In sintesi
- L'alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita all'ettolitro anidro di prodotto, misurata alla temperatura di 20 gradi Celsius.
- Rientrano nella definizione di alcole etilico tutti i prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% in volume appartenenti ai codici NC 2207 e 2208, anche se parti di prodotti di altro capitolo della nomenclatura combinata.
- Sono altresì alcole etilico i prodotti con titolo alcolometrico superiore al 22% in volume rientranti nei codici NC 2204, 2205 e 2206 (vini, vermut e altre bevande fermentate di qualità).
- Le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione rientrano anch'esse nella definizione fiscale di alcole etilico ai fini dell'accisa.
- La base imponibile è l'ettolitro anidro a 20°C, con aliquota rinviata alla tariffa allegata al testo unico.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell’imposizione
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. L’alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono: a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata; b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
- Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 148/2015 — Prestazioni ulteriori
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione
- Art. 32 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami vita
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Inquadramento sistematico: l'alcole etilico nella struttura delle accise
L'articolo 32 del D.Lgs. 504/1995 costituisce la norma definitoria fondamentale per la tassazione dell'alcole etilico nell'ambito del Testo unico delle accise. La disposizione apre il Titolo II, Capo I, dedicato all'imposizione dell'alcole e delle bevande alcoliche, e svolge la duplice funzione di identificare l'oggetto dell'imposizione e la base imponibile su cui si applica l'aliquota d'accisa.
L'accisa sull'alcole etilico costituisce storicamente una delle imposizioni indirette più antiche, già presente nel sistema fiscale italiano prima dell'unificazione normativa realizzata con il D.Lgs. 504/1995. La ratio dell'imposizione è sia fiscale (gettito elevato e stabile) sia extrafiscale (moderazione dei consumi alcolici per ragioni di salute pubblica). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) è l'autorità preposta all'accertamento, alla riscossione e al controllo dell'accisa sull'alcole etilico.
La base imponibile: l'ettolitro anidro a 20°C
Il comma 1 stabilisce che l'alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 gradi Celsius. Questa formulazione richiede qualche chiarimento tecnico-giuridico:
L'aliquota applicabile non è indicata nell'articolo 32 — che si limita a definire l'oggetto e la base imponibile — ma è rinviata alla tariffa allegata al Testo unico, che fissa le aliquote differenziate per tipologia di prodotto e utilizzo. Non è quindi possibile indicare nell'arricchimento di questo articolo una cifra di aliquota, in quanto la tariffa può essere aggiornata con la legge di bilancio annuale.
La definizione di alcole etilico: lettera a) — codici NC 2207 e 2208
Il comma 2 fornisce una definizione tripartita di «alcole etilico» rilevante ai fini fiscali. La lettera a) include tutti i prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% in volume che rientrano nei codici della nomenclatura combinata (NC) 2207 e 2208:
La norma precisa che l'inclusione nella definizione vale anche quando i prodotti sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata. Questa previsione ha un'importante valenza antielusiva: impedisce che un produttore aggiunga alcole a una miscela inquadrabile in un codice NC diverso per sottrarla all'accisa. Ciò che conta è la presenza di alcole con titolo superiore all'1,2% in volume, a prescindere dalla classificazione doganale del prodotto finale.
La definizione di alcole etilico: lettera b) — vini e bevande fermentate ad alto contenuto alcolico
La lettera b) estende la definizione fiscale di alcole etilico ai prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% in volume rientranti nei codici NC 2204, 2205 e 2206:
La soglia del 22% in volume è quella che distingue fiscalmente i vini (soggetti ad accisa propria ex articolo 33, applicabile alle bevande con titolo superiore all'1,2% e sino al 22%) dall'alcole etilico in senso stretto. I vini e le bevande fermentate che superano questa soglia — ad esempio certi vini liquorosi come il Marsala rinforzato o il Porto — vengono assimilati all'alcole etilico e assoggettati alla relativa, più elevata, aliquota.
La definizione di alcole etilico: lettera c) — bevande spiritose con prodotti solidi o in soluzione
La lettera c) include nella definizione le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione. Si tratta di liquori, digestivi e distillati arricchiti con sostanze zuccherine, aromi, coloranti, erbe officinali, spezie o altri ingredienti. L'inclusione è necessaria per evitare che l'aggiunta di tali sostanze all'alcole sia utilizzata per modificare la classificazione doganale del prodotto e sfuggire all'accisa sull'alcole etilico.
Esempi tipici sono i liquori di erbe (amari, digestivi), le grappe aromatizzate, i liquori alle creme e i distillati con aggiunta di zucchero (che altrimenti potrebbero essere classificati nei capitoli alimentari). La norma assicura che il contenuto alcolico di questi prodotti, misurato in ettolitri anidri a 20°C, costituisca la base imponibile per l'accisa sull'alcole etilico.
Adempimenti operativi per i produttori e i depositari di alcole etilico
Le imprese che producono, trasformano o detengono alcole etilico in regime di deposito fiscale devono:
Le distillerie, le liquoristerie e i produttori di alcole denaturato sono i soggetti maggiormente interessati dalla disciplina dell'articolo 32. Per questi operatori, la corretta misurazione della base imponibile — ettolitri anidri a 20°C — è il punto di partenza di tutto il sistema di liquidazione dell'accisa e costituisce l'oggetto primario delle verifiche dell'ADM.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si calcola la base imponibile dell'accisa sull'alcole etilico?
La base imponibile è l'ettolitro anidro di prodotto alla temperatura di 20 gradi Celsius. Si ottiene moltiplicando il volume totale del liquido (in ettolitri) per il titolo alcolometrico effettivo (espresso come frazione decimale). Ad esempio, 100 ettolitri di distillato al 45% in volume corrispondono a 45 ettolitri anidri, sui quali si applica l'aliquota della tariffa allegata al TU accise.
Un prodotto con il 15% di alcole in volume rientra nell'accisa sull'alcole etilico?
Dipende dal codice NC del prodotto. Se rientra nei codici NC 2207 o 2208 (distillati e bevande spiritose) con titolo superiore all'1,2%, sì. Se rientra nei codici NC 2204, 2205 o 2206 (vini e bevande fermentate), è soggetto all'accisa sulle bevande alcoliche (articolo 33) e non a quella sull'alcole etilico, perché il titolo non supera la soglia del 22% in volume.
I liquori con aggiunta di spezie o aromi sono soggetti all'accisa sull'alcole etilico?
Sì. Le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione rientrano nella definizione di alcole etilico ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c). Ciò vale per amari, digestivi, liquori alle erbe, grappe aromatizzate e prodotti simili, indipendentemente dagli ingredienti aggiunti.
Come si gestisce la misurazione dell'alcole etilico ai fini fiscali?
I produttori e i depositari devono utilizzare strumenti di misura tarati e periodicamente verificati dall'ADM, che misurano il volume del prodotto e il titolo alcolometrico. Tutte le registrazioni contabili e le dichiarazioni fiscali devono essere espresse in ettolitri anidri a 20°C. L'ADM può prescrivere l'installazione di misuratori specifici.
Dove si trovano le aliquote dell'accisa sull'alcole etilico?
L'articolo 32 non indica le aliquote, che sono fissate nella tariffa allegata al D.Lgs. 504/1995 e possono essere aggiornate con la legge di bilancio annuale. Per conoscere le aliquote vigenti, occorre consultare la tariffa allegata nella versione aggiornata o le istruzioni operative dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Vedi anche