← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sottopone il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e 27 11 21 00) ad accisa al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas estratto per uso proprio, con aliquote rinviate all'allegato I.
  • Definisce con precisione le nozioni di uso domestico, uso non domestico e uso promiscuo del gas naturale, determinanti per l'applicazione delle diverse aliquote d'accisa.
  • Individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa: principalmente chi fattura il gas ai consumatori finali, con diritto di rivalsa, e i soggetti che acquistano gas per uso proprio.
  • Prevede che per la detenzione e circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni ordinarie sul deposito fiscale (artt. 5 e 6), configurando un regime speciale.
  • Estende l'obbligo di registrazione presso l'ADM alle società designate da fornitori UE esteri che operano direttamente verso consumatori finali italiani.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 D.Lgs. 504/1995 — Gas naturale

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I vigenti a tale momento.

2. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l’applicazione dell’articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi.

3. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

4. È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell’uso domestico l’utilizzo del gas naturale destinato: a) alla combustione nei locali: 1) degli uffici pubblici; 2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva nonché degli studi professionali; 3) degli istituti di credito; 4) degli istituti di istruzione; b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici; c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.

5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l’impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.

6. È considerato uso promiscuo l’utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell’uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l’accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.

7. Sono obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che: a) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l’obbligo di registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell’inizio dell’attività di fornitura; b) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi.

8. Sono altresì obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio: a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; b) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, anche da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi; c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato.

9. I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

10. Si considerano consumatori finali di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

11. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Commento

Il gas naturale come prodotto energetico soggetto ad accisa

L'articolo 26 del D.Lgs. 504/1995 regolamenta il regime di accisa sul gas naturale, configurando un sistema impositivo differenziato per tipologia di uso finale che si discosta parzialmente dal modello generale delle accise sui prodotti energetici. Il gas naturale — identificato dai codici della nomenclatura combinata NC 27 11 11 00 (gas naturale liquefatto) e NC 27 11 21 00 (gas naturale allo stato gassoso) — è un prodotto energetico soggetto ad accisa ai sensi della direttiva 2003/96/CE (direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), che l'Italia ha recepito in questo testo unico.

Il presupposto impositivo del gas naturale è strutturato in modo peculiare rispetto ad altri prodotti energetici: l'accisa è esigibile al momento della fornitura al consumatore finale — non già alla produzione o all'immissione in consumo dal deposito fiscale — ovvero al momento del consumo per il gas estratto per uso proprio. Questa scelta segue la catena distributiva tipica del gas naturale, in cui il prodotto circola attraverso reti di gasdotti gestite da soggetti distinti dai fornitori al dettaglio, rendendo poco pratico il modello del deposito fiscale.

Il campo di applicazione: miscele e biomasse

Il comma 2 estende la disciplina dell'accisa alle miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70% in volume, considerate fiscalmente equivalenti al gas naturale. Per le miscele con contenuto inferiore al 70%, ferma restando l'applicazione dell'art. 21 (accisa sui prodotti energetici), le aliquote del gas naturale si applicano in misura proporzionale al contenuto di metano e altri idrocarburi. Questa disposizione intende evitare che la diluizione con altri gas possa costituire un meccanismo di elusione fiscale. Il comma 3 esclude dall'accisa le miscele gassose originate da biomassa destinate agli usi propri del produttore: si tratta di un'esenzione che incentiva l'autoconsumo di biometano, in linea con le politiche europee di transizione energetica.

Le definizioni di uso domestico, non domestico e promiscuo

La distinzione tra uso domestico e non domestico — cruciale perché alle due categorie si applicano aliquote differenti secondo l'allegato I — è definita analiticamente dal comma 4. L'uso domestico comprende gli impieghi nelle unità immobiliari abitative e loro pertinenze, ma si estende anche a una serie di categorie espressamente enumerate, tra cui gli uffici pubblici, gli uffici aziendali fuori dalle aree produttive, gli studi professionali, gli istituti di credito e gli istituti di istruzione. La ratio è quella di equiperare al consumo residenziale gli utilizzi che avvengono in contesti non produttivi.

Una fattispecie particolare riguarda il gas utilizzato per la produzione di energia termica destinata a terzi per usi domestici (comma 4, lettera b): anche in questo caso è classificato come uso domestico, con rilevanza nelle forniture di teleriscaldamento destinate a utenze residenziali.

L'uso non domestico (comma 5) comprende tutti gli impieghi non rientranti nel comma 4, nonché il gas impiegato in impianti cogenerativi per teleriscaldamento aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) della legge n. 10/1991, anche se la rete rifornisce utenze domestiche. Questo punto è particolarmente rilevante per gli operatori del settore della cogenerazione, che devono classificare correttamente i propri consumi ai fini dell'aliquota applicabile.

L'uso promiscuo (comma 6) ricorre quando lo stesso punto di riconsegna è utilizzato per impieghi soggetti a distinte aliquote o a regimi fiscali differenziati. In questo caso il soggetto obbligato, su richiesta del consumatore finale, applica l'accisa in proporzione ai quantitativi effettivamente impiegati nei diversi usi.

I soggetti obbligati al pagamento e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Il comma 7 individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa con diritto di rivalsa sui consumatori finali: sono principalmente i fornitori che fatturano il gas ai consumatori finali. Il sistema rispecchia la struttura del mercato liberalizzato del gas naturale, in cui i fornitori al dettaglio acquistano gas dai produttori o dai grossisti e lo rivendono agli utenti finali incorporando l'accisa nel corrispettivo. Le società designate da soggetti UE privi di sede in Italia che forniscono gas direttamente ai consumatori finali italiani devono registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura: l'obbligo di registrazione preventiva è un adempimento di natura autorizzatoria che condiziona la liceità dell'attività.

Il comma 8 identifica i soggetti obbligati per uso proprio: chi acquista gas tramite reti di gasdotti, chi acquista gas confezionato in bombole anche dall'estero, e chi estrae gas nel territorio nazionale. Questi soggetti sono direttamente responsabili verso l'erario senza il filtro del fornitore-intermediario.

Il regime speciale di detenzione e circolazione

Il comma 11 stabilisce espressamente che per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni degli articoli 5 (deposito fiscale e depositario autorizzato) e 6 (circolazione in regime sospensivo). Il gas naturale è quindi sottratto al regime del deposito fiscale e della circolazione con e-AD, in quanto la natura del prodotto — trasportato via gasdotto in modo continuo e non fisicamente immagazzinabile in modo paragonabile ai prodotti liquidi — rende inapplicabile la logistica del deposito fiscale tradizionale. Le modalità di accertamento, pagamento e controllo sono invece regolate dall'articolo 26-ter, richiamato dai commi 7 e 8.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando sorge l'obbligo di pagare l'accisa sul gas naturale?

L'accisa è esigibile al momento della fornitura al consumatore finale. Per il gas estratto per uso proprio, sorge al momento del consumo. Non si applica quindi il modello dell'immissione in consumo dal deposito fiscale tipico di altri prodotti energetici.

Un ufficio aziendale situato fuori dallo stabilimento produttivo è considerato uso domestico o non domestico ai fini dell'accisa sul gas?

È considerato uso domestico ai sensi dell'art. 26, comma 4, lettera a), numero 2. La norma equipara agli usi abitativi gli uffici aziendali posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende. Gli uffici all'interno dell'area produttiva sono invece uso non domestico.

Un fornitore europeo senza sede in Italia può vendere gas direttamente ai consumatori finali italiani?

Sì, ma deve designare una società con sede legale in Italia come soggetto obbligato all'accisa. Questa società designata ha l'obbligo di registrarsi presso l'ADM prima di iniziare l'attività di fornitura, ed è il responsabile fiscale dell'imposta con diritto di rivalsa sui consumatori.

Al gas naturale si applicano le regole sul deposito fiscale e sulla circolazione in regime sospensivo?

No. L'art. 26, comma 11 esclude espressamente l'applicazione degli artt. 5 e 6 del T.U.A., che regolano il deposito fiscale e la circolazione in sospensiva. Il gas naturale ha un regime di detenzione e circolazione speciale, disciplinato dall'art. 26-ter.

Come si tratta fiscalmente il gas naturale prodotto da biomassa destinato all'autoconsumo?

Le miscele gassose originate da biomassa destinate agli usi propri del soggetto che le produce non sono sottoposte ad accisa (art. 26, comma 3). L'esenzione si applica solo all'autoconsumo: i quantitativi ceduti a terzi sono invece soggetti alla disciplina ordinaria.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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