Art. 97 D.Lgs. 141/2024 — Violazioni nelle zone extra-doganali

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Art. 97 D.Lgs. 141/2024 — Violazioni nelle zone extra-doganali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell’articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazione dell’articolo 9.

2. La sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull’eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.

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