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Art. 99 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.
2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
Stesso numero, altri codici
- Art. 99 Reg. (UE) 2024/1689 — Sanzioni
- Art. 99 Cod. Amb. — riutilizzo dell'acqua
- Art. 99 D.Lgs. 159/2011 — Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica
- Art. 99 D.Lgs. 209/2005 — Data di riferimento
- Art. 99 D.Lgs. 42/2004 — Indennità di esproprio per i beni culturali
- Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio