Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 98 D.Lgs. 141/2024 – Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell’arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.

3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.

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In sintesi

  • L'art. 98 sanziona le difformità quantitative tra il numero di colli accertato e quello indicato nel manifesto o nelle dichiarazioni sommarie di entrata/uscita: sanzione amministrativa da €150 a €2.000.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, della notifica di arrivo nave/aeromobile o della dichiarazione sommaria di uscita, quando obbligatoria, è punita con sanzione da €300 a €2.000.
  • Rispondono in solido delle violazioni i soggetti indicati dagli artt. 127, 133 e 271 del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013): vettori, depositari, dichiaranti, presentatori delle merci.
  • Le sanzioni si applicano indipendentemente dall'esistenza di un danno erariale effettivo: la violazione degli obblighi dichiarativi è sanzionata in quanto tale, come obbligo formale strumentale al controllo doganale.
  • La norma si raccorda con il sistema ICS2 e con gli obblighi pre-arrival previsti dal Reg. UE 952/2013, sanzionando a livello nazionale le violazioni degli adempimenti dichiarativi che il legislatore unionale non sanziona direttamente.
Indice dei contenuti

La funzione degli obblighi dichiarativi nel sistema doganale: manifesto e dichiarazioni sommarie

Il sistema doganale dell'Unione si fonda su un principio di trasparenza anticipata: le autorità doganali devono disporre di informazioni complete sulle merci prima che queste arrivino nel territorio doganale dell'Unione o lo lascino. A questo scopo, il Reg. UE 952/2013 ha istituito un sistema di dichiarazioni pre-arrival e pre-departure (dichiarazione sommaria di entrata - ENS; dichiarazione sommaria di uscita - EXS; notifica di arrivo di nave o aeromobile) che gli operatori sono tenuti a trasmettere nei tempi e nelle forme stabiliti. Il manifesto del carico completa questo sistema, riassumendo in un unico documento tutte le merci a bordo del mezzo di trasporto.

L'art. 98 del D.Lgs. 141/2024 si pone come norma sanzionatoria nazionale per le violazioni di questi obblighi dichiarativi: il Reg. UE 952/2013 impone gli obblighi ma rimette agli Stati membri la definizione delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza (art. 42 Reg. UE 952/2013, che prescrive sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive»). L'art. 98 è la risposta italiana a questa prescrizione unionale per quanto riguarda le violazioni sul manifesto e sulle dichiarazioni sommarie.

La fattispecie del comma 1: difformità tra colli accertati e colli dichiarati

Il comma 1 disciplina la violazione più comune nella pratica doganale del traffico marittimo e aereo: la difformità numerica tra i colli effettivamente accertati a bordo del mezzo di trasporto e quelli indicati nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata (ENS) o nella dichiarazione sommaria di uscita (EXS). La sanzione è da €150 a €2.000.

La norma richiede che la dichiarazione sommaria sia «obbligatoriamente prevista»: ciò esclude dall'ambito applicativo le fattispecie in cui la dichiarazione sommaria non è richiesta (traffico intra-UE di merci unionali, operazioni esonerate per decreto ADM). La difformità può essere in eccesso (più colli del dichiarato) o in difetto (meno colli del dichiarato): entrambe le situazioni sono sanzionate, poiché entrambe compromettono l'attendibilità dei dati che ADM utilizza per l'analisi del rischio.

La sanzione è quantificata nel range €150-€2.000 indipendentemente dal numero di colli in eccesso o in difetto, salvo che il numero di colli mancanti o eccedenti sia tale da integrare gli estremi di una violazione più grave (contrabbando, introduzione di merci di contrabbando). L'Agenzia ha discrezionalità nella determinazione dell'importo entro la forchetta, da esercitarsi tenendo conto della gravità della difformità, del comportamento del trasgressore e dell'eventuale recidiva. La sanzione ha natura esclusivamente pecuniaria e si aggiunge alle eventuali spese di accertamento fisico.

La fattispecie del comma 2: omessa presentazione delle dichiarazioni

Il comma 2 sanziona l'omessa presentazione di tre distinte tipologie di atti:

  1. La dichiarazione sommaria di entrata (ENS): richiesta dall'art. 127 del Reg. UE 952/2013 per tutte le merci non unionali in ingresso nel territorio doganale dell'Unione. Deve essere presentata prima dell'arrivo del mezzo di trasporto, con tempistiche variabili a seconda del tipo di traffico (es. 24 ore prima del carico per il traffico marittimo a lungo raggio, 4 ore prima dell'arrivo per il traffico aereo, 1 ora prima per il traffico stradale).
  2. La notifica di arrivo di una nave o di un aeromobile: richiesta dall'art. 133 del Reg. UE 952/2013 all'atto dell'arrivo del mezzo di trasporto nel territorio doganale. Deve essere presentata immediatamente, all'atto dell'entrata nel porto o nell'aeroporto doganale.
  3. La dichiarazione sommaria di uscita (EXS): richiesta dall'art. 271 del Reg. UE 952/2013 per le merci non sottoposte a dichiarazione doganale di esportazione che lasciano il territorio doganale dell'Unione.

La sanzione per l'omessa presentazione è da €300 a €2.000: è più elevata rispetto alla difformità del comma 1, in quanto l'omissione totale della dichiarazione è considerata una violazione più grave della semplice inesattezza nel numero di colli. L'omessa presentazione priva completamente ADM della possibilità di effettuare l'analisi del rischio preventiva, compromettendo in modo più radicale il sistema di controllo.

La responsabilità solidale: i soggetti obbligati

Il comma 3 identifica i soggetti responsabili in solido per le violazioni dei commi 1 e 2 mediante rinvio agli artt. 127, 133 e 271 del Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione). In base a queste norme, sono tenuti all'adempimento dichiarativo:

  • Il vettore (per la dichiarazione sommaria di entrata): nella pratica, il capitano della nave, il comandante dell'aeromobile, il conducente del veicolo stradale, o il gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
  • Il presentatore delle merci (per la notifica di arrivo ex art. 133): chi porta fisicamente le merci al cospetto delle autorità doganali;
  • Il dichiarante della dichiarazione sommaria di uscita (ex art. 271): chi compila e presenta la EXS.

La responsabilità solidale significa che ADM può esigere l'intera sanzione da uno qualunque dei soggetti obbligati, ferma restando la possibilità di rivalsa tra coobbligati. Nella pratica, l'Agenzia tende a irrogare la sanzione al soggetto che ha concretamente gestito l'operazione doganale (spedizioniere, agente marittimo, vettore), che può poi rivalersi sull'importatore/esportatore in forza dei rapporti contrattuali intercorrenti.

Il sistema ICS2 e le implicazioni per gli operatori

Le violazioni sanzionate dall'art. 98 sono diventate più rilevanti con l'introduzione del sistema ICS2, che ha ampliato e ristrutturato gli obblighi di dichiarazione pre-arrival. Il sistema ICS2, basato su una piattaforma informatica condivisa a livello unionale, richiede la trasmissione di dati dettagliati sulle merci in formato elettronico standardizzato. Gli operatori che non abbiano adeguato i propri sistemi informativi ai nuovi requisiti ICS2 rischiano di trovarsi in violazione sistematica degli obblighi di dichiarazione sommaria di entrata, con conseguente esposizione alle sanzioni ex art. 98, comma 2. Gli spedizionieri e i vettori devono verificare che i propri sistemi di trasmissione dati siano compatibili con ICS2 e che la trasmissione avvenga nei tempi prescritti.

Rapporti con altre fattispecie sanzionatorie e con il contrabbando

Le violazioni sanzionate dall'art. 98 sono violazioni formali degli obblighi dichiarativi, distinte dal contrabbando sostanziale (introduzione clandestina di merci con evasione dei diritti doganali). Tuttavia, la difformità tra il numero di colli accertato e quello dichiarato può essere il punto di partenza per accertamenti più approfonditi: se ADM riscontra che i colli mancanti o eccedenti contengono merci non dichiarate su cui sarebbero stati dovuti dazi, la fattispecie si trasforma in contrabbando doganale, con applicazione delle sanzioni molto più elevate previste dagli artt. 70 ss. del D.Lgs. 141/2024. L'art. 98 si applica quindi quando la difformità è di natura meramente formale (errore di compilazione, aggiornamento non tempestivo del manifesto) e non vi è occultamento sostanziale di merce e dazi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la sanzione del comma 1 e quella del comma 2 dell'art. 98?

Il comma 1 (€150-€2.000) sanziona le difformità nel numero di colli tra accertato e dichiarato nel manifesto o nelle dichiarazioni sommarie. Il comma 2 (€300-€2.000) sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, della notifica di arrivo nave/aeromobile o della dichiarazione sommaria di uscita. L'omissione totale è considerata più grave della semplice difformità quantitativa, da cui il minimo più elevato.

Chi risponde solidalmente delle violazioni ex art. 98?

I soggetti indicati dagli artt. 127, 133 e 271 del Reg. UE 952/2013: vettori, presentatori delle merci e dichiaranti delle dichiarazioni sommarie di uscita. Nella pratica, lo spedizioniere doganale e l'agente marittimo sono i soggetti tipicamente destinatari della sanzione, fermo restando il loro diritto di rivalsa nei confronti dell'importatore/esportatore.

La sanzione ex art. 98 si applica anche quando la difformità è dovuta a un errore materiale di compilazione?

Sì, la sanzione è di natura oggettiva: si applica indipendentemente dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) del trasgressore. Tuttavia, il comportamento collaborativo del trasgressore (autosegnalazione, produzione di documentazione esplicativa, pagamento volontario) può influenzare la quantificazione della sanzione entro la forchetta edittale, orientandola verso il minimo.

Quando una difformità nel numero di colli può configurare contrabbando invece della semplice violazione ex art. 98?

Quando i colli mancanti o eccedenti contengono merci non dichiarate su cui sarebbero stati dovuti dazi doganali o altri tributi. In questo caso, la violazione non è più meramente formale (difformità documentale) ma sostanziale (evasione di diritti doganali), e si applicano le sanzioni molto più elevate per il contrabbando previste dagli artt. 70 ss. del D.Lgs. 141/2024.

Il sistema ICS2 ha modificato gli obblighi sanzionati dall'art. 98?

Il sistema ICS2 ha ampliato e ristrutturato gli obblighi di dichiarazione pre-arrival, ma le sanzioni per la loro violazione rimangono quelle dell'art. 98. Gli operatori che non abbiano adeguato i propri sistemi alle nuove modalità ICS2 si espongono sistematicamente alle sanzioni del comma 2 (omessa presentazione della ENS). È essenziale verificare che i sistemi informativi aziendali siano pienamente compatibili con ICS2 e con le disposizioni tecniche di ADM.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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