← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Assoggetta a imposta di consumo — distinta dall'accisa sui prodotti energetici — gli oli lubrificanti (NC 2710 19 81 – 2710 19 99) destinati a usi diversi dalla combustione o carburazione, o impiegati in miscela con carburanti come lubrificanti, e i bitumi di petrolio (NC 2713 20 00).
  • Estende l'imposizione ad altri prodotti (oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di alchilbenzoli sintetici, polimeri poliolefinici sintetici) quando destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
  • Applica l'imposta di consumo alle preparazioni lubrificanti (NC 3403) e ad altri prodotti importati o provenienti da altri Stati UE, proporzionalmente al contenuto di oli lubrificanti o bitumi.
  • Prevede esenzioni specifiche per oli lubrificanti negli stessi usi che esonerano i prodotti energetici dall'accisa, e per bitumi e oli lubrificanti impiegati in determinate produzioni industriali.
  • Assoggetta la circolazione e il deposito degli oli lubrificanti e bitumi tassati alle disposizioni degli artt. 12 e 25, ammettendo la contabilità aggregata previa approvazione ADM.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 D.Lgs. 504/1995 — Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l’aliquota stabilita nell’allegato I: a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora: 1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; 2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione; b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell’applicazione dell’imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

3. L’imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresì agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l’applicazione delle rispettive aliquote indicate nell’allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.

4. Sono esenti dall’imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall’accisa, ai sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente testo unico.

5. L’imposta di consumo non si applica: a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici; b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all’articolo 22, comma 1.

6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.

7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell’esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, è consentita, previa approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilità in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei.

8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Commento

L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti: un tributo distinto dall'accisa

L'articolo 62 del D.Lgs. 504/1995 introduce un'imposizione sui prodotti lubrificanti e affini che si configura come imposta di consumo, distinta dall'accisa sui prodotti energetici disciplinata dall'art. 21. La distinzione non è meramente nominalistica: gli oli lubrificanti, pur essendo prodotti energetici ai sensi della nomenclatura combinata doganale, non sono di regola destinati alla combustione o alla carburazione — usi che tipicamente generano il fatto generatore dell'accisa energetica — bensì alla lubrificazione meccanica. La scelta del legislatore di qualificarli come soggetti a «imposta di consumo» riflette questa diversità funzionale.

Il sistema si fonda sul principio di destinazione d'uso: gli stessi prodotti (oli lubrificanti) sono soggetti o meno all'imposta di consumo a seconda che siano destinati, messi in vendita o impiegati per la lubrificazione o per altri usi incompatibili con la combustione. Questo crea situazioni operative in cui il produttore o il depositario deve monitorare la destinazione finale dei prodotti per determinare se l'imposta sia dovuta.

Il campo di applicazione: oli lubrificanti e bitumi di petrolio

Il comma 1, lettera a) assoggetta all'imposta di consumo gli oli lubrificanti identificati dai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, in due distinte ipotesi: (1) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; (2) quando sono utilizzati in miscela con carburanti con funzione di lubrificazione (es. miscela olio-benzina per motori a due tempi). La lettera b) include i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00), prodotti che derivano dalla raffinazione del petrolio e sono prevalentemente utilizzati nell'industria delle costruzioni e delle pavimentazioni stradali.

Il comma 2 estende la medesima imposizione a una serie di prodotti che — pur avendo codici doganali diversi — vengono destinati, venduti o utilizzati per la lubrificazione meccanica: oli minerali greggi (NC 2709 00), estratti aromatici (NC 2713 90 90), miscele di alchilbenzoli sintetici (NC 3817 00) e polimeri poliolefinici sintetici (NC 3902). La norma definisce espressamente le miscele di alchilbenzoli sintetici come miscugli di idrocarburi arilalchilici con catena alchilica di almeno 8 atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo, liquidi a 15°C, con impurità non superiori al 5% in volume: questa definizione tecnica è necessaria per tracciare il confine con prodotti analoghi non soggetti all'imposta.

L'imposizione sulle preparazioni lubrificanti importate o intracomunitarie

Il comma 3 estende l'imposta di consumo alle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e ad altri prodotti definitivamente importati da Paesi terzi o provenienti da altri Stati UE, limitatamente alla quota corrispondente al contenuto di oli lubrificanti o bitumi in essi contenuti. Il meccanismo è proporzionale: se una preparazione contiene il 30% di oli lubrificanti soggetti all'imposta, quest'ultima si applica soltanto su quel 30%, con l'aliquota dell'allegato I riferita ai lubrificanti. Questo evita che la miscelazione o la formulazione di prodotti complessi consenta di eludere l'imposizione sui componenti lubrificanti.

Le esenzioni: usi esenti e impieghi industriali specifici

Il comma 4 prevede l'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti utilizzati negli stessi impieghi per cui i prodotti energetici sono esenti dall'accisa ai sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al T.U.A. Il rinvio alla tabella A garantisce parallelismo tra il regime dei prodotti energetici e quello dei lubrificanti negli usi agevolati.

Il comma 5 elenca esenzioni specifiche per settore: (a) i bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli e manufatti per l'edilizia, o come combustibile nei cementifici; (b) gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione di manufatti (pneumatici, guarnizioni, ecc.), nella produzione di materie plastiche e resine artificiali o sintetiche (comprese le colle adesive), nella produzione di antiparassitari per piante da frutta, e nei consumi di cui all'art. 22, comma 1. Queste esenzioni settoriali sono il frutto di scelte di politica industriale che intendono non gravare i costi di materie prime essenziali per la produzione manifatturiera italiana.

Il regime di circolazione, deposito e contabilità

Il comma 7 assoggetta la circolazione e il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi tassati alle disposizioni degli artt. 12 (documento di accompagnamento) e 25 (deposito e circolazione dei prodotti energetici con imposta assolta). Si tratta quindi di un regime meno stringente rispetto a quello dei prodotti energetici circolanti in sospensiva, ma che richiede comunque la documentazione dei movimenti e il controllo delle giacenze.

Una semplificazione contabile rilevante è prevista al comma 7, ultimo periodo: previa approvazione dell'ADM, è consentita la tenuta delle contabilità in forma aggregata per prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario che possono essere considerati omogenei. Questa facoltà è particolarmente utile per le raffinerie e i grandi depositi che gestiscono diversi gradi e tipologie di oli lubrificanti soggetti alla stessa aliquota, evitando la tenuta di contabilità separate per ciascuna variante di prodotto.

La disciplina della rigenerazione degli oli usati

Il comma 6 affronta la situazione peculiare della rigenerazione degli oli lubrificanti usati: quando dalla rigenerazione si ottengono anche prodotti energetici (es. base oil destinabile alla combustione), a questi si applicano le disposizioni dell'art. 21; viceversa, la disciplina dell'art. 21 non si applica agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione né ai residui di lavorazione della rigenerazione. Questa articolata previsione riflette la complessità del processo di rigenerazione, in cui gli stessi prodotti di partenza possono generare output con destinazioni e regimi fiscali differenti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e l'accisa sui prodotti energetici?

L'imposta di consumo ex art. 62 si applica agli oli lubrificanti destinati a usi diversi dalla combustione o carburazione (tipicamente la lubrificazione meccanica). L'accisa sui prodotti energetici ex art. 21 si applica agli stessi prodotti quando destinati alla combustione o carburazione. Il regime dipende quindi dalla destinazione d'uso del prodotto.

Le preparazioni lubrificanti importate dall'estero sono soggette all'imposta di consumo?

Sì, ma solo proporzionalmente al contenuto di oli lubrificanti o bitumi. Se una preparazione lubrificante (NC 3403) importata contiene il 40% di oli lubrificanti tassabili, l'imposta si applica su quella quota, con l'aliquota dell'allegato I riferita ai lubrificanti.

I bitumi usati nei cementifici come combustibile sono soggetti all'imposta di consumo?

No. Il comma 5, lettera a) esenta espressamente i bitumi impiegati come combustibile nei cementifici. L'esenzione si applica anche ai bitumi usati nella fabbricazione di pannelli e manufatti per l'edilizia.

Un'azienda che produce pneumatici può acquistare oli lubrificanti in esenzione dall'imposta di consumo?

Sì. Il comma 5, lettera b) esenta gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione di manufatti (tra cui i pneumatici). L'esenzione richiede la documentazione della destinazione produttiva dei prodotti acquistati.

Un deposito di lubrificanti deve tenere una contabilità separata per ogni tipo di olio?

Non necessariamente. Il comma 7 consente, previa approvazione dell'ADM, la tenuta di contabilità aggregata per prodotti soggetti al medesimo trattamento tributario considerati omogenei. Questa semplificazione è particolarmente utile per raffinerie e grandi depositi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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