← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'accisa sull'energia elettrica è accertata e liquidata su base semestrale, mediante dichiarazione presentata entro la fine di settembre (per il primo semestre) e di marzo (per il secondo semestre).
  • Il pagamento avviene attraverso rate mensili di acconto versate entro la fine di ogni mese, conguagliate nella dichiarazione semestrale.
  • I fornitori di energia elettrica (art. 53, comma 1) basano gli acconti mensili sull'accisa delle bollette emesse nel mese solare precedente; i consumatori propri (commi 2 e 3) sul consumo effettivo del mese precedente.
  • La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali deve riportare i quantitativi venduti e l'importo dell'accisa con le aliquote vigenti al momento della fornitura, secondo le prescrizioni ARERA.
  • La cauzione deve essere adeguata trimestralmente alla media aritmetica dell'accisa degli ultimi tre mesi; l'ADM può rideterminarla d'ufficio se quella prestata risulta non idonea.
  • Le informazioni fiscali sui quantitativi fatturati sono scambiate tra ADM e Agenzia delle entrate tramite accordo interagenzia per la gestione integrata del tributo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa dovuta dai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, riportano altresì l’ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d’uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

3. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l’accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all’articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell’eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell’articolo 14.

5. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all’articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia medesima.

6. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l’accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia.

7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell’accisa sull’energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.

8. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall’ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell’importo dell’accisa sui predetti quantitativi calcolato con l’applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.

9. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all’articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l’accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.

10. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l’elenco dei soggetti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.

11. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l’importo della cauzione di cui all’articolo 53-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l’Agenzia ne ridetermina l’importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 64.

12. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l’escussione, non ha versato l’accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l’Agenzia ridetermina l’importo della cauzione in misura pari al valore dell’accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell’articolo 64, comma 2, e l’importo della cauzione così rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.

13. I soggetti obbligati di cui all’articolo 53, comma 1, comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d’uso.

14. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all’Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.

15. Con determinazione, adottata dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell’accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.

Commento

Il ciclo di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica

L'art. 55 del D.Lgs. 504/1995 disciplina il meccanismo procedurale mediante il quale viene determinato, liquidato e corrisposto il debito d'accisa sull'energia elettrica. Il sistema è strutturalmente diverso da quello applicabile ai prodotti energetici e all'alcole: mentre per quest'ultimi l'accisa è normalmente liquidata ed esigibile al momento dell'immissione in consumo (uscita dal deposito fiscale), per l'energia elettrica — in ragione della continuità della fornitura e dell'impossibilità di individuare un momento puntuale di «immissione in consumo» per ogni singola unità di energia — si adotta un sistema di liquidazione periodica con acconti mensili e dichiarazione semestrale di conguaglio. Questo sistema — largamente mutuato da quello applicabile alle imposte dirette e all'IVA — consente ai soggetti obbligati di spalmare nel tempo il carico finanziario connesso al tributo, pur garantendo all'Erario un flusso di cassa regolare e prevedibile.

La dichiarazione semestrale: soggetti, contenuto e termini (commi 1 e 2)

Sono obbligati alla dichiarazione semestrale i soggetti di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 3, del TUA: rispettivamente i fornitori di energia elettrica ai consumatori finali (comma 1), i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio (comma 2) e altri soggetti assimilati (comma 3), con esclusione di coloro che versano l'imposta anticipatamente mediante canone di abbonamento annuale. I semestri di riferimento decorrono dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. La dichiarazione deve essere presentata:

  • Entro la fine di settembre per il semestre gennaio-giugno;
  • Entro la fine di marzo per il semestre luglio-dicembre.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica, con le modalità definite dal direttore dell'ADM. Deve contenere il riepilogo dei versamenti di acconto effettuati nel semestre e, per i fornitori di cui al comma 1, l'ammontare dei consumi per destinazione d'uso riportati nelle bollette emesse nel periodo, con le relative aliquote vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

Il sistema degli acconti mensili (comma 3)

Parallelamente alla dichiarazione semestrale, i soggetti obbligati corrispondono l'accisa mediante rate di acconto mensili da versare entro la fine di ogni mese. La base di calcolo degli acconti varia a seconda della categoria del soggetto obbligato:

  • Fornitori di energia elettrica (art. 53, comma 1): ciascuna rata mensile è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse nel mese solare precedente verso i consumatori finali. Il meccanismo è quindi retrospettivo: si versa in base a quanto fatturato il mese prima, non in base a una stima prospettica.
  • Soggetti che producono per uso proprio (art. 53, commi 2 e 3): la rata mensile è pari all'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

Il conguaglio tra gli acconti versati e l'imposta effettivamente dovuta nel semestre viene determinato nella dichiarazione semestrale: se risultano somme versate in eccedenza, queste vengono detratte dai successivi versamenti o chieste a rimborso ai sensi dell'art. 14 TUA (comma 4).

Le disposizioni per i nuovi soggetti obbligati (commi 5 e 6)

I commi 5 e 6 disciplinano la situazione di chi avvia una nuova attività di fornitura o di autoproduzione. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività e la prima fatturazione, il soggetto non ha ancora dati storici su cui basare gli acconti. Per questo motivo, l'ADM determina l'importo degli acconti mensili sulla base dei dati comunicati dal soggetto nella denuncia di inizio attività di cui all'art. 53-bis, comma 1, e di quelli eventualmente già in possesso dell'Agenzia. Gli importi così versati vengono poi portati in conguaglio nella prima dichiarazione semestrale utile.

Le bollette di pagamento e gli obblighi di trasparenza (commi 8 e 9)

Il comma 8 introduce un obbligo di trasparenza verso i consumatori finali: le bollette di pagamento rilasciate dai fornitori devono riportare, in conformità alle prescrizioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), i quantitativi di energia venduti nel periodo di riferimento e l'importo dell'accisa determinato con le aliquote vigenti al momento della fornitura. Questo obbligo di indicazione separata nella bolletta ha una duplice funzione: consente al consumatore finale di verificare l'entità del prelievo fiscale e fornisce all'ADM uno strumento di controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nella denuncia semestrale e quelli fatturati. Il comma 9 introduce poi una disposizione specifica per le utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW con impiego promiscuo (uso misto: ad esempio, metà per usi civili e metà per usi industriali agevolati): su richiesta del consumatore finale, il fornitore applica l'accisa in relazione ai quantitativi effettivamente utilizzati nei differenti impieghi, anziché applicare un'aliquota unica.

Cauzione e meccanismo di adeguamento (commi 11 e 12)

La cauzione, prestata ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, deve essere adeguata entro il primo mese successivo a ogni trimestre, in modo che risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti. L'adeguamento deve essere comunicato all'ADM entro dieci giorni. Se la cauzione risulta non idonea (perché il volume di attività è aumentato significativamente), l'ADM la ridetermina d'ufficio e si applicano le disposizioni dell'art. 64 TUA (prestazione della cauzione). Il comma 12 disciplina la situazione di escussione della cauzione: se nei tre mesi precedenti l'escussione il soggetto obbligato non ha versato l'accisa per un importo superiore al doppio della cauzione escussa, l'ADM ridetermina la cauzione in misura pari all'accisa non versata nei tre mesi precedenti, e questo importo rimane invariato per i successivi sei mesi solari.

Obblighi informativi e scambio di dati tra Agenzie (commi 13-15)

Il comma 13 prevede che i fornitori comunichino all'ADM, in forma telematica ed entro la fine di ogni mese, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso. Questo flusso informativo mensile consente all'ADM di monitorare in tempo reale il mercato dell'energia e di rilevare anomalie rispetto ai versamenti di acconto. Il comma 15 prevede infine un accordo tra il direttore dell'Agenzia delle entrate e il direttore dell'ADM per lo scambio di informazioni sui dati aggregati delle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati, con una funzione di cross-check tra le dichiarazioni ai fini delle accise e quelle ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quando deve essere presentata la dichiarazione semestrale sull'accisa dell'energia elettrica?

La dichiarazione relativa al primo semestre (gennaio-giugno) deve essere presentata entro la fine di settembre; quella relativa al secondo semestre (luglio-dicembre) entro la fine di marzo dell'anno successivo. Entrambe devono essere presentate esclusivamente in forma telematica, secondo le modalità definite dal direttore dell'ADM.

Come si calcolano gli acconti mensili per i fornitori di energia elettrica?

Per i soggetti di cui all'art. 53, comma 1, ciascuna rata mensile di acconto è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente. Il meccanismo è quindi retrospettivo: si versa in base al fatturato del mese precedente.

Cosa succede se dalla dichiarazione semestrale emergono somme versate in eccedenza?

Le somme versate in eccedenza rispetto all'accisa effettivamente dovuta nel semestre possono essere detratte dai successivi versamenti di acconto fino al loro completo esaurimento, oppure chieste a rimborso ai sensi dell'art. 14 TUA. Non è prevista alcuna sanzione per il versamento in eccesso, né sono dovuti interessi sull'eccedenza.

Chi determina la cauzione per i nuovi soggetti obbligati che non hanno ancora dati storici?

Per i soggetti che avviano una nuova attività di fornitura o di consumo per uso proprio, l'ADM determina l'importo degli acconti mensili e della cauzione iniziale sulla base dei dati comunicati nella denuncia di inizio attività (art. 53-bis, comma 1) e di quelli eventualmente già in possesso dell'Agenzia. Gli importi vengono poi adeguati nella prima dichiarazione semestrale utile.

La bolletta di energia elettrica deve indicare separatamente l'importo dell'accisa?

Sì. Ai sensi dell'art. 55, comma 8, la bolletta di pagamento deve riportare, in conformità alle prescrizioni ARERA, i quantitativi di energia venduti nel periodo e la determinazione dell'importo dell'accisa calcolato con le aliquote vigenti al momento della fornitura. Questo obbligo di trasparenza vale per tutti i fornitori di cui all'art. 53, comma 1.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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