← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli esercenti impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche già assoggettati ad accisa devono denunciare l'esercizio all'Ufficio ADM territorialmente competente.
  • Sono soggetti all'obbligo di denuncia anche i depositi di alcole completamente denaturato superiori a 300 litri e, ai fini degli artt. 9-bis e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.
  • Numerose categorie di depositi sono esentate dalla denuncia (piccoli quantitativi, prodotti confezionati con contrassegno fiscale, birra/vino/bevande fermentate non destinate a distillerie).
  • Chi è soggetto alla denuncia è obbligato anche alla licenza fiscale (con diritto annuale) e alla tenuta del registro di carico e scarico; la licenza è revocata o negata a chi abbia riportato condanne per fabbricazione clandestina o evasione dell'accisa sull'alcole.
  • Per la vendita di prodotti alcolici con contrassegno fiscale e birra, fuori dai casi soggetti a denuncia tradizionale, è sufficiente un'unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 D.Lgs. 504/1995 — Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri nonché, esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli 9-bis e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa. 2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un’unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Sono esclusi dall’obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di: a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 2; b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 50 litri; c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri; e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume.

4. Gli esercenti impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono altresì muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del predetto registro… gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all’obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

Commento

La ratio dell'articolo: controllo post-accisa sul settore alcolici

L'art. 29 del TUA si inserisce nel sistema dei controlli che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) mantiene sui prodotti alcolici anche dopo che l'accisa è stata assolta. Se i prodotti in regime sospensivo sono controllati attraverso i depositi fiscali e la circolazione con e-AD, quelli già assoggettati ad accisa (il cui debito è già stato pagato) sono soggetti a un sistema più leggero — la denuncia di esercizio e la licenza fiscale — che consente comunque all'ADM di monitorare i flussi, prevenire frodi (come la reimmissione in commercio di prodotti non tassati) e garantire la corretta applicazione dei contrassegni fiscali.

L'obbligo di denuncia: chi è tenuto

Il comma 1 individua i soggetti obbligati alla denuncia: gli esercenti impianti di trasformazione (es. liquorifici che acquistano alcole già tassato e lo miscelano), di condizionamento (es. imbottigliatori che ricevono prodotti sfusi e li confezionano) e di deposito (es. grossisti che stoccano bevande alcoliche). Il comma 2 estende l'obbligo ai depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri. L'alcole denaturato — reso non potabile per uso industriale — è soggetto ad accisa con aliquota ridotta (o azzerata): la soglia dei 300 litri serve a escludere i piccoli detentori industriali che non pongono rischi fiscali significativi. La denuncia va presentata all'Ufficio ADM competente per territorio e deve precedere l'avvio dell'attività.

Le esenzioni dalla denuncia

Il comma 3 elenca le categorie esenti dall'obbligo, con una logica di minimo rischio fiscale: non sono soggetti a denuncia i depositi di alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche confezionati in recipienti fino a 5 litri muniti di contrassegno fiscale (l'apposizione del contrassegno garantisce già la regolarità fiscale), i depositi di alcole non denaturato in quantità non superiore a 50 litri, i depositi di birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (se non destinate a distillerie), i depositi di liquori e acquaviti in recipienti da massimo 10 cl con titolo alcolometrico fino all'11% vol., e altre piccole quantità di aromi e profumerie alcoliche. Queste esenzioni riducono drasticamente gli oneri burocratici per la grande distribuzione di prodotti confezionati e per i privati consumatori che detengono stock modesti.

La licenza fiscale e il registro di carico e scarico

I soggetti obbligati alla denuncia devono essere muniti di licenza fiscale, soggetta al pagamento di un diritto annuale determinato dall'ADM. La licenza ha carattere costitutivo: senza di essa l'esercizio dell'attività è irregolare e sanzionabile. Oltre alla licenza, gli esercenti sono tenuti alla contabilizzazione dei prodotti in un registro di carico e scarico, che deve essere conservato e tenuto aggiornato per consentire i controlli dell'ADM. La verifica del registro permette di ricostruire i movimenti di entrata e uscita del prodotto e di rilevare eventuali deficienze o eccedenze. Sono esclusi dall'obbligo del registro, tra gli altri, gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a 8.000 litri anidri. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche: si tratta di una misura interdittiva che mira a tenere fuori dal mercato legale i soggetti che abbiano già dimostrato inaffidabilità fiscale.

La semplificazione per gli esercizi di vendita al dettaglio

Il comma 2-bis introduce una semplificazione significativa per i rivenditori al dettaglio di prodotti alcolici con contrassegno fiscale (inclusa la birra), fuori dai casi soggetti alla denuncia tradizionale. Questi soggetti non presentano denuncia all'ADM ma effettuano un'unica comunicazione di attività allo SUAP (Sportello unico per le attività produttive), che la trasmette all'ADM ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Questa soluzione rientra nel più ampio processo di semplificazione burocratica per le piccole imprese commerciali: il bar, la tavola calda, il supermercato che vende birra e vini imbottigliati con contrassegno non devono aprire un fascicolo specifico presso la dogana, ma è sufficiente la comunicazione SUAP già prevista per l'avvio dell'attività.

Implicazioni pratiche per distillerie, grossisti e dettaglianti

Per una distilleria o liquorificio che utilizza alcole già assoggettato ad accisa per la produzione di grappe e liquori, l'art. 29 impone la denuncia preventiva, la licenza fiscale e il registro di carico e scarico. La mancanza di denuncia o la gestione irregolare del registro costituisce violazione delle disposizioni TUA, accertabile dall'ADM e sanzionabile ai sensi delle norme speciali. I grossisti di bevande alcoliche devono verificare se i loro depositi rientrano nelle esenzioni del comma 3 o se sono soggetti all'obbligo. Per i rivenditori al dettaglio (bar, enoteche, supermercati) la regola generale è la comunicazione SUAP, salvo specifiche situazioni di deposito che superino le soglie di esenzione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la soglia che fa scattare la denuncia per i depositi di alcole denaturato?

L'art. 29, comma 2 prevede l'obbligo di denuncia per i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri. Al di sotto di questa soglia il deposito è esente. La soglia si riferisce alla quantità complessivamente detenuta nel deposito, non alle singole operazioni di acquisto o movimentazione.

Un bar che vende birra e vini imbottigliati deve presentare denuncia all'ADM?

No, se i prodotti recano il contrassegno fiscale. Ai sensi del comma 2-bis, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici con contrassegno e di birra (fuori dai casi del comma 2) presentano un'unica comunicazione di attività allo SUAP, che la trasmette all'ADM. Non è richiesta la licenza fiscale specifica né il registro di carico e scarico.

Cosa comporta avere una condanna per evasione dell'accisa sull'alcole?

L'art. 29, comma 4 prevede che la licenza fiscale sia revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Si tratta di una misura interdittiva che preclude l'accesso al mercato legale. La condanna deve essere definitiva per produrre questo effetto.

Il registro di carico e scarico è obbligatorio per tutti i soggetti che presentano la denuncia?

Sì, in linea di principio: l'art. 29, comma 4 lo richiede per tutti gli esercenti impianti e depositi obbligati alla denuncia. Tuttavia esistono eccezioni: ad esempio, gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a 8.000 litri anidri sono esclusi dall'obbligo del registro. Ulteriori eccezioni possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Un'enoteca che detiene oltre 50 litri di alcole non denaturato sfuso deve presentare denuncia?

Sì. Il comma 3, lettera b) esenta i depositi di alcole non denaturato in quantità non superiore a 50 litri. Superata tale soglia, il deposito è soggetto all'obbligo di denuncia e alla licenza fiscale. Un'enoteca che detiene alcole sfuso per uso interno (es. per la produzione di grappe in loco) che superi i 50 litri deve pertanto presentare denuncia all'Ufficio ADM territorialmente competente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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