Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 D.Lgs. 141/2024 – Arrivi da laghi
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l’introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea sono presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell’Agenzia e non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono scortate da idonea documentazione doganale.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La specificità geografica dei laghi italo-svizzeri
L'articolo 58 del D.Lgs. 141/2024 disciplina una fattispecie geograficamente peculiare: l'arrivo di merci attraverso il lago Maggiore e il lago di Lugano. Questi due bacini lacuali sono condivisi tra l'Italia e la Svizzera, Paese terzo rispetto all'Unione europea. Il confine doganale corre, quindi, sull'acqua, e le imbarcazioni che si spostano da sponde svizzere a sponde italiane - o viceversa - attraversano di fatto la frontiera del territorio doganale dell'Unione (art. 4 Reg. UE 952/2013).
Questa situazione crea un rischio specifico di introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell'Unione: senza una disciplina apposita, sarebbe possibile trasportare merci da sponde svizzere a sponde italiane sfruttando la continuità delle acque lacuali e la molteplicità di approdi, evitando i controlli doganali ordinari previsti per le frontiere terrestri e aeree.
L'obbligo di presentazione agli uffici doganali
Il comma 1 stabilisce che le merci trasportate nei due laghi per l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione devono essere presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'individuazione degli uffici competenti è quindi rimessa a un atto amministrativo dell'ADM, che ha la flessibilità di aggiornare i punti di controllo in base alle esigenze operative.
L'obbligo di presentazione richiama l'articolo 139 del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, «CDU»), che impone a chiunque introduca merci nel territorio doganale dell'Unione di presentarle in dogana senza indugio. Nel contesto lacuale, l'ufficio di presentazione coincide con il punto di approdo autorizzato, dove il dichiarante (o il vettore) deve fermarsi e consentire il controllo delle merci prima di proseguire verso la destinazione finale.
Il divieto di transito senza documentazione doganale
La seconda parte del comma 1 introduce un divieto di navigazione per le imbarcazioni che trasportano merci attraverso le acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano in assenza di «idonea documentazione doganale». La norma è formulata in modo assoluto: le merci «non possono attraversare le acque nazionali» senza tale documentazione.
Per «idonea documentazione doganale» si intende, a seconda della situazione delle merci:
Il requisito della documentazione si aggiunge, e non si sostituisce, all'obbligo di presentazione agli uffici designati: l'imbarcazione deve sia fermarsi all'ufficio competente sia essere munita dei documenti pertinenti.
Il raccordo con la normativa doganale unionale
L'articolo 58 D.Lgs. 141/2024 integra le disposizioni del CDU sulla vigilanza doganale (art. 134), sulla presentazione delle merci (artt. 139-144) e sulla dichiarazione sommaria di entrata (artt. 127-132). Per le merci in arrivo dalla Svizzera, si applica anche la disciplina del transito comune stabilita dalla Convenzione del 20 maggio 1987 tra l'Unione europea e i Paesi EFTA, di cui la Svizzera fa parte.
L'ADM, nell'individuare gli uffici di presentazione con il proprio provvedimento, tiene conto delle strutture fisiche disponibili sulle sponde lacuali italiane e delle convenzioni internazionali con le autorità doganali svizzere (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, UDSC), che prevedono meccanismi di cooperazione per il controllo del traffico lacuale.
Conseguenze per gli operatori del settore lacuale
La norma rileva in particolare per:
Tutti questi soggetti devono verificare l'elenco degli uffici doganali competenti individuati dal provvedimento ADM, organizzare le traversate in modo da transitare per tali uffici e assicurarsi che la documentazione doganale sia in ordine prima della partenza dalla sponda svizzera.
Profilo sanzionatorio
L'attraversamento delle acque nazionali senza idonea documentazione doganale costituisce, nelle ipotesi più gravi, una condotta idonea a integrare il reato di contrabbando, in quanto implica l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione sottraendole al controllo delle autorità doganali. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalle disposizioni penali e amministrative del D.Lgs. 141/2024, con particolare riguardo alle norme sul contrabbando e sulle violazioni doganali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali laghi sono interessati dalla disciplina dell'articolo 58?
L'articolo 58 si applica al lago Maggiore e al lago di Lugano, entrambi condivisi tra Italia e Svizzera. La scelta di questi due laghi è dovuta alla loro specificità geografica: il confine doganale tra l'UE e la Svizzera (Paese terzo) corre sulle acque di entrambi i bacini, rendendo necessaria una disciplina ad hoc per il controllo delle merci in transito lacuale.
Come si individua l'ufficio doganale competente per la presentazione delle merci?
Gli uffici doganali competenti sono individuati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco aggiornato è disponibile sul sito istituzionale dell'ADM. I vettori e gli importatori devono verificare preventivamente quali uffici siano abilitati alla presentazione delle merci lacuali, poiché la presentazione a un ufficio non designato potrebbe non essere sufficiente a rispettare gli obblighi di legge.
Cosa si intende per 'idonea documentazione doganale' ai fini del transito lacuale?
La documentazione doganale idonea varia in base alla destinazione delle merci: dichiarazione di importazione (MRN) se le merci sono destinate all'immissione in libera pratica in Italia; documento di transito (T1/NCTS) se le merci proseguono verso un altro ufficio doganale UE; carnet TIR per alcune categorie di trasporti internazionali. In ogni caso, i documenti devono essere validi e completi prima che l'imbarcazione attraversi le acque nazionali italiane.
Le regole si applicano anche ai privati che trasportano oggetti personali dal lato svizzero?
Sì, ma con le franchigie doganali previste per i viaggiatori. I privati che importano merci dalla Svizzera, anche via lago, sono soggetti alla normativa doganale. Tuttavia, per acquisti personali entro determinate soglie di valore e quantità, possono beneficiare delle franchigie doganali per i viaggiatori. Per importazioni commerciali non si applicano franchigie.
Quali sanzioni si rischiano attraversando le acque del lago senza documentazione doganale?
L'attraversamento delle acque nazionali senza idonea documentazione doganale può configurare un'introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell'Unione. Nelle ipotesi più gravi, la condotta può integrare il reato di contrabbando disciplinato dal D.Lgs. 141/2024. Nelle ipotesi meno gravi si applicano le sanzioni amministrative doganali. In ogni caso, le merci possono essere sequestrate e trattenute dall'ADM fino alla regolarizzazione della situazione doganale.