Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 49 D.Lgs. 141/2024 – Interessi per il ritardato pagamento

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Ferma restando l’applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.

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In sintesi

  • Per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti interessi di mora secondo le modalità e i termini del diritto unionale doganale (Reg. UE 952/2013 e regolamenti di esecuzione).
  • Gli interessi si aggiungono alle eventuali sanzioni, che restano dovute autonomamente e indipendentemente dagli interessi.
  • Per i diritti doganali diversi dai diritti di confine (es. IVA all'importazione, accise), la normativa nazionale può prevedere regole diverse in materia di interessi di mora.
  • La norma è di mero rinvio dinamico al diritto UE per i diritti di confine: il tasso e le modalità di calcolo degli interessi non sono fissati in questa sede ma seguono la disciplina unionale in vigore.
Indice dei contenuti

I diritti doganali e il problema del ritardato pagamento

L'articolo 49 del D.Lgs. 141/2024 disciplina un aspetto apparentemente tecnico ma di grande rilevanza pratica per gli operatori import/export: il regime degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento dei diritti doganali. Per comprenderne la portata, occorre distinguere la nozione di «diritti doganali» nelle sue componenti e individuare quale disciplina si applica a ciascuna.

I diritti doganali in senso lato comprendono: i dazi doganali (dazi erga omnes, dazi antidumping, dazi compensativi), che costituiscono le «risorse proprie» dell'UE; l'IVA all'importazione, che è un tributo nazionale riscosso dalla dogana in sede di importazione; le accise, anch'esse tributi nazionali riscossi in certi casi dalla dogana; altri diritti di confine (diritti di statistica, prelievi speciali). Questa distinzione è fondamentale perché l'art. 49 tratta diversamente i «diritti di confine» rispetto ai «diritti doganali diversi dai diritti di confine».

Il rinvio dinamico al diritto unionale per i diritti di confine

Per i diritti di confine - essenzialmente i dazi doganali - l'art. 49 effettua un rinvio dinamico al diritto unionale: si applicano gli interessi di mora «nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale». Questo significa che il tasso di interesse, il periodo di decorrenza e le modalità di calcolo non sono stabiliti dalla legge italiana, ma dal Codice doganale dell'Unione e dai suoi regolamenti di esecuzione.

Il CDU (art. 114) prevede che gli interessi di mora siano dovuti sull'importo dei dazi in ritardo di pagamento. Il tasso di interesse è determinato secondo i criteri fissati nel regolamento di esecuzione 2015/2447 (art. 85): per l'Italia, il tasso applicato è collegato a parametri di riferimento stabiliti dalla normativa UE, con periodici aggiornamenti. È essenziale che l'operatore verifichi il tasso corrente al momento del calcolo degli interessi, poiché il rinvio dinamico significa che cambiamenti nella normativa UE si riflettono automaticamente sulla normativa italiana.

L'autonomia delle sanzioni rispetto agli interessi

L'art. 49 chiarisce espressamente che gli interessi di mora si applicano «ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni». Questo inciso ha una rilevanza sistematica importante: interessi e sanzioni sono istituti distinti, con funzioni diverse, e si cumulano.

Le sanzioni hanno funzione punitiva e deterrente: puniscono il comportamento irregolare (ritardato pagamento come violazione degli obblighi doganali) e sono disciplinate dalle norme sanzionatorie del decreto (artt. 78 ss.). Gli interessi di mora hanno invece funzione compensativa/risarcitoria: ristabiliscono l'equivalente economico del pregiudizio subito dall'erario (UE o nazionale) per il ritardo nella disponibilità delle somme. Il cumulo è giustificato dalla diversità delle funzioni e non determina, di per sé, un problema di proporzionalità, purché ciascun istituto sia applicato nei propri limiti.

La clausola di salvaguardia per i diritti non di confine

Il secondo periodo dell'art. 49 introduce una clausola di salvaguardia importante: per i diritti doganali «diversi dai diritti di confine», può applicarsi una normativa nazionale diversa. Questa previsione riguarda in particolare l'IVA all'importazione e le accise, la cui disciplina degli interessi di mora non è regolata dal CDU ma dalla normativa nazionale tributaria di riferimento (DPR 633/1972 per l'IVA, D.Lgs. 504/1995 per le accise, e le rispettive norme sulle sanzioni e interessi).

In pratica, per l'IVA all'importazione, gli interessi di mora in caso di ritardato versamento seguono le regole del D.Lgs. 471/1997 (sanzioni tributarie) e del D.Lgs. 472/1997, con tassi e modalità propri della fiscalità interna, non del CDU. Questa differenziazione può avere effetti concreti sul quantum degli interessi dovuti, rendendo necessaria per l'operatore una verifica distinta per ciascuna componente del debito doganale.

Implicazioni pratiche: quando scattano gli interessi e come si calcolano

Gli interessi di mora sul debito doganale (diritti di confine) decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento previsto dalla normativa UE o dalla decisione di accertamento. Il CDU prevede che, in linea generale, i dazi comunicati siano pagati entro i termini stabiliti dall'ufficio doganale, comunque entro un massimo di 10 giorni dalla notifica della comunicazione (con possibili proroghe in casi specifici).

Per l'operatore che riceve un avviso di accertamento doganale (o una revisione dell'accertamento), il momento di decorrenza degli interessi è particolarmente rilevante: se l'importatore impugna l'accertamento in via amministrativa o giurisdizionale e alla fine risulta dovuto un importo di dazi, gli interessi decorrono dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (di regola dalla data di accettazione della dichiarazione doganale originaria o dalla data di notifica dell'accertamento revisionato).

Coordinamento con la rateizzazione e le garanzie

Il CDU prevede in certi casi la possibilità di rateizzare il pagamento dei dazi (art. 110 CDU) o di sospenderne la riscossione a fronte di garanzia durante il contenzioso (art. 108 CDU). In questi casi, gli interessi di mora possono essere dovuti anche durante la rateizzazione (interessi di dilazione, distinti dagli interessi di mora in senso stretto) o sospesi durante la pendenza del ricorso se è stata prestata idonea garanzia. L'operatore che negozia con ADM modalità di pagamento differite deve tenere conto dell'onere degli interessi nel calcolo del costo complessivo dell'obbligazione doganale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quale tasso di interesse si applica al ritardato pagamento dei dazi doganali?

Il tasso è determinato dalla normativa unionale (CDU e reg. di esecuzione 2015/2447), non dalla legge italiana. Essendo un rinvio dinamico, il tasso può variare nel tempo e deve essere verificato al momento del calcolo. ADM pubblica i tassi aggiornati sul proprio sito istituzionale.

Interessi di mora e sanzioni si cumulano?

Sì. L'art. 49 prevede espressamente che gli interessi sono dovuti «ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni». I due istituti hanno funzioni diverse (compensativa gli interessi, punitiva le sanzioni) e si applicano cumulativamente.

Anche l'IVA all'importazione segue le regole UE sugli interessi?

No. L'art. 49 prevede che per i diritti doganali diversi dai diritti di confine (tra cui l'IVA all'importazione e le accise), la normativa nazionale può stabilire regole diverse. Per l'IVA all'importazione si applicano le disposizioni della normativa tributaria italiana, non il CDU.

Da quando decorrono gli interessi di mora su un accertamento doganale integrativo?

In linea generale, gli interessi decorrono dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato: di regola, dalla data di accettazione della dichiarazione originaria o dalla scadenza del termine di pagamento dell'accertamento notificato. È fondamentale verificare la data indicata da ADM nell'avviso.

La sospensione giurisdizionale del pagamento blocca anche gli interessi?

La sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto impugnato non blocca automaticamente la decorrenza degli interessi. In genere, se il contenzioso si conclude con la conferma del debito, gli interessi sono dovuti per tutto il periodo. Solo specifiche previsioni normative o la prestazione di garanzia possono sospendere la decorrenza degli interessi durante il giudizio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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