Testo dell'articoloVigente
Art. 99 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.
2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema delle violazioni dei regimi speciali: coordinate generali
L'articolo 99 del D.Lgs. 141/2024 si colloca nel quadro delle violazioni amministrative connesse ai regimi speciali doganali e alla temporanea esportazione. I regimi speciali nel diritto doganale unionale (Reg. UE 952/2013, artt. 210 ss.) comprendono il transito, il deposito, l'uso particolare, il perfezionamento (attivo e passivo) e l'ammissione temporanea. Ciascun regime speciale è soggetto a specifiche condizioni d'uso, a termini per l'appuramento e a obblighi documentali stabiliti dalla «decisione doganale» con cui l'ADM autorizza il regime per il singolo operatore.
La violazione di tali obblighi può avere diversa gravità: dalla semplice omissione procedurale (mancato appuramento formale) all'alterazione materiale delle merci vincolate. L'art. 99 disciplina entrambe le ipotesi, con sanzioni proporzionate alla gravità della condotta e con la clausola di riserva che preserva l'applicazione delle norme penali nei casi più gravi.
La clausola di riserva e il raccordo con il contrabbando
Il comma 1 dell'art. 99 si apre con la locuzione «salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1». Si tratta di una clausola di riserva che coordina la norma amministrativa con il sistema penale doganale: l'art. 99 si applica solo quando la condotta non raggiunge la soglia del contrabbando o delle altre violazioni penali contemplate dall'art. 96 del medesimo decreto.
Il confine tra la violazione amministrativa dell'art. 99 e il contrabbando non è sempre nitido. La giurisprudenza e la prassi ADM tendono a qualificare come contrabbando le condotte connotate da dolo specifico di evasione dei dazi - ad esempio, l'alterazione fraudolenta delle merci finalizzata a sottrarle ai controlli e a reimmetterle nel circuito commerciale senza versare i diritti. La violazione dell'art. 99 è invece tipicamente applicabile ai casi di inadempimento senza dolo specifico di frode: ad esempio, l'omessa presentazione della documentazione di appuramento per dimenticanza o ritardo burocratico.
Il comma 1: alterazione, manomissione o inutilizzabilità delle merci
La fattispecie del comma 1 punisce chi, violando gli obblighi della decisione doganale che autorizza il regime speciale, compie sulla merce vincolata una delle seguenti condotte:
La sanzione è proporzionale: dal 100 al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti, ovvero dei diritti che sarebbero stati corrisposti se la merce non fosse stata vincolata al regime speciale. Il minimo assoluto è di 500 euro, che opera come pavimento indipendentemente dall'entità dei diritti: anche per merci di basso valore, la sanzione non scende sotto tale soglia.
Il concetto di «maggiori diritti dovuti» richiede all'ADM di determinare quali diritti sarebbero stati applicabili alla merce in assenza del regime speciale o della temporanea esportazione. Tale calcolo può essere complesso quando la merce ha subito una trasformazione che ne cambia la classificazione tariffaria: in quel caso, il calcolo si basa sulla merce alterata o trasformata, applicando i dazi pertinenti alla nuova classificazione.
Il comma 2: mancato appuramento del regime
La fattispecie del comma 2 è strutturalmente diversa e più lieve: punisce il mancato appuramento del regime speciale o della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti. L'appuramento è il procedimento formale con cui l'operatore dimostra all'ADM che le merci vincolate al regime hanno ricevuto la destinazione doganale prevista (es. reimportazione dopo ammissione temporanea, esportazione definitiva dopo perfezionamento attivo, immissione in libera pratica con pagamento dei dazi).
Il mancato appuramento può derivare da cause diverse: scadenza del termine senza che l'operatore abbia presentato la documentazione richiesta, presentazione tardiva, presentazione con modalità difformi da quelle stabilite dalla decisione doganale. La sanzione è di importo fisso: da 150 a 2.000 euro. Si tratta di una sanzione relativamente contenuta, giustificata dal fatto che la condotta punita è tipicamente un inadempimento formale, non necessariamente accompagnato da effetti sostanziali sull'obbligazione doganale. Se il mancato appuramento è seguìto dalla regolarizzazione (con versamento dei diritti eventualmente dovuti), la sanzione del comma 2 rimane quella applicabile, a condizione che non siano integrati i presupposti delle norme più gravi.
I regimi speciali interessati
L'art. 99 si applica ai regimi speciali disciplinati dal Reg. UE 952/2013 che trovano applicazione nel territorio doganale dell'UE, tra cui:
Profili operativi e gestione del rischio
Per l'operatore economico che gestisce regimi speciali doganali, l'art. 99 fornisce indicazioni sui rischi di non conformità da presidiare:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali condotte sono sanzionate dall'art. 99 del D.Lgs. 141/2024?
Il comma 1 sanziona chi altera, manomette, trasforma o rende inutilizzabile la merce vincolata a un regime speciale o alla temporanea esportazione in violazione degli obblighi della decisione doganale (sanzione dal 100% al 200% dei maggiori diritti dovuti, minimo 500 euro). Il comma 2 sanziona il mancato appuramento del regime nei termini e con le modalità prescritti (sanzione da 150 a 2.000 euro).
Quando si applica la sanzione del comma 1 e quando quella del comma 2?
Il comma 1 si applica quando le merci vincolate subiscono un intervento materiale (alterazione, manomissione, trasformazione, inutilizzabilità) in violazione degli obblighi del regime. Il comma 2 si applica quando il regime non viene appurato nei termini, anche in assenza di qualsiasi intervento materiale sulla merce: è tipicamente la sanzione per inadempimenti formali e procedurali.
Cosa si intende per 'appuramento' del regime speciale?
L'appuramento è il procedimento formale con cui l'operatore dimostra all'ADM che le merci vincolate al regime hanno ricevuto la destinazione doganale prevista. Ad esempio, per l'ammissione temporanea l'appuramento avviene con la riesportazione delle merci o con la loro immissione in libera pratica previo pagamento dei dazi; per il perfezionamento attivo con l'esportazione del prodotto compensatore.
La sanzione dell'art. 99 si applica anche se i diritti di confine vengono poi pagati?
Il pagamento tardivo dei diritti non elimina la sanzione amministrativa per il mancato appuramento o per le violazioni del comma 1: i due obblighi sono distinti. Tuttavia, il pagamento spontaneo e tempestivo prima dell'accertamento da parte dell'ADM può essere valutato favorevolmente nella quantificazione della sanzione all'interno della forbice edittale.
Cosa succede se la violazione integra anche un contrabbando?
La clausola di riserva del comma 1 (salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'art. 96, comma 1) esclude l'applicazione dell'art. 99 quando la condotta è più grave e integra un reato penale doganale. In quel caso si applica la norma penale, che assorbe la sanzione amministrativa.