- L'articolo definisce la categoria dei prodotti energetici (comma 1) tramite codici della Nomenclatura Combinata (NC), distinguendo quelli assoggettati ad accisa secondo l'allegato I (comma 2) da quelli soggetti a mera vigilanza fiscale.
- I prodotti NC non elencati al comma 2, se usati come carburante o combustibile, sono tassati con l'aliquota del prodotto equivalente; quelli usati come additivi o per aumentare il volume dei carburanti seguono la stessa logica.
- Per carbone, lignite e coke (NC 2701, 2702 e 2704) il meccanismo di riscossione è speciale: il tributo è versato da società registrate presso l'ADM in rate trimestrali di acconto e saldo annuale.
- I prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica sono tassati secondo aliquote ambientali specifiche, con riduzioni del 30% per l'autoproduzione e consumi specifici convenzionali dettagliati.
- In caso di miscelazione autorizzata di prodotti energetici tra loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
Testo dell'articoloVigente
Art. 21 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti sottoposti ad accisa
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Si intendono per prodotti energetici: a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715; c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; e) i prodotti di cui al codice NC 3403; f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;, g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell’allegato I: a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59); b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49); c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25); d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69); f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00); g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l’aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
4. È sottoposto ad accisa, con l’aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. È sottoposto ad accisa, con l’aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l’aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l’applicazione dell’aliquota di cui all’allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell’imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l’importatore ovvero l’acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi della Comunità europea a sostituire la società registrata nell’assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l’estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.
7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l’obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell’accisa, determinata, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell’imposta dovuta nell’anno precedente. Per il primo anno di attività l’importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell’imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43.
8. L’imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell’anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell’anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell’attività del soggetto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell’allegato I; le stesse aliquote sono applicate: a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. 9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. 9-bis.1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh; b) gas naturale: 0,250 mc/kWh; c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh; d) gasolio: 0,212 kg/kWh; e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221 kg/kWh; f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh. 9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,211 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh. 9-quater. Ai prodotti energetici, diversi da quelli per i quali sono stabilite, nell’allegato I, specifiche aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, sono applicate le medesime aliquote in base al criterio di equivalenza in tale particolare impiego; a tal fine sono utilizzati i consumi specifici convenzionali previsti, per il prodotto equivalente, dal comma 9-bis.1, in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal comma 9-ter, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite nell’allegato I per l’olio combustibile destinato a tali impieghi. 9-quinquies. Nel caso di produzione di sola energia elettrica, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al comma 9-bis.1 possono essere utilizzati, su richiesta dell’esercente l’impianto di produzione, consumi specifici medi determinati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con il medesimo esercente.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri della Comunità europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13: a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50; c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi; d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29; e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00; h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l’imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 21 L. 184/1983: Revoca dello stato di adottabilità
- Art. 21 Reg. (UE) 2024/1689 — Cooperazione con le autorità competenti
- Art. 21 Cod. Amb. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- Art. 21 D.Lgs. 148/2015 — Causali di intervento
- Art. 21 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione del sequestro
- Art. 21 D.Lgs. 209/2005 — Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
Commento
Ambito oggettivo: la definizione di prodotti energetici
L'articolo 21 del D.Lgs. 504/1995 è la norma definitoria fondamentale per i prodotti energetici nel sistema delle accise. Il comma 1 individua i prodotti energetici tramite il riferimento ai codici della Nomenclatura Combinata (NC) dell'Unione europea, lo strumento tariffario doganale che classifica tutte le merci. Rientrano nella categoria prodotti molto eterogenei: oli vegetali destinati a combustione (NC 1507-1518), prodotti petroliferi e carboniosi (NC 2701-2715), idrocarburi (NC 2901-2902), alcol metilico non sintetico per combustione (NC 2905 11 00), preparazioni lubrificanti e oli (NC 3403, 3811, 3817) e certi preparati misti (NC 3824 90 99).
La mera classificazione doganale in uno dei codici NC del comma 1 non comporta automaticamente l'assoggettamento ad accisa: per alcuni prodotti è necessario che siano destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile. Questo criterio funzionale è rilevante ad esempio per gli oli vegetali (NC 1507-1518) e per i preparati di NC 3824 90 99, che sono soggetti ad accisa solo se usati o venduti come combustibile.
Prodotti energetici tassati secondo l'allegato I
Il comma 2 individua i prodotti energetici assoggettati ad accisa con le aliquote stabilite nell'allegato I al Testo Unico. L'elenco comprende:
Le aliquote dell'allegato I differenziano per uso (carburante per motori, combustibile per riscaldamento, produzione di energia elettrica) e per tipo di prodotto. Il legislatore non stabilisce le aliquote nel corpo dell'articolo ma rinvia espressamente all'allegato, garantendo flessibilità per eventuali revisioni future senza modificare il testo normativo.
La clausola di estensione per prodotti equivalenti
I commi 3, 4 e 5 introducono una clausola di estensione fondamentale per prevenire l'elusione fiscale mediante l'impiego di prodotti non nominativamente elencati:
Il criterio dell'«equivalenza» è determinato dall'ADM in funzione delle caratteristiche tecniche del prodotto e del suo utilizzo effettivo. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha potere di accertamento e può applicare l'aliquota del prodotto equivalente anche in presenza di classificazioni doganali fuorvianti.
Il regime speciale per carbone, lignite e coke
Il comma 6 disciplina un meccanismo di riscossione peculiare per carbone, lignite e coke (lett. h del comma 2). L'accisa non è versata dal depositario fiscale ma da società con sede legale in Italia registrate presso l'Ufficio ADM competente, al momento della fornitura. L'ADM può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore o l'acquirente comunitario a sostituire la società registrata. Si considera fornitura anche l'estrazione o produzione per uso proprio.
Le società registrate devono prestare una cauzione (comma 7) pari a un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente (o, per il primo anno, calcolata sui dati comunicati alla registrazione). Il pagamento avviene tramite acconti trimestrali (comma 8), calcolati sui quantitativi forniti nell'anno precedente, con versamento a saldo entro il primo trimestre dell'anno successivo e presentazione di apposita dichiarazione annuale. In caso di cessazione dell'attività, la dichiarazione e il saldo vanno effettuati entro due mesi dalla cessazione.
Prodotti energetici per la produzione di energia elettrica
I commi da 9 a 9-quinquies disciplinano le aliquote applicabili ai prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica. Si tratta di aliquote speciali «per motivi di politica ambientale» (comma 9), diverse da quelle per uso carburante o riscaldamento. Aspetti chiave:
Circolazione intracomunitaria e miscelazione
Il comma 10 elenca i prodotti energetici per i quali si applicano i controlli e le disposizioni sulla circolazione intracomunitaria previsti dal Titolo I (e-AD, garanzie, registrazione). Non tutti i prodotti del comma 1 sono soggetti a questo regime: per alcuni (es. i prodotti NC 2710 11 21/25 e 2710 19 29) il controllo intracomunitario si applica solo ai movimenti commerciali sfusi. Il comma 11 prevede la possibilità di esoneri parziali tramite accordi bilaterali tra Stati membri, per prodotti non tassati ai sensi del comma 2.
Il comma 12 stabilisce che in caso di miscelazione autorizzata di prodotti energetici tra loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante: si applica l'aliquota corrispondente al prodotto che la miscela rappresenta fiscalmente, evitando strategie di «diluizione» dell'accisa. Il comma 13 esclude dall'applicazione dei commi 2-5 i prodotti energetici usati per la riduzione chimica, in processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici (codice NACE DI 26). Il comma 14 precisa che le aliquote a volume si calcolano alla temperatura di 15°C e alla pressione normale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Tutti i prodotti con codice NC tra 1507 e 2715 sono soggetti ad accisa?
No. Essere classificati in uno dei codici NC del comma 1 è condizione necessaria ma non sempre sufficiente. Per molti prodotti (es. oli vegetali NC 1507-1518, preparati NC 3824 90 99) l'accisa scatta solo se destinati ad essere usati come carburante o combustibile. I prodotti del comma 1 non compresi nell'elenco del comma 2 sono soggetti a mera vigilanza fiscale, salvo l'utilizzo come carburante o combustibile.
Come funziona la 'clausola di equivalenza' per prodotti non elencati?
Qualsiasi prodotto — anche estraneo alle liste NC del comma 1 — che venga usato come carburante per motori, come additivo o per aumentare il volume dei carburanti è tassato con l'aliquota del carburante equivalente. Lo stesso vale per gli idrocarburi usati come combustibile per riscaldamento. L'ADM determina il prodotto equivalente di riferimento in base alle caratteristiche tecniche.
Chi versa l'accisa su carbone e coke e con quali modalità?
L'accisa su carbone, lignite e coke (NC 2701, 2702, 2704) è versata da società con sede legale in Italia registrate presso l'ADM, al momento della fornitura. Il pagamento avviene in acconti trimestrali calcolati sui quantitativi dell'anno precedente, con saldo entro il primo trimestre dell'anno successivo. Le società devono prestare una cauzione pari a un quarto dell'imposta annua.
Quali aliquote si applicano ai combustibili per produzione di energia elettrica?
Si applicano aliquote speciali 'per motivi di politica ambientale' indicate nell'allegato I. Per l'autoproduzione di energia elettrica le aliquote sono applicate nella misura del 30%. I quantitativi di combustibile sono determinati tramite consumi specifici convenzionali stabiliti dall'art. 21, commi 9-bis.1 (produzione sola EE) e 9-ter (cogenerazione), con possibilità di misure alternative tramite marce controllate in contradditorio con l'ADM.
Cosa succede se mescolo prodotti energetici diversi?
In caso di miscelazione autorizzata di prodotti energetici tra loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante (comma 12). Si applica cioè l'aliquota del prodotto che la miscela rappresenta fiscalmente: non è possibile ridurre l'accisa 'diluendo' un prodotto più tassato con uno meno tassato.
Vedi anche