Art. 41 D.Lgs. 141/2024 — Esito dei controlli a posteriori

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Art. 41 D.Lgs. 141/2024 — Esito dei controlli a posteriori

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. L’ufficio dell’Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte.

2. Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all’ufficio dell’Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.

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