Art. 99 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

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Art. 99 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.

2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

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