← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chiunque si associa — insieme ad almeno altre due persone (tre in totale) — allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito per il solo fatto dell'associazione.
  • La pena prevista è la reclusione da tre mesi a un anno: il reato è consumato al momento della costituzione dell'associazione, indipendentemente dall'effettiva fabbricazione clandestina.
  • Si tratta di un reato associativo di pericolo: l'incriminazione anticipa la tutela penale al momento del semplice accordo tra più soggetti, senza attendere la commissione degli atti esecutivi.
  • Il reato si coordina con le fattispecie di fabbricazione clandestina di alcole (art. 40) e di bevande alcoliche, che costituiscono reati-scopo dell'associazione e sono punite più gravemente se commesse in concreto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell’associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Commento

La fattispecie associativa nel sistema penale delle accise

L'art. 42 del D.Lgs. 504/1995 introduce nel sistema sanzionatorio delle accise una fattispecie associativa modellata sul paradigma del reato associativo di pericolo: la punibilità scatta già al momento della costituzione dell'accordo tra tre o più persone, senza che sia necessario che la fabbricazione clandestina sia stata effettivamente avviata o portata a compimento. Questa tecnica di anticipazione della tutela penale — comune nel diritto penale economico — mira a colpire le organizzazioni criminali dedite alla produzione di alcole e bevande alcoliche in evasione totale dell'accisa prima ancora che esse producano un danno concreto all'Erario.

La norma si inserisce nel Capo III del Titolo II del T.U.A., dedicato alle sanzioni penali in materia di alcole e bevande alcoliche, accanto alle fattispecie di fabbricazione clandestina (art. 40), commercio clandestino, agevolazione e ricettazione. Il sistema sanzionatorio del Capo III è strutturato in modo che i reati «prodromici» (come la presente associazione) siano puniti meno gravemente rispetto ai reati-scopo (la fabbricazione clandestina vera e propria), ma che la loro commissione in associazione — rispetto al singolo operatore — comporti comunque un autonomo titolo di reato.

Elementi costitutivi del reato

La fattispecie richiede la concorrenza di tre elementi:

  • Pluralità di soggetti: la norma richiede che l'associazione sia composta da tre o più persone. Il numero minimo di tre partecipanti distingue il reato associativo dal semplice concorso di due persone, che eventualmente risponderebbe solo della fattispecie-scopo in concorso. Il requisito numerico rispecchia il testo dell'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) ed è funzionale ad assicurare alla condotta un carattere organizzativo minimo.
  • Elemento associativo: occorre un accordo stabile tra i partecipanti — non un semplice proposito individuale — finalizzato alla commissione del reato-scopo. Non è necessaria una struttura organizzativa formale o gerarchica; è sufficiente un'intesa consapevole e condivisa tra i concorrenti.
  • Scopo di fabbricazione clandestina: l'accordo deve essere specificamente diretto alla fabbricazione clandestina di alcole o di bevande alcoliche. La «clandestinità» implica la produzione al di fuori del regime di deposito fiscale e senza le autorizzazioni previste dal T.U.A., in totale evasione dell'accisa e dei controlli dell'ADM. L'oggetto dell'associazione deve essere determinato: un accordo generico di tipo economico illecito, non specificamente orientato alla produzione di alcole o bevande alcoliche, non integra la fattispecie.
La struttura del reato: consumazione e tentativo

L'art. 42 è un reato di pericolo astratto e a consumazione anticipata: si consuma nel momento in cui si perfeziona l'accordo associativo tra i tre o più partecipanti, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi atto materiale di fabbricazione. La formula «per il solo fatto dell'associazione» indica inequivocabilmente che il momento consumativo coincide con l'accordo.

Ne discende che:

  • Non è configurabile il tentativo (la condotta punita è già il mero accordo);
  • La commissione effettiva della fabbricazione clandestina dà luogo a un autonomo e più grave reato (art. 40), che assorbe o concorre con il reato associativo a seconda dell'orientamento interpretativo;
  • Il recesso dall'associazione prima che il reato-scopo sia commesso può rilevare ai fini dell'applicazione di attenuanti, ma non esclude la consumazione del reato associativo già perfezionato.
La pena e il regime sanzionatorio

La pena edittale è la reclusione da tre mesi a un anno. Si tratta di una pena relativamente contenuta, che riflette la natura «prodromica» del reato rispetto alla fabbricazione clandestina vera e propria (punita più gravemente dall'art. 40). In ragione della pena massima non superiore a cinque anni, il reato rientra nella competenza del giudice monocratico e soggiace ai normali termini di prescrizione del diritto penale comune.

L'art. 51 del T.U.A. prevede l'obbligazione civile dell'esercente per le sanzioni pecuniarie inflitte a persone dipendenti o sottoposte alla sua autorità, direzione o vigilanza: questo principio è applicabile anche ai reati del Capo III, compresa la presente fattispecie associativa, quando l'associazione operi nell'ambito di un'attività imprenditoriale.

Coordinamento con le fattispecie-scopo e con il diritto penale comune

Il reato di associazione di cui all'art. 42 si coordina con:

  • Art. 40 T.U.A. (fabbricazione clandestina di alcole): è il reato-scopo principale dell'associazione. Quando l'associazione passa all'esecuzione e produce effettivamente alcole clandestino, si configura un autonomo reato ex art. 40, punito con pena più elevata;
  • Artt. 43 e 44 T.U.A. (reati connessi alla circolazione e commercio clandestino di bevande alcoliche): completano il quadro delle condotte illecite che possono essere commesse nell'ambito dell'attività associativa;
  • Art. 416 c.p. (associazione per delinquere): può concorrere formalmente con l'art. 42 T.U.A. quando il sodalizio sia strutturato in modo tale da soddisfare anche i requisiti dell'associazione per delinquere del codice penale, che punisce l'associazione finalizzata a commettere una pluralità indeterminata di reati e richiede un'organizzazione più strutturata.
Profili operativi e investigativi

Il reato di associazione ex art. 42 T.U.A. è di rilevante interesse pratico in tutte le indagini della Guardia di Finanza e dell'ADM riguardanti la produzione clandestina di alcole e superalcolici. La produzione di alcole non denaturato al di fuori dei depositi fiscali autorizzati è un fenomeno che, storicamente, ha interessato alcune aree geografiche con forti tradizioni distillatorie e — in forme più organizzate — i mercati illeciti di alcolici di contraffazione. L'accertamento del reato associativo può avvenire attraverso intercettazioni, appostamenti, esame dei registri contabili delle fabbriche autorizzate che presentino anomalie nella resa delle materie prime, e analisi dei flussi di approvvigionamento di materie prime alcoligene verso soggetti non autorizzati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il reato scatta anche se la fabbricazione clandestina non è mai iniziata?

Sì. L'art. 42 T.U.A. è un reato di pericolo a consumazione anticipata: si consuma 'per il solo fatto dell'associazione', cioè nel momento in cui tre o più persone si accordano con lo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche. Non è necessario che la produzione sia stata avviata, che siano stati acquistati impianti o che siano stati commessi atti esecutivi del reato-scopo.

Perché la legge richiede almeno tre persone e non due?

Il requisito minimo di tre partecipanti è tipico dei reati associativi (cfr. art. 416 c.p.) e distingue il reato associativo dal semplice concorso di persone. Con due soli soggetti si potrebbe configurare un concorso nelle fattispecie-scopo (art. 40 o 43 T.U.A.), ma non il reato autonomo di associazione. La pluralità di tre persone indica un'organizzazione minima ritenuta dal legislatore più pericolosa del semplice concorso bilaterale.

Cosa si intende per 'fabbricazione clandestina' di alcole?

La fabbricazione è clandestina quando avviene al di fuori del regime di deposito fiscale autorizzato dall'ADM e senza le licenze previste dal T.U.A. La produzione di alcole etilico richiede autorizzazione, licenza fiscale, installazione dei misuratori e assoggettamento a vigilanza finanziaria. Chi produce al di fuori di questi presupposti evade interamente l'accisa e sfugge al sistema di controllo.

Il reato si applica anche alla produzione domestica di grappa o vino?

La produzione domestica di vino e di bevande fermentate a bassa gradazione per uso familiare è di norma disciplinata da disposizioni speciali e in certi limiti tollerata dalla normativa. Diverso è il caso della distillazione di alcole etilico, che è un'attività soggetta ad autorizzazione e a deposito fiscale: la produzione domestica di distillati al di fuori di questi presupposti è illecita. Perché scatti l'art. 42 occorre però l'accordo tra almeno tre persone con finalità di fabbricazione clandestina.

Il reato dell'art. 42 T.U.A. può concorrere con l'associazione per delinquere del codice penale?

Sì, in linea di principio. Se il sodalizio dedicato alla fabbricazione clandestina di alcole presenta una struttura organizzativa stabile, con ripartizione di ruoli e finalizzata alla commissione di una pluralità di reati, può integrare anche il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). I due reati hanno presupposti parzialmente diversi: l'art. 42 T.U.A. richiede almeno tre persone e la specifica finalità accisale; l'art. 416 c.p. richiede una struttura organizzativa più articolata e una finalità delittuosa indeterminata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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