- Disciplina le conseguenze di irregolarità o infrazioni verificatesi durante la circolazione di prodotti in regime sospensivo, con obbligo di pagamento dell'accisa a carico del garante e dei coobbligati solidali.
- Individua i criteri di territorialità per determinare dove riscuotere l'accisa quando il luogo dell'infrazione non è accertabile con certezza, applicando presunzioni di legge.
- Prevede il rimborso dell'accisa riscossa in Italia quando, entro tre anni, si accerti che l'infrazione si è verificata in un altro Stato membro, con interessi a favore del contribuente.
- Impone all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di comunicare il mancato arrivo a destinazione ai soggetti garanti, garantendo loro un mese per produrre prova contraria.
- Regola la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea, compreso lo scambio di informazioni e la mutua assistenza nell'accertamento delle irregolarità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 7 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d’imposta ai sensi dell’articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l’esercizio dell’azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l’accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all’articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo; b) l’accisa è riscossa in Italia se l’irregolarità o l’infrazione si è verificata nel territorio dello Stato; c) se l’irregolarità o l’infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui si è effettivamente verificata, si presume che l’irregolarità o l’infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata; d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l’irregolarità o l’infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l’aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, della regolarità dell’operazione ovvero che l’irregolarità o l’infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato; e) se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l’accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall’articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell’effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l’accisa fornisce all’Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l’avvenuto accertamento del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l’accisa è stata pagata nell’altro Stato membro.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l’Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti è concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).
3. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza.
4. Lo scambio e l’utilizzazione di informazioni necessarie per l’attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunità europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l’osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 7 L. 184/1983: Adottabilità e consenso del minore
- Art. 7 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche dell'allegato III
- Art. 7 Cod. Amb. — Competenze in materia di VAS e di AIA
- Art. 7 D.Lgs. 148/2015 — Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
- Art. 7 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
- Art. 7 D.Lgs. 209/2005 — (Reclami)
Commento
Il regime sospensivo e la rilevanza delle irregolarità nella circolazione
L'articolo 7 del D.Lgs. 504/1995 costituisce uno dei pilastri del sistema di controllo delle accise nella circolazione intracomunitaria di prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche. Il regime sospensivo — disciplinato dall'articolo 6 del medesimo testo unico — consente di movimentare prodotti soggetti ad accisa tra depositi fiscali autorizzati senza che l'imposta sia immediatamente esigibile: il presupposto impositivo sorge soltanto al momento dell'immissione in consumo. Proprio perché durante la circolazione in sospensiva l'accisa rimane latente ma potenzialmente dovuta, il legislatore ha dovuto regolare con precisione le conseguenze delle irregolarità che si verificano in questo arco temporale, ripartendo i rischi di imposta tra i soggetti coinvolti.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) svolge un ruolo centrale nell'accertamento e nella riscossione dell'accisa nelle ipotesi di irregolarità, avvalendosi del sistema elettronico EMCS (Excise Movement and Control System) per il monitoraggio dei movimenti in regime sospensivo.
Il soggetto obbligato al pagamento e la responsabilità solidale
Il comma 1, lettera a) individua due categorie di soggetti tenuti al pagamento dell'accisa in caso di irregolarità: in via primaria, la persona fisica o giuridica che ha prestato garanzia per il pagamento in conformità all'articolo 6, comma 4 — tipicamente il depositario autorizzato mittente o il trasportatore che ha accettato l'onere della garanzia —; in via solidale, qualsiasi altro soggetto che abbia partecipato allo «svincolo irregolare» e che era a conoscenza, o avrebbe ragionevolmente dovuto essere a conoscenza, della natura irregolare dell'operazione. Questa clausola di solidarietà amplia significativamente la platea dei responsabili, includendo acquirenti, intermediari e trasportatori che, pur non essendo i garanti principali, abbiano preso parte all'irregolarità in modo consapevole o per colpa grave.
La nozione di «svincolo irregolare» va intesa come qualsiasi uscita dal regime sospensivo che avvenga in modo difforme dalle prescrizioni normative: mancato arrivo a destinazione, consegna a soggetto non autorizzato, perdita non documentata del prodotto, assenza o irregolarità dell'e-AD (documento amministrativo elettronico).
Criteri di territorialità e presunzioni legali
Le lettere b), c) e d) del comma 1 fissano i criteri per individuare lo Stato competente alla riscossione dell'accisa, risolvendo i conflitti che sorgono quando l'irregolarità ha carattere transfrontaliero. La regola generale è semplice: l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità si è verificata nel territorio dello Stato (lettera b). Tuttavia, quando non è possibile accertare il luogo preciso dell'irregolarità, si attiva una presunzione legale relativa: si presume che l'irregolarità si sia verificata in Italia nel momento in cui è stata accertata (lettera c). Si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile con prova contraria.
Particolare rilievo pratico assume la lettera d), che riguarda i prodotti spediti dal territorio dello Stato verso un altro Stato membro che non giungono a destinazione. In questo caso si presume che l'irregolarità sia avvenuta in Italia alla data di spedizione, con applicazione dell'aliquota allora vigente. Tuttavia il garante può evitare la riscossione fornendo, entro quattro mesi dall'inizio della circolazione (ex art. 6, comma 3), la prova della regolarità dell'operazione o dell'avvenuta irregolarità fuori dal territorio italiano. Questo termine di quattro mesi è perentorio e particolarmente critico per la difesa del soggetto obbligato.
Il rimborso dell'accisa pagata in eccesso e il termine triennale
Il meccanismo di cui alla lettera e) del comma 1 tutela l'operatore che ha pagato l'accisa in Italia quando si scopra successivamente — entro tre anni dall'inizio della circolazione — che il luogo dell'infrazione era in un altro Stato membro. In questo caso l'accisa riscossa viene rimborsata con gli interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dalla data della riscossione fino a quella dell'effettivo rimborso, garantendo così la neutralità fiscale dell'operatore incolpevole.
Il soggetto che ha pagato deve però attivarsi tempestivamente: deve fornire all'Amministrazione finanziaria la prova del pagamento dell'accisa nell'altro Stato membro entro il termine di decadenza di due anni dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento del luogo dell'irregolarità. Si tratta di un termine di decadenza — non di prescrizione — e pertanto non ammette sospensioni né interruzioni; la sua inosservanza comporta la definitiva perdita del diritto al rimborso.
Obblighi procedimentali dell'Amministrazione finanziaria
Il comma 2 introduce un fondamentale obbligo procedimentale a favore dei garanti: prima di procedere alla riscossione nelle ipotesi di mancato arrivo a destinazione (comma 1, lettera d), l'Amministrazione finanziaria deve comunicare l'evento ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non essere a conoscenza del mancato arrivo. Da questa comunicazione decorre il termine di un mese entro cui il garante può produrre la prova di cui alla lettera d). Questo obbligo di previa comunicazione costituisce una garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e la sua omissione può incidere sulla legittimità del successivo atto di riscossione.
Cooperazione amministrativa internazionale
I commi 3 e 4 proiettano la disciplina sul piano della cooperazione internazionale. Quando l'Italia riscuote l'accisa su prodotti provenienti da un altro Stato membro, è tenuta a informare le autorità competenti del Paese di provenienza (comma 3), consentendo così il coordinamento e l'eventuale rimborso delle accise già corrisposte all'estero. La disposizione del comma 4 rinvia alle norme comunitarie per la disciplina dello scambio di informazioni, della cooperazione amministrativa e della mutua assistenza, oggi principalmente regolate dal Regolamento UE n. 389/2012 sulla cooperazione amministrativa nel settore delle accise.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi è tenuto a pagare l'accisa in caso di irregolarità nella circolazione in regime sospensivo?
Il soggetto che ha prestato la garanzia ai sensi dell'art. 6, comma 4, è il principale obbligato. In aggiunta, è responsabile in solido chiunque abbia partecipato allo svincolo irregolare, sapendo o dovendo sapere della sua natura irregolare. Il garante tipico è il depositario autorizzato mittente o il vettore che abbia accettato la garanzia.
Entro quale termine il garante può fornire la prova contraria per evitare la riscossione dell'accisa?
Quattro mesi dall'inizio della circolazione (ex art. 6, comma 3). Entro questo termine il garante deve dimostrare che l'operazione era regolare o che l'irregolarità si è verificata fuori dall'Italia. Decorso il termine, l'ADM procede alla riscossione.
Se si scopre che l'irregolarità è avvenuta in un altro Stato membro dopo che l'Italia ha già riscosso l'accisa, il contribuente ha diritto al rimborso?
Sì, purché l'accertamento avvenga entro tre anni dall'inizio della circolazione. Il rimborso è dovuto con interessi dalla data di riscossione. Il contribuente deve però fornire la prova del pagamento nell'altro Stato membro entro due anni dalla comunicazione dell'accertamento, pena la decadenza dal diritto.
L'Amministrazione finanziaria deve fare qualcosa prima di riscuotere l'accisa per mancato arrivo a destinazione?
Sì. Il comma 2 impone all'ADM di comunicare il mancato arrivo ai soggetti garanti che potrebbero non essere a conoscenza dell'evento, concedendo loro un mese per produrre la prova contraria. L'omissione di questa comunicazione può rendere illegittimo il successivo atto di riscossione.
Come funziona la presunzione territoriale quando non è possibile stabilire dove si è verificata l'irregolarità?
Si applicano due presunzioni: se l'irregolarità è accertata in Italia ma non è determinabile il luogo esatto, si presume avvenuta in Italia al momento dell'accertamento (lett. c). Se invece il prodotto spedito dall'Italia non arriva a destinazione, si presume l'irregolarità avvenuta in Italia alla data di spedizione (lett. d). Entrambe sono presunzioni relative, superabili con prova contraria.
Vedi anche