Testo dell'articoloVigente
Art. 98 D.Lgs. 141/2024 – Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell’arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.
3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione degli obblighi dichiarativi nel sistema doganale: manifesto e dichiarazioni sommarie
Il sistema doganale dell'Unione si fonda su un principio di trasparenza anticipata: le autorità doganali devono disporre di informazioni complete sulle merci prima che queste arrivino nel territorio doganale dell'Unione o lo lascino. A questo scopo, il Reg. UE 952/2013 ha istituito un sistema di dichiarazioni pre-arrival e pre-departure (dichiarazione sommaria di entrata - ENS; dichiarazione sommaria di uscita - EXS; notifica di arrivo di nave o aeromobile) che gli operatori sono tenuti a trasmettere nei tempi e nelle forme stabiliti. Il manifesto del carico completa questo sistema, riassumendo in un unico documento tutte le merci a bordo del mezzo di trasporto.
L'art. 98 del D.Lgs. 141/2024 si pone come norma sanzionatoria nazionale per le violazioni di questi obblighi dichiarativi: il Reg. UE 952/2013 impone gli obblighi ma rimette agli Stati membri la definizione delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza (art. 42 Reg. UE 952/2013, che prescrive sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive»). L'art. 98 è la risposta italiana a questa prescrizione unionale per quanto riguarda le violazioni sul manifesto e sulle dichiarazioni sommarie.
La fattispecie del comma 1: difformità tra colli accertati e colli dichiarati
Il comma 1 disciplina la violazione più comune nella pratica doganale del traffico marittimo e aereo: la difformità numerica tra i colli effettivamente accertati a bordo del mezzo di trasporto e quelli indicati nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata (ENS) o nella dichiarazione sommaria di uscita (EXS). La sanzione è da €150 a €2.000.
La norma richiede che la dichiarazione sommaria sia «obbligatoriamente prevista»: ciò esclude dall'ambito applicativo le fattispecie in cui la dichiarazione sommaria non è richiesta (traffico intra-UE di merci unionali, operazioni esonerate per decreto ADM). La difformità può essere in eccesso (più colli del dichiarato) o in difetto (meno colli del dichiarato): entrambe le situazioni sono sanzionate, poiché entrambe compromettono l'attendibilità dei dati che ADM utilizza per l'analisi del rischio.
La sanzione è quantificata nel range €150-€2.000 indipendentemente dal numero di colli in eccesso o in difetto, salvo che il numero di colli mancanti o eccedenti sia tale da integrare gli estremi di una violazione più grave (contrabbando, introduzione di merci di contrabbando). L'Agenzia ha discrezionalità nella determinazione dell'importo entro la forchetta, da esercitarsi tenendo conto della gravità della difformità, del comportamento del trasgressore e dell'eventuale recidiva. La sanzione ha natura esclusivamente pecuniaria e si aggiunge alle eventuali spese di accertamento fisico.
La fattispecie del comma 2: omessa presentazione delle dichiarazioni
Il comma 2 sanziona l'omessa presentazione di tre distinte tipologie di atti:
La sanzione per l'omessa presentazione è da €300 a €2.000: è più elevata rispetto alla difformità del comma 1, in quanto l'omissione totale della dichiarazione è considerata una violazione più grave della semplice inesattezza nel numero di colli. L'omessa presentazione priva completamente ADM della possibilità di effettuare l'analisi del rischio preventiva, compromettendo in modo più radicale il sistema di controllo.
La responsabilità solidale: i soggetti obbligati
Il comma 3 identifica i soggetti responsabili in solido per le violazioni dei commi 1 e 2 mediante rinvio agli artt. 127, 133 e 271 del Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione). In base a queste norme, sono tenuti all'adempimento dichiarativo:
La responsabilità solidale significa che ADM può esigere l'intera sanzione da uno qualunque dei soggetti obbligati, ferma restando la possibilità di rivalsa tra coobbligati. Nella pratica, l'Agenzia tende a irrogare la sanzione al soggetto che ha concretamente gestito l'operazione doganale (spedizioniere, agente marittimo, vettore), che può poi rivalersi sull'importatore/esportatore in forza dei rapporti contrattuali intercorrenti.
Il sistema ICS2 e le implicazioni per gli operatori
Le violazioni sanzionate dall'art. 98 sono diventate più rilevanti con l'introduzione del sistema ICS2, che ha ampliato e ristrutturato gli obblighi di dichiarazione pre-arrival. Il sistema ICS2, basato su una piattaforma informatica condivisa a livello unionale, richiede la trasmissione di dati dettagliati sulle merci in formato elettronico standardizzato. Gli operatori che non abbiano adeguato i propri sistemi informativi ai nuovi requisiti ICS2 rischiano di trovarsi in violazione sistematica degli obblighi di dichiarazione sommaria di entrata, con conseguente esposizione alle sanzioni ex art. 98, comma 2. Gli spedizionieri e i vettori devono verificare che i propri sistemi di trasmissione dati siano compatibili con ICS2 e che la trasmissione avvenga nei tempi prescritti.
Rapporti con altre fattispecie sanzionatorie e con il contrabbando
Le violazioni sanzionate dall'art. 98 sono violazioni formali degli obblighi dichiarativi, distinte dal contrabbando sostanziale (introduzione clandestina di merci con evasione dei diritti doganali). Tuttavia, la difformità tra il numero di colli accertato e quello dichiarato può essere il punto di partenza per accertamenti più approfonditi: se ADM riscontra che i colli mancanti o eccedenti contengono merci non dichiarate su cui sarebbero stati dovuti dazi, la fattispecie si trasforma in contrabbando doganale, con applicazione delle sanzioni molto più elevate previste dagli artt. 70 ss. del D.Lgs. 141/2024. L'art. 98 si applica quindi quando la difformità è di natura meramente formale (errore di compilazione, aggiornamento non tempestivo del manifesto) e non vi è occultamento sostanziale di merce e dazi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra la sanzione del comma 1 e quella del comma 2 dell'art. 98?
Il comma 1 (€150-€2.000) sanziona le difformità nel numero di colli tra accertato e dichiarato nel manifesto o nelle dichiarazioni sommarie. Il comma 2 (€300-€2.000) sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, della notifica di arrivo nave/aeromobile o della dichiarazione sommaria di uscita. L'omissione totale è considerata più grave della semplice difformità quantitativa, da cui il minimo più elevato.
Chi risponde solidalmente delle violazioni ex art. 98?
I soggetti indicati dagli artt. 127, 133 e 271 del Reg. UE 952/2013: vettori, presentatori delle merci e dichiaranti delle dichiarazioni sommarie di uscita. Nella pratica, lo spedizioniere doganale e l'agente marittimo sono i soggetti tipicamente destinatari della sanzione, fermo restando il loro diritto di rivalsa nei confronti dell'importatore/esportatore.
La sanzione ex art. 98 si applica anche quando la difformità è dovuta a un errore materiale di compilazione?
Sì, la sanzione è di natura oggettiva: si applica indipendentemente dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) del trasgressore. Tuttavia, il comportamento collaborativo del trasgressore (autosegnalazione, produzione di documentazione esplicativa, pagamento volontario) può influenzare la quantificazione della sanzione entro la forchetta edittale, orientandola verso il minimo.
Quando una difformità nel numero di colli può configurare contrabbando invece della semplice violazione ex art. 98?
Quando i colli mancanti o eccedenti contengono merci non dichiarate su cui sarebbero stati dovuti dazi doganali o altri tributi. In questo caso, la violazione non è più meramente formale (difformità documentale) ma sostanziale (evasione di diritti doganali), e si applicano le sanzioni molto più elevate per il contrabbando previste dagli artt. 70 ss. del D.Lgs. 141/2024.
Il sistema ICS2 ha modificato gli obblighi sanzionati dall'art. 98?
Il sistema ICS2 ha ampliato e ristrutturato gli obblighi di dichiarazione pre-arrival, ma le sanzioni per la loro violazione rimangono quelle dell'art. 98. Gli operatori che non abbiano adeguato i propri sistemi alle nuove modalità ICS2 si espongono sistematicamente alle sanzioni del comma 2 (omessa presentazione della ENS). È essenziale verificare che i sistemi informativi aziendali siano pienamente compatibili con ICS2 e con le disposizioni tecniche di ADM.