In sintesi
- I prodotti alcolici devono essere posti in vendita condizionati secondo le disposizioni vigenti in materia di confezionamento.
- Le etichette apposte sui recipienti devono riportare le indicazioni prescritte dalla legge, tra cui per i prodotti nazionali di cui agli artt. 32 e 39 gli estremi della licenza fiscale del fabbricante o del condizionatore.
- L'obbligo di indicare la licenza fiscale vale sia per chi ha fabbricato il prodotto alcolico sia per chi ha effettuato il condizionamento (imbottigliamento, confezionamento), qualora quest'ultimo sia soggetto diverso dal fabbricante.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni per il condizionamento e per l’etichettatura
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le etichette con le indicazioni prescritte fra le quali devono risultare, per i prodotti nazionali di cui agli articoli 32 e 39, gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 31 L. 184/1983: Incarico all'ente autorizzato e svolgimento della procedura
- Art. 31 Reg. (UE) 2024/1689 — Requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 31 Cod. Amb. — Attribuzione competenze
- Art. 31 D.Lgs. 148/2015 — Assegno di solidarietà
- Art. 31 D.Lgs. 159/2011 — Cauzione. Garanzie reali
- Art. 31 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Inquadramento: condizionamento e tracciabilità fiscale dei prodotti alcolici
L'art. 31 del TUA si colloca nel Titolo II relativo alle bevande alcoliche (distillati, vini, birre, bevande fermentate) e introduce le regole di base sul condizionamento e sull'etichettatura fiscale. La norma è breve ma di significativo impatto operativo: collega l'obbligo civilistico/consumeristico di etichettatura con il sistema di tracciabilità accisale, imponendo che l'etichetta riporti non solo le informazioni per il consumatore (denominazione, grado alcolometrico, volume, ecc.) ma anche i riferimenti alla licenza fiscale del produttore o del condizionatore.
Il condizionamento — inteso come l'insieme delle operazioni di imbottigliamento, chiusura e confezionamento del prodotto per la vendita al dettaglio o all'ingrosso — è il momento in cui il prodotto alcolico assume la forma commercializzabile finale. È in questo momento che si cristallizza la responsabilità fiscale: chi condiziona deve essere titolare di una licenza fiscale rilasciata dall'ADM (o dall'ufficio competente) e deve apporre sulla bottiglia o confezione gli estremi di tale licenza.
Il riferimento agli articoli 32 e 39: birra, alcole e acquaviti
La disposizione si applica specificatamente ai prodotti nazionali disciplinati dall'art. 32 (birra) e dall'art. 39 (alcole etilico e acquaviti, comprensivo di distillati, grappa, brandy, whisky prodotto in Italia e altri). Per questi prodotti il regime di licenza fiscale è particolarmente strutturato: il produttore (birrificio, distilleria) e il condizionatore (imbottigliatore) devono entrambi essere autorizzati dall'ADM, e l'indicazione della licenza sull'etichetta consente ai controllori di risalire immediatamente al responsabile dell'accisa sul singolo lotto commercializzato.
Per i vini e le bevande fermentate (disciplinati da altri articoli del TUA e dalla normativa UE specifica) il regime etichettatura ha proprie regole, in parte sovrapposte a quelle comunitarie sui vini DOP/IGP, che prevedono indicazioni geografiche obbligatorie gestite dall'ICQRF (Ispettorato centrale per la qualità e la repressione frodi). L'art. 31 si applica tuttavia anche a questi prodotti nella misura in cui siano «prodotti alcolici» soggetti a condizionamento per la vendita.
La licenza fiscale: cos'è e chi deve averla
La licenza fiscale è un'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ADM che abilita all'esercizio di un'attività soggetta a vigilanza fiscale (fabbricazione, condizionamento, deposito, commercio di prodotti alcolici). La licenza è numerata e individuale: identifica univocamente l'operatore e l'impianto autorizzato. Il numero di licenza deve essere riportato sulle etichette in modo leggibile, solitamente con la dicitura «Licenza Dogane n. …» o «Condizionato da [ragione sociale], lic. n. …».
Il sistema ha una duplice funzione: a monte, garantisce che solo operatori autorizzati (che hanno dimostrato i requisiti di affidabilità e che hanno prestato le necessarie garanzie) possano immettere in commercio prodotti alcolici; a valle, consente alle autorità di controllo (ADM, Guardia di Finanza, NAS) di risalire rapidamente al responsabile fiscale di un prodotto trovato irregolare sul mercato. Un prodotto con etichetta priva del numero di licenza o con licenza non corrispondente è un segnale immediato di possibile irregolarità fiscale.
Condizionamento per conto terzi e responsabilità
L'art. 31 prevede espressamente il caso del condizionamento effettuato da un soggetto diverso dal fabbricante: in questo caso l'etichetta deve riportare gli estremi della licenza di chi ha effettuato il condizionamento. Questa situazione è frequente nel settore dei distillati: una piccola distilleria può non avere linee di imbottigliamento proprie e affidare l'operazione a un imbottigliatore conto terzi (es. un «bottler» specializzato). Il bottler deve essere titolare di propria licenza fiscale e risponde direttamente dell'accisa sui prodotti condizionati, anche se non ne è il produttore.
Il contratto di condizionamento per conto terzi deve quindi prevedere con chiarezza le responsabilità fiscali tra le parti: chi ha già assolto l'accisa (il fabbricante, se ha ceduto il prodotto già accisato) e chi assume la responsabilità della corretta etichettatura e delle formalità residue verso l'ADM.
Rapporto con la normativa europea sull'etichettatura degli alcolici
L'etichettatura dei prodotti alcolici è oggetto anche di normativa UE specifica: il Regolamento UE 2019/787 sulle bevande spiritose stabilisce le indicazioni geografiche e le designazioni delle categorie (grappa, brandy, gin, ecc.); il Regolamento UE 1169/2011 sull'etichettatura alimentare impone le informazioni nutrizionali e gli allergeni. L'art. 31 TUA si aggiunge a questi obblighi senza sostituirli: l'etichetta deve soddisfare contemporaneamente le prescrizioni europee (denominazione, grado, allergeni) e quelle fiscali nazionali (numero di licenza ADM). In caso di importazione da Paesi terzi o da altri Stati UE, l'obbligo della licenza fiscale è quello del condizionatore italiano che eventualmente re-imbottiglia o confeziona il prodotto prima della commercializzazione in Italia.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa deve indicare l'etichetta di un prodotto alcolico ai fini fiscali?
Per i prodotti nazionali disciplinati dagli artt. 32 (birra) e 39 (alcole ed acquaviti), l'etichetta deve riportare gli estremi della licenza fiscale ADM del fabbricante o, se diverso, del soggetto che ha effettuato il condizionamento (imbottigliamento).
Chi è responsabile dell'indicazione della licenza fiscale in etichetta?
È responsabile chi ha effettuato il condizionamento del prodotto. Se il condizionatore è diverso dal fabbricante (es. imbottigliatore conto terzi), deve riportare la propria licenza; se fabbricante e condizionatore coincidono, riporta la propria unica licenza.
Un prodotto alcolico importato e re-imbottigliato in Italia deve rispettare l'art. 31?
Sì. L'imbottigliatore italiano che condiziona un prodotto alcolico importato (es. whisky sfuso) deve essere titolare di propria licenza fiscale ADM e deve indicarne gli estremi sulle etichette apposte sulle bottiglie italiane.
Quali sono le conseguenze di un'etichetta priva del numero di licenza fiscale?
L'assenza del numero di licenza costituisce un'irregolarità fiscale che può portare al sequestro del prodotto, all'applicazione delle sanzioni previste dal TUA per le irregolarità documentali e all'obbligo di ritiro del lotto dal commercio.
L'art. 31 si applica anche ai vini?
L'art. 31 si applica ai prodotti alcolici in generale, con obbligo espresso di indicazione della licenza per i prodotti degli artt. 32 e 39. Per i vini esistono normative UE specifiche (Reg. 1308/2013, ecc.) che si affiancano agli obblighi fiscali nazionali.
Vedi anche