- Il regime del deposito fiscale è consentito per raffinerie, stabilimenti di produzione di prodotti energetici e impianti petrolchimici, subordinatamente al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
- Per i depositi commerciali di GPL con capacità inferiore a 400 m³ e di altri prodotti energetici inferiore a 10.000 m³, l'autorizzazione richiede effettive necessità operative e ulteriori condizioni specifiche (forniture in esenzione ≥ 30% o dipendenza da un altro deposito fiscale).
- L'autorizzazione è negata, sospesa o revocata in presenza di condanne penali definitive per reati tributari, finanziari e fallimentari o di procedure concorsuali in corso o concluse nell'ultimo quinquennio.
- L'ADM verifica la permanenza delle condizioni richieste e può sospendere l'autorizzazione fino a un anno in caso di perdita dei requisiti, con obbligo di garanzia mensile pari al 100% dell'accisa dovuta.
- L'ADM può prescrivere strumenti di misura e campionamento e accedere direttamente ai sistemi informatizzati di controllo dei prodotti energetici.
- L'articolo non si applica a gas naturale, carbone, lignite e coke.
Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di prodotti energetici
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Il regime del deposito fiscale è consentito: a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5; b) per gli impianti petrolchimici.
2. L’esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio; b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.
5. L’esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 è subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.
6. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’ articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell’ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.
7. L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell’ articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.
8. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall’Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell’ articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L’autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’ articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l’istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l’autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
12. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l’autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all’emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell’esercente il deposito, la licenza di cui all’articolo 25, comma 4. In luogo della predetta sospensione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l’attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l’assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un’apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell’esercente il deposito, la licenza di cui all’articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia.
13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell’impiego dei prodotti energetici, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può prescrivere l’installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l’impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell’articolo 8-bis.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704).
Stesso numero, altri codici
- Articolo 23 L. 184/1983: Revoca dell'affidamento preadottivo
- Art. 23 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi degli importatori
- Art. 23 Cod. Amb. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
- Art. 23 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione
- Art. 23 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
- Art. 23 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
Commento
Il deposito fiscale: cuore del regime sospensivo per i prodotti energetici
L'articolo 23 del D.Lgs. 504/1995 è la norma cardine per la gestione in regime di deposito fiscale dei prodotti energetici in Italia. Il deposito fiscale è l'istituto che consente ai produttori, raffinatori e grandi commercianti di carburanti e oli minerali di detenere, trasformare e movimentare i prodotti energetici in regime sospensivo, ovvero senza che l'accisa sia ancora divenuta esigibile. L'imposta sorgerà solo al momento dell'immissione in consumo, cioè all'uscita dal deposito fiscale verso la rete di distribuzione o verso il consumatore finale.
Il depositario autorizzato — soggetto che ha ottenuto il necessario titolo abilitativo dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) — è il fulcro del sistema: è responsabile delle accise sui prodotti presenti nel deposito, deve prestare le garanzie richieste, deve tenere la contabilità fiscale e deve operare nel rispetto delle prescrizioni normative e delle istruzioni operative dell'ADM. La perdita di questo status comporta conseguenze di enorme rilievo economico, poiché l'intera gestione del deposito viene paralizzata.
Ambito soggettivo e oggettivo: chi può gestire un deposito fiscale
Il comma 1 individua le categorie di impianti per i quali il regime del deposito fiscale è consentito di diritto (non meramente facoltativo):
Per questi impianti l'esercizio in regime di deposito fiscale è strutturale: la loro stessa attività produttiva o di raffinazione implica la necessità di gestire in sospensiva quantitativi enormi di prodotti, il cui trattamento fiscale non potrebbe che essere differito all'immissione in consumo.
Il comma 17 introduce un'importante esclusione: la disciplina dell'articolo non si applica al gas naturale (NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (NC 2701), alla lignite (NC 2702) e al coke (NC 2704), che sono soggetti a regimi fiscali speciali.
Depositi commerciali: le soglie dimensionali e le condizioni per l'autorizzazione
I commi 3 e 4 disciplinano la possibilità di gestire depositi commerciali (non di produzione) in regime di deposito fiscale, con soglie dimensionali differenziate:
Comma 3 — depositi «grandi»: può essere autorizzata la gestione in regime di deposito fiscale per depositi commerciali di GPL con capacità non inferiore a 400 m³ e per altri prodotti energetici con capacità non inferiore a 10.000 m³, sempre che sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto. La valutazione dell'ADM è quindi discrezionale e richiede che il richiedente dimostri concretamente la necessità operativa.
Comma 4 — depositi «piccoli»: per i depositi sotto soglia (GPL < 400 m³; altri prodotti energetici < 10.000 m³), l'autorizzazione è ancora più selettiva e richiede, oltre alle necessità operative del comma 3, almeno una delle seguenti condizioni aggiuntive:
Queste condizioni mirano a evitare la proliferazione di depositi fiscali di piccola dimensione che non abbiano una vera giustificazione economico-operativa nel sistema della sospensiva, con conseguente difficoltà di controllo da parte dell'ADM.
Requisiti soggettivi: le cause ostative all'autorizzazione
Il comma 6 introduce un sistema articolato di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione al deposito fiscale, che si riflettono nei commi seguenti come cause di sospensione e revoca. L'autorizzazione è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio precedente la richiesta, sia stata pronunciata:
L'autorizzazione è altresì negata ai soggetti in procedure concorsuali in corso o concluse nell'ultimo quinquennio, nonché a chi abbia commesso violazioni gravi e ripetute alle discipline delle accise, dell'IVA e dei tributi doganali, per le quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
Nel caso di persone giuridiche (comma 11), le cause ostative si estendono ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione: regime cautelare e definitivo
I commi 7, 8 e 9 disciplinano il regime della sospensione e revoca dell'autorizzazione:
Perdita dei requisiti operativi e regime transitorio con garanzia rafforzata
Il comma 12 disciplina una situazione di grande rilevanza pratica: il caso in cui un deposito fiscale autorizzato ai sensi del comma 4 (deposito piccolo con condizioni specifiche) perda nel tempo i requisiti per i quali era stato autorizzato.
Il meccanismo è il seguente: l'ADM verifica la permanenza dei requisiti; se constata il venir meno delle condizioni, sospende l'autorizzazione e concede un anno per il ripristino. In alternativa alla sospensione, l'ADM può — su istanza del depositario — consentire la prosecuzione dell'attività per dodici mesi con una garanzia rafforzata mensile pari al 100% dell'accisa sui prodotti estratti nel mese precedente, in denaro o titoli di Stato. Se i requisiti non vengono ripristinati entro i dodici mesi, l'autorizzazione viene revocata definitivamente. Il depositario può in ogni caso richiedere la conversione in licenza ex articolo 25, comma 4.
Poteri di controllo dell'ADM e sistemi informatizzati
I commi 13 e 14 attribuiscono all'ADM penetranti poteri di controllo sulla gestione fisica e contabile dei prodotti energetici nei depositi fiscali:
Quest'ultima disposizione ha un impatto operativo significativo per le grandi raffinerie e i grandi depositi: l'ADM può leggere in tempo reale i dati di produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, integrando il controllo documentale tradizionale con un monitoraggio continuo e automatizzato.
Infine, il comma 15 vieta la detenzione di prodotti energetici ad imposta assolta all'interno dei recinti dei depositi fiscali, salvo quelli strettamente necessari al funzionamento degli impianti (determinati dall'ADM) e quelli ricevuti ai sensi dell'articolo 8-bis (reintroduzione di prodotti già immessi in consumo).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali depositi commerciali di prodotti energetici possono essere autorizzati al regime di deposito fiscale?
Possono essere autorizzati i depositi commerciali di GPL con capacità non inferiore a 400 m³ e di altri prodotti energetici con capacità non inferiore a 10.000 m³ (comma 3), se sussistono effettive necessità operative. Per depositi di dimensioni inferiori (comma 4) occorre anche che il deposito effettui forniture in esenzione/agevolate o trasferimenti intra-UE per almeno il 30% delle estrazioni biennali, oppure che sia satellite di un deposito fiscale nelle vicinanze.
Un precedente penale tributario impedisce definitivamente di gestire un deposito fiscale?
La condanna irrevocabile o il patteggiamento definitivo per reati tributari, finanziari o fallimentari nel quinquennio precedente la richiesta comporta il diniego dell'autorizzazione. Se la condanna sopravviene durante l'esercizio, l'autorizzazione viene revocata. Si tratta di misure automatiche che non ammettono valutazioni discrezionali sull'entità del reato.
Cosa succede se un deposito fiscale perde i requisiti del comma 4 per cui era stato autorizzato?
L'ADM verifica la perdita dei requisiti e sospende l'autorizzazione per un anno. Il depositario può chiedere di continuare l'attività con una garanzia mensile pari al 100% dell'accisa sui prodotti estratti il mese precedente. Decorso l'anno senza ripristino dei requisiti, l'autorizzazione è revocata e può essere rilasciata una licenza ordinaria ex articolo 25, comma 4.
L'ADM può accedere in tempo reale ai sistemi informatici di un deposito fiscale?
Sì. L'articolo 23, comma 14, attribuisce all'ADM il potere di accedere autonomamente e direttamente ai sistemi informatizzati di controllo in tempo reale degli impianti dotati di tale sistema, per rilevare i dati necessari all'accertamento e alla liquidazione dell'accisa.
L'articolo 23 si applica anche al gas naturale e al carbone?
No. Il comma 17 esclude espressamente dall'ambito di applicazione dell'articolo 23 il gas naturale (NC 2711 11 00 e 2711 21 00), il carbone (NC 2701), la lignite (NC 2702) e il coke (NC 2704), che sono disciplinati da regimi specifici.
Vedi anche