'adeguamento è obbligatorio anche se l'incremento è inferiore alla soglia.

Quali forme di cauzione sono accettate dall'ADM per i depositi fiscali?

Le forme di cauzione più comuni nel settore accise sono: fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza eccezioni; deposito cauzionale in contanti presso la Tesoreria dello Stato; titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Le forme ammesse e i dettagli procedurali sono definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dai provvedimenti dell'ADM applicabili al singolo settore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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