- Per i prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro e acquistati da privati per uso proprio e trasportati personalmente, l'accisa è dovuta esclusivamente nello Stato membro di acquisto, non in Italia.
- La norma fissa quantitativi-soglia indicativi per distinguere l'uso proprio dal fine commerciale: 10 litri di bevande spiritose, 90 litri di vino, 110 litri di birra, 800 sigarette, ecc.
- Il superamento dei quantitativi-soglia, le modalità di trasporto, la natura del prodotto e l'attività commerciale del detentore sono elementi che possono qualificare l'acquisto come a fini commerciali, con applicazione dell'art. 10.
- Il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio normale o dal bidone di scorta (max 10 litri) è considerato «atipico» e soggetto alle disposizioni per gli acquisti commerciali.
- Le disposizioni non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 11 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi: a) bevande spiritose, 10 litri; b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri; c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante; d) birra, 110 litri; e) sigarette, 800 pezzi; f) sigaretti, 400 pezzi; g) sigari, 200 pezzi; h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all’ articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un’accisa inferiore a quanto indicato dall’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo è ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.
3. Al fine della determinazione dell’uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l’oggetto dell’eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall’eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori economici.
5. Ai fini del comma 4 sono considerati ‘serbatoi normalì di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati ‘serbatoi normalì i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 è considerato ‘contenitore per usi specialì qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 11 L. 184/1983: Adottabilità in assenza dei genitori o per mancato riconoscimento
- Art. 11 Reg. (UE) 2024/1689 — Documentazione tecnica
- Art. 11 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento
- Art. 11 D.Lgs. 148/2015 — Causali
- Art. 11 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione
- Art. 11 D.Lgs. 209/2005 — Attività assicurativa
Commento
Il principio di tassazione nello Stato di acquisto per i privati
L'articolo 11 del D.Lgs. 504/1995 recepisce il principio fondamentale del mercato unico europeo secondo cui, per le vendite a distanza e per gli acquisti effettuati fisicamente da privati in un altro Stato membro, l'accisa è dovuta una sola volta, nello Stato membro in cui avviene l'acquisto e l'immissione in consumo. Tale principio, sancito dalla direttiva armonizzata sulle accise, evita la doppia imposizione e riflette l'idea che il prodotto sia già stato tassato nel paese d'acquisto.
Affinché operi questa regola, devono ricorrere tre condizioni cumulative: i prodotti devono essere stati assoggettati ad accisa nello Stato membro di acquisto; l'acquisto deve essere effettuato da un privato (non da un operatore commerciale); i prodotti devono essere acquistati per uso proprio e trasportati personalmente dallo stesso acquirente. Se manca anche uno solo di questi elementi, si applicano le disposizioni previste per gli acquisti commerciali (art. 10), con conseguente assoggettamento ad accisa in Italia.
I quantitativi-soglia indicativi e la loro funzione
Il comma 2 elenca i quantitativi entro i quali i prodotti si presumono acquistati per uso proprio. Si tratta di soglie indicative — non assolute — che l'amministrazione doganale utilizza come primo parametro di valutazione:
Questi quantitativi riflettono quelli stabiliti dalla normativa europea armonizzata. Per le sigarette, il comma 2-bis introduce una riduzione a 300 pezzi per gli acquisti provenienti da Stati membri che applicano un'accisa inferiore alla soglia minima comunitaria prevista dalla direttiva 92/79/CEE: i singoli Stati sono individuati annualmente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) con proprio provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Criteri sostanziali per valutare l'uso proprio o commerciale
Il comma 3 prevede che, per determinare se l'acquisto sia effettivamente per uso proprio, si tengano in considerazione anche:
L'ADM esercita un ampio potere valutativo: anche al di sotto delle soglie del comma 2, l'acquisto può essere considerato a fini commerciali se gli elementi complessivi lo indicano. Parimenti, il superamento dei quantitativi-soglia non è automaticamente qualificante come commerciale, ma sposta significativamente l'onere della prova sul soggetto controllato.
Il trasporto «atipico» di prodotti energetici
Il comma 4, secondo e terzo periodo, disciplina specificamente il caso dei prodotti energetici trasportati da privati o per loro conto. Viene considerato trasporto atipico — e quindi soggetto alle disposizioni commerciali dell'art. 10 — il trasporto di carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali permanentemente installati dal costruttore o dall'eventuale bidone di scorta di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne di operatori economici.
Il comma 5 chiarisce cosa si intende per «serbatoi normali»: si tratta di quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo, che consentono l'utilizzo diretto del carburante per la trazione o per i sistemi di refrigerazione/altri sistemi durante il trasporto. Rientrano nel concetto anche i serbatoi di gas installati su veicoli a motore a gas e quelli installati permanentemente sui contenitori per usi speciali.
La ratio è chiara: evitare che privati trasportino quantitativi rilevanti di carburante in taniche o contenitori appositamente predisposti, eludendo l'accisa italiana beneficiando di prezzi più bassi in altri paesi. L'ADM può procedere al sequestro e all'accertamento dell'accisa dovuta in Italia.
Prodotti non unionali: esclusione dall'ambito applicativo
Il comma 5-bis esclude espressamente dall'ambito applicativo dell'art. 11 i prodotti non unionali sottoposti ad accisa, ossia i prodotti provenienti da paesi terzi non ancora sdoganati o in posizione doganale non unionale. Per questi prodotti valgono le ordinarie regole doganali e di accisa all'importazione, senza che operi il principio di tassazione nel paese di acquisto tipico degli scambi intracomunitari.
Implicazioni pratiche per i viaggiatori e per i controlli dell'ADM
Per i cittadini europei che viaggiano tra gli Stati membri, l'art. 11 offre la possibilità di acquistare prodotti soggetti ad accisa in altri paesi — beneficiando eventualmente di aliquote inferiori — senza dovere un'ulteriore accisa in Italia, purché restino entro i quantitativi indicativi e sussistano le condizioni dell'uso proprio. I controlli dell'ADM ai valichi di frontiera terrestri e negli aeroporti si concentrano sulla verifica dei quantitativi, delle modalità di trasporto e dei documenti commerciali per smascherare acquisti commerciali mascherati da acquisti privati.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Se acquisto vino in Francia per portarlo in Italia per uso personale, devo pagare l'accisa italiana?
No, a condizione che il vino sia già stato assoggettato ad accisa in Francia, che lo abbiate acquistato per uso proprio e che lo trasportiate personalmente. L'accisa è dovuta una sola volta, nello Stato di acquisto. Il quantitativo-soglia indicativo è 90 litri (60 di spumante): al di sotto di questa soglia la presunzione di uso proprio è forte, ma l'ADM può valutare anche altri elementi.
Cosa succede se supero i quantitativi-soglia previsti dall'art. 11?
Il superamento delle soglie fa scattare la presunzione di acquisto a fini commerciali. I prodotti si considerano acquistati per fini commerciali e devono osservare le disposizioni dell'art. 10, con conseguente assoggettamento all'accisa italiana. Tuttavia, se si dimostra che si trattava comunque di uso proprio (es. acquisto per un matrimonio), la presunzione può essere superata.
Posso trasportare carburante in tanica aggiuntiva acquistato più a buon mercato all'estero?
No. Il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio normale installato dal costruttore o dall'eventuale bidone di scorta (max 10 litri) è considerato 'atipico' dall'art. 11, comma 4. In tal caso si applicano le disposizioni per gli acquisti commerciali e l'ADM può accertare l'accisa italiana sull'eccedente.
La riduzione a 300 sigarette si applica a tutti i paesi UE?
No. La riduzione a 300 sigarette (rispetto alle 800 ordinarie) si applica solo agli acquisti effettuati in quegli Stati membri che applicano un'accisa sulle sigarette inferiore alla soglia minima comunitaria prevista dalla direttiva 92/79/CEE. L'elenco degli Stati per cui vige la riduzione è aggiornato annualmente dall'ADM con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le regole dell'art. 11 si applicano anche ai prodotti acquistati in paesi extra-UE come la Svizzera?
No. L'art. 11, comma 5-bis, esclude espressamente dall'ambito applicativo i prodotti non unionali, cioè quelli provenienti da paesi terzi. Per i prodotti acquistati in Svizzera, USA o altri paesi non-UE si applicano le ordinarie regole doganali e l'accisa viene riscossa all'importazione secondo le aliquote italiane.
Vedi anche