- Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici già assoggettati ad accisa devono denunciare l'esercizio all'ufficio ADM competente per territorio, indipendentemente dalla capacità del deposito.
- L'obbligo di denuncia si estende agli esercenti depositi privati/agricoli/industriali con capacità superiore a 10 m³, agli impianti di distribuzione stradale di carburanti e agli apparecchi di distribuzione automatica collegati a serbatoi di capacità globale superiore a 5 m³.
- I soggetti obbligati alla denuncia e in possesso di provvedimento autorizzativo sono muniti di licenza fiscale e tenuti alla contabilizzazione su registro di carico e scarico, con eccezioni per alcune categorie di depositi minori e di gas di petrolio liquefatti.
- La licenza fiscale può essere negata, sospesa o revocata in presenza di condizioni soggettive ostative (pregiudizi penali, insolvenza) o, per benzina e gasolio, di carenza dei requisiti tecnico-organizzativi minimi.
- I prodotti energetici assoggettati ad accisa circolano con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12; il trasferimento tra depositi commerciali va comunicato telematicamente all'ADM dal mittente e confermato dal destinatario entro lo stesso giorno.
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ( Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 – Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.
2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi.
3. Sono esentate dall’obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell’ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell’intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze. 4-ter. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l’accesso presso l’impianto per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l’impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l’esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall’art. 4. 6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell’esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell’articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell’amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell’esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell’impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza.
8. Gli prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall’art. 12. Sono esclusi da tale obbligo… i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all’arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 25 L. 184/1983: Pronuncia sull'adozione dopo l'affidamento
- Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 — Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Art. 25 Cod. Amb. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
- Art. 25 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
- Art. 25 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro e confisca per equivalente)
- Art. 25 D.Lgs. 209/2005 — Rappresentante per la gestione dei sinistri
Commento
Ambito applicativo: depositi di prodotti già assoggettati ad accisa
L'articolo 25 del D.Lgs. 504/1995 (TUA) si colloca nella disciplina dei prodotti energetici che hanno già pagato l'accisa e non circolano più in regime sospensivo. A differenza dei depositi fiscali — che operano «a monte» del momento impositivo, con l'accisa sospesa — i depositi commerciali disciplinati da questo articolo detengono prodotti per i quali l'imposta è già stata assolta. La norma regolamenta quindi la fase «a valle» della filiera: la distribuzione, lo stoccaggio commerciale e la vendita al dettaglio di carburanti e altri prodotti energetici tassati.
La rubrica — «deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa» — richiama implicitamente la distinzione fondamentale del TUA tra regime sospensivo (art. 6) e circolazione post-immissione in consumo (questo articolo), con regole radicalmente diverse per quanto riguarda i documenti di accompagnamento e le garanzie.
L'obbligo di denuncia: soggetti e soglie
Il comma 1 stabilisce l'obbligo generale per gli esercenti depositi commerciali di denunciare l'esercizio all'ufficio ADM competente per territorio, senza alcuna soglia dimensionale minima: qualunque deposito commerciale di prodotti energetici soggetti ad accisa deve essere denunciato, anche se di modesta capacità.
Il comma 2 estende l'obbligo ad ulteriori categorie di operatori:
Il comma 3 prevede esoneri per le amministrazioni dello Stato (per i depositi di loro pertinenza) e per gli esercenti depositi per la vendita al minuto quando la quantità detenuta non supera complessivamente 500 kg: una soglia pensata per i piccoli rivenditori (es. ferramenta, cooperative agricole) che tengono piccole scorte di lubrificanti o combustibili.
Licenza fiscale e registro di carico e scarico
Il comma 4 è la disposizione cardine dal punto di vista degli adempimenti amministrativi. I soggetti obbligati alla denuncia che sono in possesso del provvedimento autorizzativo (rilasciato ai sensi della normativa sull'installazione e gestione di impianti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali) ricevono una licenza fiscale, valida fino a revoca. La licenza è abbinata all'obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui annotare tutti i movimenti del prodotto.
Fanno eccezione all'obbligo del registro:
Per le categorie più piccole (depositi da 10 a 25 m³ e impianti automatici con serbatoi da 5 a 10 m³), dal 1° gennaio 2021 è sufficiente una comunicazione di attività in luogo della denuncia, con attribuzione di un codice identificativo e tenuta del registro con modalità semplificate da stabilirsi con determinazione del direttore ADM.
Il comma 4-bis introduce per gli impianti di distribuzione stradale (lettere b) specifiche modalità di annotazione nel registro: quantitativi ricevuti distinti per qualità e, a fine giornata, lettura del contatore totalizzatore per ogni colonnina e per ogni tipo di carburante. Entro 30 giorni dalla chiusura annuale, va trasmesso all'ADM un prospetto riepilogativo con evidenziazione di rimanenze contabili, effettive e relative differenze. Il comma 4-ter consente all'ADM di introdurre modalità telematiche sostitutive del registro per gli impianti in modalità self-service.
Intestazione della licenza e responsabilità solidale
Il comma 5 disciplina i casi in cui il deposito è gestito da un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile. Per i depositi commerciali e privati/agricoli/industriali in locazione, la licenza è rilasciata al locatario, al quale incombe l'obbligo del registro. Per gli impianti di distribuzione stradale, la licenza è intestata al titolare della gestione (gestore), non necessariamente al titolare della concessione (es. compagnia petrolifera). Tra il titolare della concessione e il titolare della gestione vige una responsabilità solidale agli effetti fiscali: entrambi rispondono degli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto.
Condizioni ostative al rilascio, sospensione e revoca della licenza
I commi 6-bis e 6-ter disciplinano le ipotesi in cui la licenza non può essere rilasciata o deve essere sospesa/revocata. Il comma 6-bis rinvia alle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 23 commi 6-9 (pregiudizi penali per reati tributari, dichiarazioni di fallimento, misure antimafia), estendendole alle persone fisiche che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle persone giuridiche interessate.
Il comma 6-ter introduce una causa ostativa specifica per i depositi di benzina e gasolio: la mancanza dei requisiti tecnico-organizzativi minimi (capacità dei serbatoi, servizi strumentali, sostenibilità economica), da verificarsi sulla base di specifiche ADM. Inoltre, i soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio devono darne preventiva comunicazione all'ADM, che può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività entro 60 giorni dalla comunicazione (o, se successiva, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive).
Il comma 7 riguarda la sospensione giudiziaria della licenza: in presenza di procedimento penale per delitti in materia di accisa punibili con reclusione non inferiore a un anno nel minimo, la licenza può essere sospesa anche su richiesta dell'autorità penale. La sospensione dura fino alla sentenza di proscioglimento o assoluzione; la condanna comporta la revoca definitiva.
Circolazione e comunicazione telematica tra depositi
I commi 8 e 9 disciplinano la fase della circolazione dei prodotti già tassati. I prodotti energetici assoggettati ad accisa circolano con il documento di accompagnamento di cui all'art. 12 TUA (diverso dall'e-AD del regime sospensivo): si tratta di un documento semplificato rispetto all'e-AD, che accompagna fisicamente la merce. Fanno eccezione i GPL per uso combustione ceduti dagli esercenti la vendita al minuto.
Il trasferimento tra depositi commerciali deve essere comunicato telematicamente dal mittente prima della spedizione e confermato all'arrivo dal destinatario entro lo stesso giorno di ricezione, agli uffici ADM nella cui circoscrizione sono ubicati i depositi interessati. Questa duplice comunicazione telematica crea un flusso informativo in tempo reale che consente all'ADM di monitorare la movimentazione di carburanti sul mercato interno, con particolare rilevanza nella lotta alle frodi carosello sui prodotti energetici.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra deposito fiscale e deposito commerciale di prodotti energetici?
Il deposito fiscale (art. 5 TUA) opera in regime sospensivo: l'accisa non è ancora stata pagata e il depositario autorizzato deve prestare garanzia. Il deposito commerciale disciplinato dall'art. 25 TUA opera invece su prodotti già assoggettati ad accisa, per i quali l'imposta è stata assolta: non vi è regime sospensivo, la garanzia non è richiesta (salvo per i prodotti denaturati), ma sono previsti specifici obblighi di denuncia, licenza fiscale e registro di carico e scarico.
Un agricoltore con un serbatoio di gasolio agevolato da 8 m³ deve fare la denuncia all'ADM?
No. L'obbligo di denuncia per i depositi per uso privato, agricolo o industriale scatta dalla capacità superiore a 10 m³ (comma 2, lettera a). Un serbatoio di 8 m³ è sotto soglia e non richiede denuncia né licenza fiscale. Se però il serbatoio supera i 10 m³ e non supera i 25 m³, dal 2021 è sufficiente una comunicazione di attività semplificata anziché la denuncia piena.
Cosa rischia il gestore di un distributore stradale che non trasmette all'ADM la comunicazione del trasferimento di carburante tra depositi?
La comunicazione telematica preventiva del mittente e la conferma dell'arrivo da parte del destinatario (comma 9) sono obblighi formali la cui violazione può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal TUA. In presenza di illeciti che configurano sottrazione al pagamento dell'imposta, si applicano le sanzioni più gravi degli artt. 40 e seguenti, compresa eventualmente la revoca della licenza fiscale.
La licenza fiscale può essere negata o revocata per motivi diversi da quelli penali?
Sì. Il comma 6-ter prevede che, per i depositi di benzina e gasolio, la licenza possa essere negata anche ai soggetti privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi (capacità serbatoi, servizi strumentali, sostenibilità economica) stabiliti da provvedimento ADM. Questa disposizione mira a contrastare l'insediamento di depositi commerciali 'di facciata' privi di reale struttura operativa, fenomeno spesso collegato a frodi fiscali sui carburanti.
I GPL per uso combustione venduti al dettaglio seguono le stesse regole degli altri carburanti?
No. Gli esercenti la vendita al minuto di GPL per uso combustione godono di un regime semplificato: in luogo della denuncia presentano una comunicazione di attività, sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, e i prodotti ceduti da questi esercenti al minuto sono esclusi dall'obbligo del documento di accompagnamento durante la circolazione (comma 8).
Vedi anche